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  Notizie  
04 Febbraio 2020


Prescrizione nel giudizio di cassazione del reato di lottizzazione abusiva: le Sezioni unite ammettono il rinvio al giudice del merito ai soli fini della valutazione di proporzionalità della confisca (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., u.p. 30 gennaio 2020, Pres. Carcano, rel. Andreazza



La III Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 40380 del 2 ottobre 2019, ritenendo che la questione avrebbe potuto dare luogo a un contrasto di giurisprudenza, aveva chiesto l'intervento delle Sezioni unite affinché chiarissero «se, nel caso in cui nel giudizio di cassazione intervenga la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito alla Corte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata di condanna limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione, da parte del giudice di rinvio, della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri contro Italia».

Dall’informazione provvisoria diramata dalla Corte di Cassazione si apprende che all’esito dell’udienza pubblica del 30 gennaio scorso le Sezioni unite, su conclusioni conformi del procuratore generale, hanno dato al quesito soluzione «affermativa, fermo restando che, ove la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen. non consente la prosecuzione dello stesso ai fini di disporre la confisca».

In attesa del deposito della sentenza, segnaliamo che questa Rivista ha pubblicato l'ordinanza di rimessione con una nota di Alessandra Galluccio.

(Francesco Lazzeri)