1. In base alla sua collocazione all’interno del codice penale, la confisca di cui all’art. 240 c.p. è comunemente qualificata come una misura di sicurezza patrimoniale. Dietro questo approdo si cela un percorso che parte da lontano e che è tutt’oggi in continua evoluzione.
Non v’è dubbio che la confisca sia tra gli istituti più discussi e analizzati. Tale stato di cose è determinato essenzialmente da tre fattori: una qualificazione giuridica sovente messa in discussione, lo scarso numero di norme positive che la regolano; il rilievo che lo sviluppo giurisprudenziale - nazionale ed europeo - ha assunto sul tema.
A testimoniare questa “oscurità” dell’istituto si può citare una recente sentenza delle Sezioni Unite, le quali hanno degradato la locuzione confisca ad un mero lemma, da riempire via via di contenuto.[1]
Su questo quadro, di già difficile lettura, sono intervenute alcune recenti sentenze che, per molti versi, hanno riscritto le conclusioni a cui era giunta la giurisprudenza.
L’analisi di questi arresti costituisce il punto essenziale di questo breve contributo. Per giungere ad una pienezza di analisi, ritengo che possa essere opportuna una disamina delle evoluzioni che la confisca ha conosciuto nel corso della sua storia.
2. Se – come è noto – l’art. 240 del codice Rocco qualifica la confisca come una misura di sicurezza, tale impostazione non è pienamente coerente con ciò che la confisca ha rappresentato nel corso della sua evoluzione storica.
Se guardiamo al diritto arcaico, la confisca nacque come un istituto latu sensu punitivo con cui l’ordinamento aggrediva la totalità del patrimonio dei suoi destinatari.
Così, nell’Atene del V secolo a.C., la confisca era la sanzione irrogata ai soggetti che si macchiavano di delitti c.d. politici (es. graphé paranomon). In quella esperienza giuridica, infatti, i condannati per delitti politici venivano sanzionati con la c.d. atimìa, il cui statuto comprendeva la totale confisca del patrimonio. [2]
L’istituto ablatorio del patrimonio fu ben conosciuto anche nel diritto romano,[3] e ampiamente applicato. Basti ricordare come, durante le guerre civili, l’iscrizione nelle liste di proscrizione comportasse la confisca di tutti i beni del proscritto.[4]
Questa impostazione, conosciuta nel diritto arcaico, fu mantenuta ferma nel corso di tutto l’evo antico e medio, e caratterizza la confisca per una significativa afflittività. [5]
È solo con l’Illuminismo - ed in particolare con l’affermazione del principio della responsabilità penale quale connotato dell’individuo (principio di personalità) – che si impose un ripensamento complessivo dell’istituto. La responsabilità penale personale affermata con l’Illuminismo, infatti, postulava che non si potessero colpire con una pena soggetti terzi, diversi dal reo. Ad avviso della dottrina dell’epoca, la sottrazione di tutti i beni del “confiscato” risultava dunque particolarmente odiosa, atteso che la stessa presentava una ricaduta su tutti i familiari del condannato, con effetti che si propagavano anche oltre la morte del reo.[6]
Fu anche per questa ragione che nei Legislatori del Settecento si sentì l’esigenza di restringerne il campo di applicazione, senza tuttavia rinunciare allo strumento repressivo.
Nei secoli successivi, la confisca emerse come strumento di politica criminale, trovando accoglimento nel codice penale del 1889.
Il codice Zanardelli la previde all’art. 36, collocandola al titolo III del libro I, denominato “Degli effetti e della esecuzione delle condanne”. Si trattava di una concezione diversa rispetto a quella originaria, che non guardava più alla confisca come a uno strumento di afflizione sul reo (negli stessi termini della pena) ma come una conseguenza di quest’ultima. [7] La confisca venne a connotarsi infatti, come una misura ablatoria di singoli beni del patrimonio del reo, talvolta subordinata ad una valutazione del giudice. Il codice Zanardelli la ascrisse alla categoria degli effetti della condanna.
Si trattava di una qualificazione che verrà in parte sovvertita dalla legislazione del Ventennio.
Il progetto originario del codice del 1930, infatti, conteneva due ipotesi relative alla confisca.
Una prima categoria di confisca era configurata come pena accessoria comportante l’ablazione generale del patrimonio (così come avveniva nella tradizione romanistica e medioevale).[8] Si trattava di una misura estremamente severa che venne eliminata dal progetto definitivo per la sua eccessiva afflittività.
La seconda forma di confisca prevista era quella dell’art. 240 c.p., che sopravvive nel codice definitivamente approvato. Più nel dettaglio, la confisca ex art. 240 c.p. venne concepita come “confisca speciale”, per contrapporla alla confisca generale dei patrimoni. Il codice Rocco qualificava (e qualifica tutt’ora) la confisca “sopravvissuta” come misura di sicurezza patrimoniale, disciplinandola nell’apposito capo del titolo VIII del libro I.
Madre di questa allocazione è, inevitabilmente, la scelta del Regime di optare per il c.d. doppio binario, con l’affiancamento di pene e misure di sicurezza quale risposta dell’ordinamento al reato.
3. La qualificazione della confisca come misura di sicurezza è stata accolta nonostante alcuni profili di distonia rispetto alla categoria generale.
Gli elementi che in particolare hanno sollecitato l’attenzione degli interpreti sono stati quelli relativi alla valutazione (o presunzione) di pericolosità sociale. Si è dubitato che detta valutazione dovesse essere attagliata alla persona o alla cosa, o a entrambe; anche alla luce della mancanza di qualsiasi indicazione nella lettera del codice.[9]
In effetti, l’art. 240 c.p. non prende espressamente in considerazione la pericolosità quale presupposto generale della misura.
Sul profilo della pericolosità, non si è mancato di osservare come, in genere, le misure di sicurezza (quando applicate) sottostiano ad una successiva valutazione di persistenza delle ragioni di pericolosità che le hanno imposte (art. 208 c.p.). Questa valutazione di pericolosità, tuttavia, non è prevista per la confisca, che pertanto – a fronte di effetti prodotti in perpetuo - non viene seguita da alcuna successiva valutazione in termini di pericolosità.
Sono stati individuati altri elementi distonici rispetto alle misure di sicurezza tradizionalmente intese. Infatti, tutte le misure di sicurezza (inclusa la cauzione di buona condotta, altro esempio di misura di sicurezza patrimoniale) cessano nel momento in cui si verifica l’estinzione del reato, come previsto dall’art. 210. Questa possibilità è espressamente esclusa per la confisca (art. 236 c.p.).
Su questo quadro così articolato e forse insoddisfacente, sono sopraggiunte le fonti internazionali e il formante giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che – se possibile – hanno complicato ulteriormente il quadro. Le prime, in particolare, hanno via via suggerito e poi imposto l’introduzione di forme di confisca sconosciute al nostro ordinamento. Su tutte, in ordine cronologico la Convenzione di Vienna del 1988, la Convenzione di Palermo del 2000 e la Convenzione di Merida del 2003, hanno dato cittadinanza nel nostro ordinamento all’istituto della confisca per equivalente, che ha significativamente alimentato il dibattito e su cui ci si richiama al seguito del contributo [10] Su questa peculiare ipotesi di confisca si è innescato un ampio e proficuo dibattito che ha consentito di far luce sulla natura della confisca medesima.
4. Se la confisca diretta è stata collocata tra le misure di sicurezza,[11] tale conclusione non è stata condivisa per quanto riguarda la confisca per equivalente.
Occorre muovere dalla constatazione che le Sezioni Unite a più riprese hanno escluso una reductio ad unum dell’istituto della confisca. Secondo le Sezioni Unite Lucci, i proteiformi connotati della confisca, la spingono ad assumere ora natura di pena, ora di misura di sicurezza, o ancora di misura amministrativa. È per queste ragioni che la giurisprudenza di legittimità ha invitato ad escludere i canoni definitori onnicomprensivi, invitando a superare la concezione per cui “la stessa semantica delle norme – spesso ambigua, lacunosa se non addirittura impropria – possa ritenersi l’unico, cristallizzato parametro di apprezzamento di un “sistema sanzionatorio senz’altro aggrovigliato e nel quale i profili di diritto sostanziale non di rado si confondono e stratificano con la dinamica del processo”[12]
Abbandonate a priori le definizioni monolitiche del concetto, le Sezioni Unite Lucci, si sono soffermate sulla confisca diretta del prezzo e quella del profitto.
In merito alla prima, la sentenza del 2015 è giunta alla conclusione di ascrivere la stessa alla categoria delle misure di sicurezza. Tale approdo è stato motivato dalla constatazione secondo cui la confisca del prezzo sarebbe in realtà conseguente ad un apprezzamento di pericolosità relazionale tra cosa confiscata e reo; relazione fondata sul vincolo di pertinenzialità della cosa rispetto al reato.[13]
Nello stesso senso, la sentenza Lucci – sulla scorta di precedenti arresti della giurisprudenza - ha specificato come in taluni casi la confisca del profitto potesse essere considerata come uno strumento con funzione ripristinatoria, volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto.[14]
In linea di massima, da alcuni incisi della pronuncia si può intendere la sovrapposizione semantica tra due concetti formalmente distinti. Infatti, la Suprema Corte ha usato indifferentemente l’espressione “finalità ripristinatoria” e “funzione essenzialmente preventiva” come concetti sovrapponibili.[15]
In tema di confisca per equivalente, invece, le cose stanno diversamente.
Infatti, una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato la natura (o meglio il carattere) “eminentemente sanzionatoria” della confisca di valore. Tale funzione ne ha determinato la sottoposizione a tutte le garanzie proprie della pena (tra le quali vanno incluse quelle cui all’art. 2 c.p.).[16]
Gli elementi utilizzati per definirne la funzione penale sono stati essenzialmente fondati sul fatto la confisca per equivalente impone un sacrificio patrimoniale a carico del responsabile del reato. Più in particolare, la confisca di valore ha natura di pena in quanto: a) consegue all’accertamento della responsabilità penale; b) esula da qualunque finalità preventiva propria delle misure di sicurezza, in quanto manca qualunque rapporto di pertinenzialità tra reato e cosa (invece presupposto dall’art. 240 c.p.).[17]
A ben vedere, dal medesimo testo della sentenza, tuttavia, emerge una certa sovrapposizione tra la possibilità della confisca di rivestire una funzione ripristinatoria pur avendo un “carattere afflittivo […] proprio della sanzione penale”.
Da ciò è sovente conseguita (anche alla luce della giurisprudenza EDU) l’applicazione alla (sola) confisca per equivalente dello statuto proprio delle norme penali, ad esempio riconoscendo sul tema il principio di irretroattività di cui all’art. 2 c.p.[18]
Il concreto significato di “natura eminentemente sanzionatoria”, e quando fosse riscontrabile siffatta natura, è rimasto elemento poco indagato e su cui torneremo più avanti. [19]
5. Su tale quadro di sintesi sono intervenute alcune pronunce della Corte Costituzionale (in particolare con le sentenze n. 112/2019 e n. 7/2025) che hanno tentato di introdurre un criterio univoco che orientasse l’interprete nella individuazione della natura della confisca e della conseguente disciplina applicabile.
In effetti, la Corte ha tentato di individuare un criterio risolutivo per qualificare la confisca per equivalente alla stregua di misura “eminentemente sanzionatoria”.
La Corte Costituzionale, infatti, ha collegato la natura sanzionatoria della confisca all’attitudine della stessa ad incidere in modo sfavorevole sul patrimonio del reo. Si legge in un passaggio della sentenza che “la confisca dei “beni utilizzati per commettere l’illecito” (o semplicemente “beni strumentali”) incide su beni non ottenuti attraverso un’attività criminosa, e che dunque, di regola, erano legittimamente posseduti dall’autore del reato al momento del fatto; sicché la loro ablazione ad opera del giudice penale determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale preesistente al reato. Il che senz’altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente “ripristinatoria” dello status quo ante.” [20]
Questa interpretazione è stata già fatta propria dalla sentenza 112/2019 che ha fornito (sulla scorta di una precedente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti[21]) una chiave di lettura originale.
Il comune ragionamento delle pronunce fa leva esattamente sulla condizione peggiorativa del patrimonio del reo, rispetto ai proventi che gli sono apportati dal reato.[22]
In particolare, le due pronunce affermano che, se il provvedimento ablatorio riporta il patrimonio del reo ad una consistenza deteriore rispetto al momento in cui il reato è commesso, questo elemento deve orientare l’interprete nel senso della natura penale della confisca.
In estrema sintesi, è confisca con natura penale quella che toglie al reo più di quanto non abbia ottenuto con il reato. Simmetricamente, non ha natura penale, quella che non opera in questo senso.
Il ragionamento è stato ritenuto valido anche dalle Sezioni Unite più recenti sul punto di cui ci accingiamo a trattare.
6. Le Sezioni Unite 13783/2024 (imp. Massini), in effetti, hanno avuto il pregio di sviluppare ulteriormente il quadro già delineato dalla Corte Costituzionale.
Le Sezioni Unite prendono le mosse da una “rottura” della tradizionale diversità sussistente tra confisca per equivalente e confisca diretta.
Riproponendo la concezione secondo cui all’interno della confisca una natura “eminentemente sanzionatoria” convive con una funzione ripristinatoria.[23]
La Suprema Corte evidenzia come sia illogico far dipendere la diversa natura delle due misure dalla circostanza - del tutto eventuale – della mancata individuazione del nesso di pertinenzialità.
Ciò significherebbe che solo da tale evenienza, di per sé attinente alla quaestio facti (e al thema probandum), dipenderebbe l’applicazione dello statuto della legalità penale.
Dunque, secondo la pronuncia, quando si parla di confisca diretta e confisca per equivalente, si prendono in considerazione solamente due moduli operativi diversi e non anche due strumenti di diversa natura e funzione.[24]
L’unico elemento che le distingue è quello del difetto della pertinenzialità, che non vale a fondare una ontologica differenza tra le due ipotesi.[25]
Altro elemento su cui le Sezioni Unite si sono soffermate, nel tentativo di trovare una collocazione sistematica (e funzionale) dello strumento, riguarda il rapporto tra sanzione e pena.
Pur ammettendo che la confisca trovi fondamento nella “pericolosità” della relazione tra cosa e reo (elemento che ascriverebbe la confisca alle misure di sicurezza), le Sezioni Unite hanno criticato la collocazione della confisca tra le misure di sicurezza.
Secondo la Corte, infatti gli effetti della confisca sarebbero sospesi tra l’effetto di “pena” e quello (più genericamente definito) “afflittivo”.
Tuttavia, natura “eminentemente sanzionatoria” e afflittività di una data misura starebbero su due piani diversi. L’afflittività andrebbe considerata solo un effetto (eventualmente collaterale) di una misura che potrebbe convivere anche un altro obiettivo, cioè un’altra funzione (come, ad esempio, quello di ripristinare lo status quo ante).[26]
Invece, il rapporto tra “afflizione” (o meglio ancora, “sanzione) e “pena” è un rapporto di genere a specie.
La Corte riprende, poi, l’analisi svolta dalla sentenza 112/2019 della Corte Costituzionale, per individuare in base a quali criteri vada affermata la natura penale del provvedimento ablatorio.
Anche secondo le SSUU, la natura di pena si baserebbe su una valutazione degli effetti del provvedimento ablatorio sul patrimonio del reo: se il patrimonio (dopo l’ablazione) presenta minori poste attive di com’era precedentemente al reato, allora andrà affermata la natura “punitiva” del provvedimento di confisca.[27]
Se invece, ciò non dovesse verificarsi, il provvedimento dovrebbe essere qualificato come uno strumento sanzionatorio (i.e. afflittivo).
In (ancora una volta) brutale sintesi, la confisca che non è da qualificare come pena, ripristina ma indirettamente affligge.[28]
A sommesso avviso di chi scrive, le Sezioni Unite individuano e parzialmente sovrappongono quattro elementi essenziali afferenti alla confisca per equivalente; e segnatamente: natura, funzione, effetto e disciplina; elementi che provo di seguito a specificare, correndo il rischio di risultare poco chiaro.
In effetti, pare potersi dissentire dai primi commenti che, invece, hanno sovrapposto funzione e natura della confisca per equivalente, riconducendolo ad una “funzione” eminentemente sanzionatoria, posto che le SSUU associano alla locuzione “eminentemente sanzionatoria” il termine “carattere” o “natura”. [29] In questo senso, la scissione degli elementi succitati - natura/carattere, effetti, funzione, e disciplina - coglie degli aspetti diversi. La “natura” andrebbe a significare la collocazione sistematica da attribuire allo strumento in analisi; gli “effetti” andrebbero a descrivere le ricadute materiali e giuridiche che occorrono nelle sfere giuridiche dei destinatari; la “funzione” indica lo scopo che nell’ottica del Legislatore la misura svolge; la “disciplina”, indica i riferimenti normativi e i principi generali da seguire per sanare eventuali aporie (inevitabili) nelle norme (ad esempio in tema di successioni di leggi nel tempo). Pare evidente come la disciplina applicabile sia legata a doppio filo alla natura, elemento di orientamento dell’interprete, senza che – per ciò solo – le Sezioni Unite chiariscano tali profili.
Nel caso di confisca “penale” (cioè che effettivamente riduce il patrimonio del reo ad uno stato deteriore rispetto al momento della commissione del reato) tali elementi sono chiari. La stessa ha: natura punitiva; funzione, effetti e disciplina analoghi a quelli delle pene, per come previsti dagli artt. 17 e ss. c.p.[30]
Nel caso di confisca (solo) “sanzionatoria”, avremo: natura sanzionatoria; funzione ripristinatoria; effetto indirettamente afflittivo; nulla viene chiarito in merito alla disciplina applicabile a questa tipologia di confisca, ma – ad opinione di chi scrive – sarebbe opportuno che a questa venisse estesa la disciplina delle misure di sicurezza, di cui agli artt. 199 e ss. c.p.
Già da tali elementi, tuttavia, si comprende la difficoltà di inquadrare da un punto di vista pratico la “natura eminentemente sanzionatoria” professata dalla giurisprudenza.
7. Le conclusioni delle tre sentenze rappresentano un elemento di rottura con una lettura consolidata nel tempo. Come si è provato a specificare sopra, la differenza tra confisca per equivalente (qualificata come pena) e confisca diretta (tendenzialmente ascritta alle misure di sicurezza) ha rappresentato un elemento comune a numerose pronunce.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, se si parte dalle conclusioni fatte proprie dalle sentenze analizzate, la definizione della natura della confisca per equivalente come “l’abito indossato dalla misura nella singola occasione”[31] potrebbe condurre a conclusioni singolari sulla categorizzazione delle varie tipologie di confisca.
Infatti, se è vero che la natura della confisca è la stessa a prescindere dal fatto che essa sia applicata “per equivalente” o in “via diretta”;[32] e se è vero che è confisca punitiva quella che toglie più di quanto il reato abbia apportato; [33] allora, si potrebbe concludere che nelle ipotesi in cui (per equivalente o in via diretta) è confiscato il profitto o il prezzo del reato, si andrà sempre a confiscare una posta attiva che è stata determinata dal reato.
Se tale posta è correttamente individuata, dunque, sarà difficile individuare un’ipotesi in cui il profitto o il prezzo possano superare il beneficio arrecato dal reato, atteso che essi – ontologicamente – non esistono prima della commissione del reato medesimo.
Di conseguenza, dovrebbe giocoforza concludersi che la confisca del prezzo o del profitto assuma sempre e comunque una natura di carattere “sanzionatorio” con funzione “ripristinatoria” ma mai una natura “penale”.
A conclusioni analoghe si potrà giungere in merito al prodotto del reato, che nella giurisprudenza consolidata viene definito il risultato empirico del reato.[34]
Per contro (e diversamente al prezzo, al prodotto e al profitto) dovranno essere interpretate alla stregua di “pena” la confisca degli strumenti del reato (come, in effetti, afferma la sentenza 7/2025).[35] Ciò in quanto – in tali casi – i beni confiscati preesistono nel patrimonio del reo al reato; e quindi la loro ablazione degrada il patrimonio medesimo ad una consistenza peggiore rispetto a quello quantificabile al momento della commissione del reato.
Residuerebbe probabilmente la qualifica come di misura di sicurezza per la confisca delle cose la cui fabbricazione, porto, uso, la detenzione o l’alienazione costituisce reato. Così si potrebbe concludere proprio in ragione della logica smaccatamente special preventiva della norma (e nonostante tutte le criticità evidenziate sopra in merito all’ascrizione della confisca ex art. 240 c.p. alla qualifica della misura di sicurezza).
8. La tensione tra le forze centrifughe e centripete nella qualificazione della confisca non pare esauritasi con l’approdo delle Sezioni Unite Massini. Infatti, se da un lato per diversi anni la confisca per equivalente è stata equiparata sia quoad effectum che ai fini della disciplina come una pena, il tentativo di inscrivere nuovamente le confische all’interno di un perimetro unico – come sembrano fare le sentenze Massini – rischia di rendere il quadro più complesso. Ad una unitarietà “nominativa” dell’istituto, infatti, non pare seguire un’unitarietà di funzioni e di disciplina.
Sebbene possa essere salutato con favore il tentativo di ridurre ad un unico parametro la valutazione circa la natura “punitiva” o meno della confisca (basato sulla disciplina introdotta dalla Corte Costituzionale), tale tentativo rimane lungi dal chiarire la natura dell’istituto, che rimane – irrimediabilmente – sospeso tra una finalità repressiva ed una finalità preventiva, a prescindere dalla circostanza che sia operata in forma diretta o per equivalente.
[1] Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti, Rv. 239924 – 01. “Il termine «confisca» è utilizzato, nelle varie fattispecie in cui è inserito, in maniera meramente enunciativa, assumendo quindi un’ampia «latitudine semantica», da colmare in via interpretativa, in dottrina si parla, infatti, di nozione «polisemica».”
[2] Mario Attilio Levi, voce “atimia” in Enciclopedia Treccani, raggiungibile all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/atimia_%28Enciclopedia-Italiana%29/
[3] Del resto è indicativo che il termine italiano confisca trovi origine nel termine latino “fiscum” inteso come patrimonio personale dell’Imperatore separato dall’Erario, inteso come patrimonio dello Stato, cui veniva destinato (“cum”) il bene oggetto dell’ablazione.
[4] Cfr. Syme, La rivoluzione romana, cap. 6 “Ma la fazione mariana era stata sconfitta e proscritta da Silla. La restaurata oligarchia, fondata sulla violenza e la confisca, veniva a perpetuare una tradizionale grettezza”. Si possono trovare esempi numerosi nella tradizione romana, applicata in diverse occasioni anche durante le fasi concitate del periodo imperiale.
[5] Avrebbe poco senso provare a domandarsi se la confisca fosse qualificabile già allora come pena piuttosto che come misura securitaria, atteso che le categorie che conosciamo non erano delineate.
Tuttavia, se in una fase arcaica si può parlare genericamente della confisca come di una pena (cfr. Sabatini, giust. Pen II 728 , citato in Commentario breve al codice penale a cura di Forti, Riondato Seminara, CEDAM, 2024 p. 949.), con l’avvio della Scolastica la concezione stessa di pena subisce una revisione. Nel medioevo, si può constatare lo sviluppo nella preminenza della funzione special-preventiva del “castigo” (funzione che - facendo uno sforzo comparatistico molto ardito - potremmo accostare - a quelle attuali misure di sicurezza). “Omnes peccantes mortales digni sunt morte aeterna…secundum veritatem divini iudicii. Sed poenae praesentis vitae sunt magis medicinales” Summa theologiae, cit., IIa, IIae, quaestio CVIII, art. 3. In Luigi Ferrajoli, Diritto e Ragione, teoria del garantismo penale, che osserva altresì “Del resto, per San Tommaso, il diritto in generale è finalizzato “ut facias homines bonos”
[6] Beccaria, Dei delitti e delle pene, XXV, p. 56, Einaudi,1965 “Ma non è per questa sottigliezza che oso disapprovare le confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto che le confische sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producano un bene,non però sono sempre giuste, perché per esser tali debbono esser necessarie, ed un’utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l’esterminio futuro e le lacrime d’infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all’innocente la pena del reo e pongono gl’innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti.”
[7] Come nel codice Rocco, la confisca è prevista nei seguenti casi: cose che servono per commettere il reato, cose che sono il prodotto del reato (per cui era prevista la confisca facoltativa) e cose il cui porto, fabbricazione o uso, costituisce il reato (per cui era prevista una confisca obbligatoria).
[8] Si legge nella relazione al progetto: “[la novità consiste] nell’avere stabilita, come effetto di condanna, la confisca generale dei beni, che determina la privazione assoluta e perpetua, nel condannato, della capacità di dominio sui beni patrimoniali., (vedi relazione al progetto),” Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. V, progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco, Roma 1929, p. 74
[9] Vedi da ultimo sentenza Massini, par. 7.1. “Il presupposto della confisca "tradizionale" è costituito dalla pericolosità della cosa in quanto derivante dal reato, da intendersi però non solo come attitudine della cosa a cagionare un danno, poiché, come si osserva in dottrina, "sotto questo aspetto non vi è forse oggetto che non possa essere o divenire pericoloso", bensì come "possibilità che la cosa, qualora sia lasciata nella disponibilità del reo, venga a costituire per lui un incentivo per commettere ulteriori illeciti".” Una pericolosità che unisce e "tiene" la cosa e la persona; una pericolosità di relazione.
[10] Cfr. par. 4, Cfr. Virginio, voce “Confisca”, Digesto delle discipline penalistiche, anno 2016. In merito alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, va evidenziato che la giurisprudenza EDU ha avuto il pregio di indurre dottrina e giurisprudenza italiana ad interrogarsi in merito alla natura della confisca in diverse occasioni. In particolare, la Corte EDU ha indotto la giurisprudenza ad operare una qualificazione caso per caso delle varie misure, anche sulla base di criteri autonomi da quelli formalmente adottati dal legislatore. Così, ad esempio, la confisca urbanistica, considerata a lungo una sanzione amministrativa accessoria è stata, perlomeno in parte, riqualificata dalla giurisprudenza convenzionale alla stregua di una pena. Questi arresti convenzionali hanno costituito un punto di partenza significativo per la giurisprudenza nazionale, al fine di addivenire ad una classificazione “casistica” delle singole ipotesi di confisca. Di questo principio, come si vedrà, la giurisprudenza nazionale ha fatto tesoro.
[11] Supra nota n. 9 Marinucci; Padovani, Diritto Penale, 2023, p. 430.
[12] Cass. Pen. 31617/15, Lucci paragrafo 9
[13] Questa linea interpretativa, in continuità con la dottrina, pare coincidere anche con la relazione al progetto definitivo di codice penale, V, progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco, Roma 1929, p. 280
[14] Cass. Pen. SU 31617/15, Lucci paragrafo 9, nella specie valutava in questo senso la confisca prevista dall’art. 6 comma V, d.lgs. 231/2001 in materie di responsabilità degli enti, per non aver adottato i programmi di compliance.
[15] “Da qui l’attrazione, accanto al prezzo, anche del profitto del reato, all’interno di un nucleo per così dire unitario di finalità ripristinatoria dello status quo ante, secondo la medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato […] può aver prodotto in capo al suo autore…” Cass. Pen. SU 31617/15, Lucci par. 10 .
[16] “Il fatto che una norma, collocata topograficamente nel codice di rito, non disciplini i requisiti tipici di una incriminazione, non vale ad escludere perciò solo la natura sostanziale di essa e la sua sussunzione nell’area regolata dal principio di legalità in materia penale e di tutti i suoi corollari esplicitamente o implicitamente enunciati da norme costituzionali poste a presidio dei diritti fondamentali della persona tra cui il divieto di retroattività in peius”. (SU 4145/2023), cfr. Cass. Pen. SU 31617/15, Lucci par. 11,
[17] “La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.” (SU Lucci) .
[18] Cfr. Cassazione penale, Sez. 1, sentenza n. 51385/2023, udienza del 10 ottobre 2023
[19] Cfr. par. 6.
[20] “Corte Costituzionale, 7/2025 par. 3.1.2.
[21] Sentenza 5 giugno 2017, Kokesh c. Security Exchange Commission
[22] Di Lello Finuoli, Illegittima la confisca obbligatoria dei beni strumentali: la Corte costituzionale consolida il principio di proporzionalità delle pene, Diritto Penale e Processo 6/2025: “Merita segnalare la teoria, ormai consolidata nella giurisprudenza costituzionale, per cui la natura di una misura ablativa dipenda dalle finalità e dall’oggetto dell’apprensione, ossia dal quid e dal quantum confiscabile. Si tratta, come noto, della tesi della funzione meramente livellatrice o riequilibratrice della confisca del profitto, anche nella forma per equivalente, “che non infligge un male - la perdita di un diritto -, come è caratteristico di ogni sanzione punitiva, ma che semplicemente toglie al soggetto qualcosa che in origine egli non aveva diritto di acquisire, né ora di trattenere”. Al contrario, quando lo spossessamento dei beni esuli dal mero ripristino dello status quo “ante delictum”, la misura infliggerebbe al condannato un’autentica punizione.”
[23] SU 13783/2024, par. 8, Cfr. Attanasio, La confisca “modello” delle Sezioni Unite: il ritorno nel perimetro della legalità, Diritto Penale e Processo, 10/2025.
[24] Cassazione penale sez. un., 26/09/2024, (ud. 26/09/2024, dep. 08/04/2025), n.13783, par. 7 utilizza il termine “modello” per distinguere confisca per equivalente e confisca diretta;
[25] Attanasio, op. cit.: “Se il quantum da confiscare per equivalente dipende dai medesimi requisiti coniati per la confisca diretta (materialità e pertinenzialità) - salvo poi differenziarsi dalla stessa per l’identificazione di una somma dal valore corrispondente alla res - appare difficilmente criticabile la constatazione per cui il modello patrimoniale di valore costituisca un mero “surrogato” della soluzione tradizionale. La confisca di valore è, a ben vedere, una diversa modalità esecutiva di quella diretta, cui si ricorre nell’impossibilità di identificare il bene di derivazione delittuosa. In altri termini, e per utilizzare le parole della Suprema Corte (già della dottrina), le “modalità, diretta o per equivalente, costituiscono solo ‘l’abito indossato dalla misura nella singola occasione’”. Il quantum appreso dallo Stato, che si tratti di forma diretta o di valore, è sempre lo stesso: ergo, la sofferenza patrimoniale inflitta al destinatario è analoga (rectius quantitativamente identica)”
[26] In merito, le SSUU fanno l’esempio delle sanzioni amministrative c.d. improprie, Cfr Cassazione penale sez. un., 26/09/2024, par. 9.2 “Le [sanzioni amministrative improprie] sono invece quelle che - sebbene chiamate "sanzioni", in quanto reagiscono a un fatto illecito - svolgono una principale funzione ripristinatoria e solo indirettamente, in via per così dire secondaria, producono riflessi punitivi per il destinatario (cfr., a titolo esemplificativo, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra Srl, Rv. 275850 secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso ma non ha finalità punitive, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU; sul tema anche Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 21/06/2017).”
[27] Attanasio, op. cit.: “Ciò che orienta il discrimine finalistico è l’oggetto della misura: si badi, non la tipologia del bene - se si confisca esattamente la res derivante dal reato: non rileva insomma la presenza o meno del nesso di pertinenzialità - bensì la sua entità economica.”
[28] Invero, le Sezioni Unite Massini fanno l’esempio di una confisca che potrebbe ritenersi “punitiva”, inserendo tra queste ipotesi quelle in cui “si quantifica per eccesso il profitto". A mio avviso, tale esempio va considerato quale è, ovvero sia un obiter dictum che rischia di non cogliere nel segno. Infatti, più che una quantificazione in eccesso, l’ipotesi descritta lascerebbe trasparire in realtà un error in judicando da parte del giudice di merito che a tale conclusione dovesse arrivare. In effetti, una “quantificazione per eccesso” del profitto, sarebbe per definizione più del profitto stesso acquisito tramite il reato, e dunque la conseguente confisca di valore di tali poste patrimoniali riguarderebbe beni che vanno aldilà della quantificazione corretta del profitto del reato, e che non dovrebbero essere confiscati.
[29] Cfr. Attanasio, op. cit.
[30] Cfr. Cassazione penale, Sez. 1, sentenza n. 51385/2023, udienza del 10 ottobre 2023
[31] Cassazione penale sez. un., 26/09/2024, (ud. 26/09/2024, dep. 08/04/2025), n.13783, par. 11.1
[32] Cassazione penale sez. un., 26/09/2024, (ud. 26/09/2024, dep. 08/04/2025), n.13783, par. 11.1
[33] Ibid. par. 11.1 e Corte Costituzionale, 7/2025 par. 3.1.2, Corte Costituzionale 112/2019, 8.3.2
[34] In questo senso, tuttavia, la presente qualificazione prospetterebbe un potenziale conflitto con il dictum della Corte Costituzionale 112/2019 (par. 8.3.4), che invece identificano la confisca del prodotto come una confisca con funzione di pena. A mio modo di vedere, se dovessimo accettare il principio “quantitativo” del patrimonio del reo, sarebbe contraddittorio affermare che la confisca del prodotto del reato possa essere punitiva in senso stretto. Poiché per farlo, dovremmo ammettere che la confisca del prodotto (cioè qualcosa che per definizione non esiste prima del reato), incida sul patrimonio e lo riduca ad una condizione deteriore rispetto allo stesso reato; reato che (tuttavia) la creazione del prodotto presuppone. Accettando il principio quantitativo, dunque, non può non affermarsi la natura ripristinatoria della confisca del prezzo, a meno di voler incappare in inestricabili circoli ermeneutici.
A me pare che l’ipotesi in cui la Corte si è pronunciata nel 2019 sia stata condizionante per orientare quelle affermazioni. Infatti, nel caso specifico di cui all’art. 187-sexies (e che costituiva oggetto della sentenza) la Corte Costituzionale ha definito il prodotto come il ritorno degli investimenti determinati dall’ottenimento delle informazioni privilegiate. Ci sarebbe da chiedersi se, in quel caso, l’affermazione della natura “penale” sia in realtà il portato di una peculiarità del bene “informazioni privilegiate” sotteso all’integrazione della fattispecie incriminatrice e della conseguente difficoltà di individuare una marcata differenza tra prodotto e profitto.
[35] Nonché – ritengo – la confisca degli strumenti informatici introdotta recentemente all’art. 240 comma II n. 1-bis