Cass., Sez. IV, c.c. 16 marzo 2022, Pres. Marini, rel. Corbo, ric. Esposito
Segnaliamo ai lettori che, secondo quanto reso noto dal Servizio novità della Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 16 marzo scorso la III Sezione penale della Cassazione, rilevato un contrasto nella giusprudenza di legittimità, ha deliberato la rimessione del riscorso alle Sezioni unite affinché chiariscano «se la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell’impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell’imputato e il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis cod. proc. pen. le parole "o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen."».
Pubblicheremo l’ordinanza di rimessione non appena depositata.
(F.L.)