Nota a Cass., Sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, n. 30687, Pres. Gentili, est. Galterio, ric. Andreoli e Marchetti
Abstract. La sentenza in commento affronta il tema della confisca obbligatoria di falsi d’arte, delineando le possibilità e i limiti di applicazione dell’istituto in assenza di condanna. Nel tentativo di identificare la natura della misura ablatoria, la Corte di cassazione si discosta dalle precedenti pronunce in materia, ritenendo – sulla base di argomentazioni non sempre convincenti – la misura non assimilabile a quella prevista dall’art. 240, co. 2, n. 2) c.p. ed evidenziandone la funzione punitivo-repressiva e la valenza di sanzione amministrativa, la quale prescinde dalla pericolosità intrinseca della res e dipende più semplicemente dall’accertamento dell’esistenza di un’attività vietata.
SOMMARIO: 1. La sentenza. – 2. La tutela penale del patrimonio culturale tra legislazione speciale e tentativi di codificazione. – 3. La repressione del falso artistico. – 4. La confisca obbligatoria dei falsi d’arte. – 5. La natura della misura ablatoria. – 6. Il necessario accertamento del reato presupposto. – 7. L’incapacità della sentenza in commento di superare il riconoscimento di intrinseca pericolosità dei beni oggetto di confisca