Abstract. La generale e frettolosa abrogazione della normativa sul reddito di cittadinanza (introdotta dal d.l. n. 4/2019) a opera della legge c.d. di bilancio 2023 (art. 1, comma 318, l. n. 197/2022, con efficacia dal 1° genn. 2024), ha involontariamente travolto anche il reato di false informazioni finalizzate al conseguimento di tale erogazione (art. 7, d.l. n. 4/2019). Cercando di rimediare all’errore, il d.l. n. 48/2023 (art. 13, c. 3), in vigore dal 5 maggio 2023, ha previsto che tale reato continua a essere applicabile. L’autore ritiene che i fatti commessi tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023 non siano punibili in base all’art. 7, d.l. n. 4/2019, ma secondo l’art. 640-bis c.p. (nei casi meno frequenti di controllo preventivo da parte dell’ente erogatore) ovvero (più spesso, in applicazione del quarto comma dell’art. 2 c.p.) in base agli artt. 56 e 316-ter, c. 1, c.p., come tentativo d’indebita percezione di pubbliche erogazioni (mentre non sarebbero in alcun modo punibili nelle ipotesi di mancato superamento della soglia di cui al secondo comma dell’art. 316-ter c.p.).
SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. – 2. L’intervento riparatore del d.l. n. 48/2023, con cui si è reintrodotto il delitto di false informazioni per il conseguimento del reddito di cittadinanza. – 3. Le richieste di reddito di cittadinanza presentate tra il 1° gennaio e il 4 maggio 2023: inapplicabilità del reato di cui all’art. 7, d.l. n. 4/2019. – 4. Segue: la punibilità della mendace richiesta di reddito di cittadinanza in assenza dell’art. 7, d.l. n. 4/2019. – 5. Segue: le conseguenze della reintroduzione dell’art. 7, d.l. n. 4/2019 (da parte del d.l. n. 48/2023), dal punto di vista della successione di leggi penali.
* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.