Cass., Sez. un., c.c. 27 maggio 2021, Pres. Cassano, Rel. Mogini
Con ordinanza n. 7021/2021, la VI Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del denaro da un titolo lecito».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione.
«Qualora il profitto derivante dal reato sia costituito dal denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista una nota all’ordinanza di rimessione a firma di Davide Attanasio.
(F.L.)