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04 Marzo 2024


Le Sezioni unite escludono la continuità normativa tra millantato credito e traffico di influenze illecite (informazione provvisoria)

Cass. Sez. un., u.p. 29 febbraio 2024, Pres. Cassano, est. Aprile (informazione provvisoria)



Con ordinanza n. 31478 del 28 giugno 2023, la II Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto che divide la giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione «Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite dì cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019».

All’esito dell’udienza del 29 febbraio scorso, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, le Sezioni unite, su conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale, hanno fornito soluzione «negativa».

In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in allegato l'ordinanza di rimessione.