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09 Ottobre 2024


Concorso dell’extraneus nel reato di peculato: è necessario lo sfruttamento della relazione qualificata di possesso dell’agente pubblico con il bene

Cass., Sez. VI, sent. 21 giugno 2024 (dep. 1° ottobre 2024), n. 36566, Pres. De Amicis, est. Silvestri



La sentenza della Corte di cassazione consultabile in allegato si segnala per l’attenzione riservata al tema del concorso dell’extraneus nel reato proprio, con particolare riferimento alla fattispecie di peculato di cui all’art. 314, primo comma, c.p.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte era relativo ad alcuni dipendenti di una cooperativa appaltatrice di lavori per un’importante società a capitale pubblico di logistica e consegne, i quali avevano più volte sottratto merci in transito presso lo stabilimento ove lavoravano per destinarle al mercato clandestino, beneficiando del compiacente omesso controllo di due guardie giurate che operavano nel medesimo polo logistico.

La Corte d’appello aveva riconosciuto la sussistenza della qualifica soggettiva di incaricati di pubblico servizio in capo alle due guardie giurate (contro le quali si procedeva in separata sede), così costruendo la responsabilità degli imputati – privi, invece, della predetta qualifica – a titolo di concorrenti nel reato proprio di cui all’art. 314 c.p.

La Cassazione ritiene tuttavia incompleto il ragionamento probatorio del giudice di merito. In particolare, i giudici di legittimità ribadiscono che la condotta appropriativa può sì essere materialmente tenuta dall’extraneus, ma allo stesso tempo evidenziano come sia «indispensabile che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione “di possesso per ragioni di ufficio o di servizio” del pubblico agente con la res».

Ora, posto che ai sensi dell’art. 138 T.U.L.P.S. le guardie giurate rivestono la qualità di incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sole «funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate», la sentenza rileva come nel caso di specie il giudice dell’appello non avesse chiarito quale fosse «l’ambito delle funzioni delle guardie giurate, quale il loro rapporto con le “cose” di cui gli imputati si appropriarono, se su quei beni esse avessero una relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio, se, dunque, i ricorrenti abbiano sfruttano la “relazione” del pubblico agente con il bene».

Stante la centralità di tale “relazione qualificata”, e l’imprescindibilità dell’avvenuto sfruttamento della stessa da parte del concorrente extraneus nel peculato, la Corte giunge ad annullare il provvedimento di condanna nei confronti di tutti gli imputati, rilevando come sul tema la sentenza fosse del tutto silente.

 

(Emmanuele Penco)