GIP Milano, sent. 16 novembre 2020, giud. Crepaldi
1. Le false dichiarazioni contenute nel modulo di autocertificazione richiesto per giustificare i propri spostamenti in relazione alle misure di contenimento del contagio da Covid-19 non integrano la fattispecie di falsità ideologica del privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. qualora siano riferite non già a fatti avvenuti, ma alla mera attestazione delle proprie intenzioni.
Questo, in estrema sintesi, è quanto ha stabilito il G.i.p. presso il Tribunale di Milano, che ha respinto la richiesta della Procura di emissione di decreto penale di condanna e ha assolto ex art. 129 c.p. un soggetto che, richiesto di predisporre l’autocertificazione in occasione di un controllo delle forze dell’ordine, aveva reso agli operanti dichiarazioni rivelatesi poi non veritiere.
La pronuncia, nel respingere l’impostazione accusatoria incentrata sull’applicabilità al caso di specie del delitto di cui all’art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione all’art. 483 c.p., offre un’ulteriore conferma della problematica configurabilità delle fattispecie codicistiche di falso in relazione alle attestazioni contenute nei modelli di autodichiarazione previsti per giustificare gli spostamenti durante i periodi di lockdown imposti in relazione all’attuale emergenza pandemica[1].
2. I fatti oggetto della decisione in commento sono presto sintetizzati: l’imputato, fermato dai Carabinieri nel marzo dello scorso anno mentre era alla guida di un autocarro e trovato sprovvisto della necessaria autocertificazione, dichiarava la sua intenzione di recarsi presso un collega per ritirare alcuni pezzi di ricambio per caldaia, che gli sarebbero serviti per un successivo lavoro. L’attività di verifica condotta dalla polizia giudiziaria portava tuttavia a constatare la falsità di tali affermazioni: non solo la direzione del mezzo era incompatibile con la destinazione dichiarata, ma lo stesso collega dell’imputato, sentito a sommarie informazioni, smentiva la versione fornita in sede di controllo, riferendo che quel giorno il dichiarante si era già recato presso la sua abitazione, per poi allontanarsene definitivamente prima dell’orario in cui era stato fermato dalle forze dell’ordine.
La Procura della Repubblica, come detto, chiedeva l’emissione di un decreto penale di condanna per il delitto di cui agli artt. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 e 483 c.p., ritenendo evidentemente – da un lato – di dover qualificare come dichiarazioni ex artt. 46 o 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 quelle rese in sede di controllo dall’imputato e – dall’altro – di poter applicare la fattispecie di falsità ideologica del privato in atto pubblico al caso di attestazioni non veritiere ivi contenute[2].
3. La pronuncia in senso assolutorio del G.i.p. si fonda di contro sulla riconosciuta impossibilità di ricomprendere dichiarazioni del tipo di quelle rese dall’imputato entro l’ambito applicativo dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 c.p., in particolare alla luce del richiamo alla nozione di “fatto” operato dalla disposizione codicistica (che sanziona la falsa attestazione al p.u. di «fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità») e presente anche negli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000.
In questo senso – afferma il Giudice del merito – le dichiarazioni che consistono in «mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi», in quanto non relative a «“fatti” di cui può essere provata la verità hic et nunc», non possono rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 483 c.p. A sostegno di tali conclusioni vengono espressamente richiamate alcune pronunce di legittimità che avevano considerato inapplicabili le fattispecie di falsità ideologica in atto pubblico nel caso di false dichiarazioni inerenti semplici manifestazioni di volontà, e non fatti immediatamente verificabili[3]; si tratta di pronunce invero piuttosto risalenti, il cui contenuto è però stato di recente confermato in particolare con riferimento alle attestazioni e certificazioni rilasciate in materia edilizia[4].
Soltanto nel caso in cui le false dichiarazioni contenute nel modulo di autodichiarazione siano riferite ad un accadimento già avvenuto, dunque, potrebbe configurarsi l’ipotesi di falso di cui all’imputazione: «mentre l’affermazione (…) da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato) potrà integrare gli estremi del delitto de quo, la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non potrà essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”»[5].
Così esclusa la rilevanza penale ex art. 483 c.p. della manifestazione d’intenti non veritiera contenuta nel modulo di autodichiarazione, il G.i.p. specifica inoltre come nel caso di specie, anche qualora l’imputato avesse riferito in ordine a fatti già accaduti, sarebbe stata comunque da escludere la tipicità della condotta, in quanto le dichiarazioni oggetto di contestazione risultavano incorporate in un’annotazione di p.g., documento di per sé idoneo ad assumere rilievo probatorio solo in relazione al fatto che le stesse dichiarazioni siano state rese, e non già rispetto alla veridicità delle stesse[6].
In ultimo la sentenza si preoccupa di specificare come la condotta dell’imputato non potrebbe integrare neppure gli estremi della fattispecie di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale di cui all’art. 495 c.p., posto che le dichiarazioni rese non rientrano fra quelle relative a identità, stato o qualità della persona richiamate da tale disposizione codicistica.
La condotta dell’imputato dunque, di per sé inidonea ad integrare «gli estremi del delitto di cui all’art. 483 c.p. e di ogni altro reato in materia di falso», secondo il G.i.p. può eventualmente essere sanzionata solo sul piano amministrativo ai sensi dell’art. 4 d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (conv. con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35), in quanto violativa delle misure di contenimento del contagio.
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4. La sentenza del G.i.p. di Milano, con il suo esito assolutorio in sé pienamente condivisibile, offre alcuni importanti chiarimenti in ordine alla possibilità di ricorrere allo strumentario codicistico dei reati di falso in relazione alle dichiarazioni rese per giustificare gli spostamenti effettuati nel contesto delle rigide misure limitative della libertà di circolazione introdotte per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov2.
In questo senso è stato rilevato come il modello del diritto punitivo delle misure di contenimento abbia esposto i delitti contro la fede pubblica al rischio di un ampliamento davvero “epidemico” della relativa sfera di incriminazione, in ragione di un sistema di controlli fondato sullo strumento della autodichiarazione, secondo i diversi modelli che, con l’evolvere delle prescrizioni anti-contagio, l’autorità governativa ha reso via via disponibili[7].
Se da un lato, tuttavia, i delitti di falso sembrerebbero candidarsi al ruolo di principale espediente per sanzionare (anche) sul piano penale la violazione delle misure di contenimento, dall’altro la stessa struttura casistica e frammentata di tali fattispecie impone di approcciarsi con la dovuta cautela alla possibilità di una diffusa criminalizzazione delle dichiarazioni false rese ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio preposti al controllo sul rispetto delle predette prescrizioni anti-contagio[8].
E proprio il caveat in questo senso formulato dalla dottrina penalistica ha trovato ampio spazio nella sentenza in commento, laddove si richiama espressamente quanto «recentemente osservato da autorevole dottrina» in merito al fatto che «il nostro ordinamento non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio ma costruisce i reati di falso secondo una sistematica casistica», per cui «il rilievo della falsa dichiarazione è legato all’individuazione di una specifica norma che dia rilevanza al contesto e alla singola dichiarazione»[9].
Nonostante tali considerazioni, la pronuncia del G.i.p. di Milano giunge a ritenere inapplicabile al caso di specie l’ipotesi di cui all’art. 483 c.p. sulla base di un percorso argomentativo che valorizza solo in parte la richiamata frammentarietà dei delitti di falso, lasciando peraltro espressamente aperta la possibilità dell’operare della norma de qua nei casi in cui le autodichiarazioni rese abbiano ad oggetto non già mere volontà, ma fatti.
È proprio in relazione a quest’ultimo profilo che, pur con i limiti imposti dal presente lavoro, possono essere formulate alcune brevi osservazioni critiche.
5. L’argomento (non solo testuale, ma) teleologico-sistematico sul quale la sentenza in commento fonda l’assoluzione dell’imputato risulta convincente nella misura riposa su acquisizioni consolidate nella giurisprudenza anche meno recente in materia di falso, pacificamente condivise dalla dottrina: l’autodichiarazione del privato riveste idoneità probatoria soltanto rispetto a fatti, immediatamente sottoponibili a verifica, e dunque non può essere incriminato un contegno mendace inerente alla manifestazione di volontà.
Va detto tuttavia che tali considerazioni sono state sviluppate dalla stessa giurisprudenza citata nella sentenza in commento prendendo in considerazione le caratteristiche di dichiarazioni e/o documenti del privato che risultavano strutturalmente orientati verso il futuro, e dunque necessariamente espressivi di mere intenzioni; rispetto a siffatte dichiarazioni si riteneva impossibile estendere l’ambito applicativo dell’art. 483 c.p.[10].
Nel caso delle autodichiarazioni giustificative degli spostamenti che rilevano nel nostro caso, invece, il contenuto della dichiarazione del privato (non già strutturalmente, ma) solo occasionalmente si potrebbe qualificare come manifestazione di volontà, dipendendo evidentemente tale caratteristica da fattori esogeni quali, su tutti, il momento (l’occasione, appunto) del controllo e della verifica circa il contenuto delle dichiarazioni stesse.
La stessa sentenza ammette, in questa prospettiva, la natura ancipite delle autodichiarazioni: se affermo di essermi appena recato in ospedale, o al supermercato, dichiaro un fatto, con tutte le potenziali conseguenze sul piano penale della mia condotta; ma se devo ancora raggiungere quelle destinazioni e vengo sottoposto a controllo, la manifestazione della mia intenzione di andare in ospedale o a fare la spesa, in quanto riferita a meri propositi e non a fatti, non vale ad integrare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 483 c.p.
Ora, pur condividendo – come detto – l’esito assolutorio al quale giunge il G.i.p. di Milano, a me pare invero poco convincente il predetto criterio in base al quale si pretende di distinguere le dichiarazioni suscettibili di integrare un reato di falso da quelle che invece che non presentano elementi di falsità penalmente rilevanti.
Anche perché, a ben vedere, non mi sembra impossibile sostenere che, per come sono strutturati i modelli di autodichiarazione proposti dall’autorità governativa (nei quali il privato dichiara che «lo spostamento è determinato da» uno dei motivi contemplati, indicando peraltro ab initio località di partenza e di destinazione), l’oggetto della dichiarazione è comunque e sempre un fatto, e cioè la sussistenza obiettiva di una delle ragioni che, ai sensi della normativa vigente, consentono lo spostamento.
6. Occorre dunque a mio avviso interrogarsi in ordine alla possibilità di individuare ragioni ulteriori rispetto al semplice profilo dell’essere la dichiarazione riferita ad una mera manifestazione di volontà che valgano ad escludere la configurabilità per il caso che ci occupa (e per tutti quelli analoghi) della fattispecie di cui agli artt. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 e 483 c.p.
In questo senso appare doveroso soffermarsi su di un profilo totalmente pretermesso dal giudice del merito, che è quello della effettiva riconducibilità delle autodichiarazioni giustificative degli spostamenti alla categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.
È vero che anche l’ultima versione del modello di dichiarazione scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno continua a riportare l’intestazione «autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000»[11]; ma è altrettanto vero quanto è stato autorevolmente affermato e cioè che «folium non facit legem»[12].
Ebbene, in primis è pacifico come l’autodichiarazione rilasciata in ordine agli spostamenti effettuati non possa essere qualificata ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 quale «dichiarazione sostitutiva di normali certificazioni», non risultando tale documento sostitutivo rispetto ad alcuna certificazione altrimenti rinvenibile in pubblici registri o comunque già nel dominio conoscitivo della pubblica amministrazione[13].
Dubbia risulta anche la riconducibilità del documento de quo alla categoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000: in questo senso è stato evidenziato come non vi sarebbe (né potrebbe invero ipotizzarsi) alcun atto di notorietà con riferimento alle ragioni giustificative dello spostamento[14].
Ad ogni modo, la possibilità di ricomprendere le autodichiarazioni Covid-19 nell’ambito applicativo del d.P.R. n. 445 del 2000 appare in radice esclusa dal fatto che tali documenti non si inseriscono in un «rapporto con la pubblica amministrazione» (art. 47), caratterizzato principalmente dalla presentazione di una «istanza» (art. 46) da parte del privato finalizzata ad ottenere un determinato risultato[15].
Se dunque non può essere qualificato ai sensi delle citate norme di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, il modulo “autodichiarativo” compilato dal privato non può che rimanere una mera scrittura privata, funzionale a fornire un supporto materiale e cartaceo a quanto dichiarato al pubblico ufficiale preposto al controllo circa le ragioni dello spostamento[16].
Impossibile dunque che il mendacio che attinga tali documenti integri un’ipotesi di falso rilevante ai sensi dell’art. 483 c.p.
7. Abbiamo poi visto come la sentenza in commento si preoccupi anche di escludere per il caso di specie l’astratta configurabilità della fattispecie di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale di cui all’art. 495 c.p. Tale (opportuna) precisazione del G.i.p. di Milano offre lo spunto per qualche breve considerazione in ordine alla possibilità di qualificare le dichiarazioni mendaci contenute nella autodichiarazione in materia di spostamenti alla stregua di falsità personali rilevanti ai sensi delle relative disposizioni codicistiche.
Secondo il giudice del merito l’ipotesi dell’art. 495 c.p. non può dirsi integrata in quanto l’attestazione compiuta dall’imputato risultava «estranea al novero delle dichiarazioni espressamente indicate dalla norma, vale a dire l’identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona». In questo senso, effettivamente, le ragioni addotte per giustificare lo spostamento non possono certo rientrare nelle nozioni di identità, stato o qualità contemplate agli artt. 495 e 496 c.p., neppure – a me pare – volendo intendere le dichiarazioni relative alla sussistenza di «comprovate esigenze lavorative» come implicitamente riferite (anche) ad una qualità personale[17].
Il modello di dichiarazione predisposto dall’autorità governativa, tuttavia, prevede l’indicazione di una serie di dati o informazioni – diversi dalle mere ragioni dello spostamento – che invece possono rientrare nell’ambito applicativo delle fattispecie di falsità personale sopra citate: in primis e certamente le generalità del dichiarante, e poi anche la dichiarazione di non sottoposizione a quarantena ovvero di non positività al Covid-19, prevista nel modello del marzo 2020 ma scomparsa in quello più recente (ottobre 2020)[18].
Limitatamente alle dichiarazioni riferite a questi specifici profili, potendo le stesse dirsi inerenti all’identità o alla qualità del dichiarante, ed essendo destinate a un soggetto qualificato in termini pubblicistici, si può in effetti configurare un mendacio penalmente rilevante: non è tuttavia immediato stabilire se tale falso debba essere qualificato ai sensi dell’art. 495 c.p. ovvero dell’art. 496 c.p.
A venire in gioco sono, in questo senso, le diverse posizioni assunte dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ordine ai criteri distintivi fra le fattispecie citate[19].
È noto infatti come la giurisprudenza, ridimensionando di fatto la portata innovativa della riforma operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125, continui a interpretare le dichiarazioni rilevanti ex art. 495 c.p. come necessariamente suscettibili di essere riprodotte in un atto fidefacente, connesso ad un’attività di documentazione del pubblico ufficiale[20]. Circostanza che, evidentemente, non si verifica nell’ipotesi dell’esibizione dell’autodichiarazione giustificativa degli spostamenti, in relazione alla quale dunque – volendo accedere a tale indirizzo ermeneutico – sarebbe esclusa la fattispecie di cui all’art. 495 c.p., potendo configurarsi il solo delitto di cui all’art. 496 c.p.[21].
Di contro, valorizzando le posizioni espresse dalla dottrina, volte a sganciare tanto l’ipotesi dell’art. 496 c.p. quanto quello dell’art. 495 c.p. dall’attività di documentazione del p.u. in ragione della scomparsa nel testo di quest’ultima norma del riferimento all’atto pubblico, a risultare soccombente sarebbe invece l’ipotesi di cui all’art. 496 c.p., in quanto applicabile al solo caso di dichiarazione mendace resa all’incaricato di pubblico servizio[22].
8. In conclusione, la pronuncia assolutoria del G.i.p. di Milano offre lo spunto per ribadire ancora una volta come, nell’attuale contesto di limitazione delle libertà per esigenze di tutela della salute pubblica e di contenimento del contagio, l’arma dei delitti di falso, pur brandita sulla carta, si riveli alla prova dei fatti spuntata e inefficace, non potendo tali fattispecie trovare una diffusa applicazione in assenza di un intervento ad hoc del legislatore che – per esempio – estenda l’ambito applicativo di fattispecie quali l’art. 483 c.p.[23].
Desta dunque perplessità e preoccupazione l’elevato numero di denunce per false attestazioni che si è registrato nel periodo dell’emergenza pandemica: 5.684 casi (e solo fino al 2 giugno 2020) secondo il report con i dati delle attività di controllo pubblicato dal Ministero dell’Interno il 6 gennaio 2021[24]. Un vero fiume in piena che ha inondato le Procure, ad arginare il quale sembra non siano servite le pur tempestive indicazioni opportunamente fornite da alcuni Uffici proprio in ordine alla (in)applicabilità delle fattispecie di cui agli artt. 483 c.p. e 495 c.p. nel caso di dichiarazioni non veritiere relative alla giustificazione dello spostamento[25].
[1] Sul tema in dottrina v. R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”: problematiche e prospettive, in questa Rivista, 24 aprile 2020; G.L. Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, ivi, 16 marzo 2020; M. Grimaldi, Covid-19: la tutela penale del contagio, in Giurisprudenza penale Web, 2020, 4; F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell’autodichiarazione, ivi, 2020, 3; M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 513 ss.; D. Piva, Il diritto penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere, in Archivio Penale, 2020, 1.
[2] Con riferimento all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e favorevole a riconoscere l’applicabilità dell’art. 483 c.p. in relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 v., anche in senso critico, R. Bartoli, Le falsità documentali, in M. Pelissero-R. Bartoli (a cura di), Reati contro la fede pubblica, Torino, 2011, 174 ss.; D. Guidi, La falsità ideologica commessa dal privato, in F. Ramacci, Reati contro la fede pubblica, Milano, 2013, 448 ss.; V. Mormando, Falsità del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in V. Mormando-F. Bottalico, Le falsità in atti. La tutela penale della documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica, Bari, 2017, 509 ss.
[3] Cass., Sez. III, 12 ottobre 1982, n. 10; Cass., Sez. V, 3 dicembre 1982, n. 2829; Cass., Sez. V, 15 giugno 1982, n. 92903; Cass., Sez. III, 2 dicembre 1982, n. 891.
[4] Cass., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 18892, in www.dejure.it; Cass., Sez. III, 20 maggio 2010, n. 27699, ivi; Cass., Sez. V, 3 maggio 2005, n, 24562, ivi; sul tema v. F.A. Siena, Problemi vecchi e nuovi delle false dichiarazioni sostitutive, in questa Rivista, 29 ottobre 2020.
[5] In termini analoghi, in dottrina, F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso, cit., 7.
[6] Nello stesso senso, con riferimento alle dichiarazioni false recepite a verbale dal p.u., sostitutive o integrative dell’autocertificazione, v. sempre F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso, cit., 8.
[7] G.L. Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale, cit.; M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 512
[8] M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 513
[9] «Anche l’applicazione di queste fattispecie [i delitti contro la fede pubblica] si presenta alquanto limitata, poiché il nostro ordinamento, che costruisce i reati di falso secondo una complessa sistematica casistica e frammentata, non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, ma solo quelle che integrano gli estremi di una delle fattispecie incriminatrici previste dal sistema»: sono le parole di M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 513, che ritroviamo nel testo della pronuncia in commento.
[10] Tutte le sentenze richiamate dal G.i.p. si riferiscono alla (falsa) dichiarazione della destinazione al diporto di una imbarcazione ai fini dell’iscrizione nel registro navale.
[11] https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf.
[12] M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 521. Anche R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”, cit., 10 afferma in questo senso che «non è un modulo che rende pubblica o privata una dichiarazione».
[13] In questo senso v. R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”, cit., 10; F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso, cit., 6; M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 516.
[14] Così M. Grimaldi, Covid-19: la tutela penale del contagio, cit., 25. In senso contrario, ritengono possibile qualificare ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000 l’autodichiarazione in parola M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 516; F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso, cit., 6.
[15] In questo senso M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 517, che riconosce l’impossibilità di applicare in tale ipotesi la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto espressamente riferita «ai casi previsti nel presente testo unico».
[16] Così R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”, cit., 10; M. Grimaldi, Covid-19: la tutela penale del contagio, cit., 25
[17] M. Grimaldi, Covid-19: la tutela penale del contagio, cit., 27, ritiene invece configurabile la fattispecie di cui all’art. 495 c.p. nel caso di dichiarazione attinente alla sussistenza di esigenze lavorative collegate allo svolgimento di una determinata professione in realtà non svolta dal soggetto, in quanto in tale ipotesi la falsità riguarderebbe anche e proprio lo svolgimento della professione, e dunque una qualità personale. Contra D. Piva, Il diritto penale ai tempi del coronavirus, cit., 13, il quale riconosce come effettivamente le comprovate esigenze lavorative possano presupporre condizioni personali, ma evidenzia comunque come tali esigenze non si esauriscano nella condizione professionale che ne costituisce il presupposto.
[18] Con riferimento alla dichiarazione relativa alla positività al Covid-19 v. in particolare R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”, cit., 11. Contra, ritengono che non siano riferibili a qualità rilevanti ex artt. 495 e 496 c.p. le dichiarazioni in merito alla non sottoposizione a quarantena ovvero alla non positività al virus, in quanto non utili a fini identificativi, F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso, cit., 3; M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 520.
[19] Sul tema v. ampliamente R. Bartoli, Le falsità personali, in M. Pelissero-R. Bartoli (a cura di), Reati contro la fede pubblica, cit., 384 ss.
[20] Con riferimento a tale indirizzo ermeneutico v. R. Bartoli, Le falsità personali, cit., 388 ss. In senso analogo, di recente, Cass., Sez. V, 11 gennaio 2019, n. 4054, in www.dejure.it; Cass., Sez. V, 16 febbraio 2018, n. 26575, ivi; Cass., Sez. V, 13 febbraio 2018, n. 25649, ivi.
[21] In questo senso R. Bartoli, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del coronavirus”, cit., 11.
[22] Così M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 521.
[23] In questi termini M. Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico, cit., 517.
[25] In questo senso si era mossa, ad esempio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, che con una comunicazione del 16 marzo 2020 rivolta a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale, aveva evidenziato come «4 - Le persone che, fermate per controllo da Organi di Polizia, offrano giustificazioni rivelatesi poi non veritiere circa il motivo della eventuale trasgressione, ferma la configurabilità dell’art. 650 c.p., non sembra possano essere denunciate ex art. 483 c.p., per l’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione stessa che, nel caso in esame, non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti. 5 – In ultimo, val la pena di rammentare che il delitto previsto dall’art. 495 c.p. viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità, lo stato od altre qualità della persona».