Abstract. L’ ordinanza, con cui la sezione IV della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del reato di Epidemia in forma omissiva, offre lo spunto per richiamare i punti salienti di un dibattito interpretativo accesosi in concomitanza con la recente emergenza pandemica, ma del quale, fino ad ora, non vi era alcun eco nella giurisprudenza. Cuore della questione è il significato che il riferimento alla diffusione di germi patogeni assume nella definizione del fatto tipico: selezione delle condotte – secondo quello che possiamo definire l’orientamento tradizionale – o descrizione dell’evento – secondo il diverso punto di vista che nel contributo si vuole sostenere. La prima opzione conduce evidentemente a considerare la fattispecie un reato a forma vincolata, non compatibile con una modalità omissiva; la seconda un reato a forma libera, che, in virtù dell’art. 40 c.pv. ammette una tipicità anche in forma omissiva, conclusione peraltro rafforzata dal contenuto semantico ampio e generico del verbo diffondere, che non vincola l’interprete nella direzione di una modalità necessariamente attiva del fatto.
SOMMARIO: 1. Premessa: le ragioni della rimessione alle Sezioni Unite. – 2. I termini del dibattito in sintesi. – 3. La portata dell’inciso mediante la diffusione di germi patogeni secondo l’orientamento tradizionale. – 4. L’orientamento estensivo. La diffusione di germi patogeni e il disvalore d’evento nel reato di epidemia. – 5. Ancora qualche considerazione sul verbo diffondere. – 6. Per concludere.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.