Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2026, Pres. Mogini, Rel. Liberati (informazione provvisoria)
Diamo notizia ai lettori che, con informazione provvisoria n. 4/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato le seguenti questioni controverse:
«(1) Se, nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
(2) Se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.»
Secondo l’informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno risolto le questioni ritenendo la condotta sussumibile nella fattispecie di truffa aggravata, ai sensi degli artt. 640 e 640-bis c.p., in forma consumata.
Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate non appena depositate.