Cass., Sez. un., sent. 10 luglio 2025 (dep. 22 gennaio 2026), n. 2648, Pres. Cassano, est. Casa
Diamo notizia ai lettori del deposito della sentenza delle Sezioni unite con cui è stata risolta la questione se, ai fini della revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, applicabile ratione temporis, la nozione di “prova nuova” includa anche le prove preesistenti alla definizione del procedimento che, ancorché astrattamente deducibili, non siano state, però, dedotte e valutate, in conformità alla nozione di “prova nuova” elaborata ai fini della revisione ex art. 630 c.p.p.
Muovendo dalla natura “non penale”, ma meramente ripristinatoria della confisca di prevenzione, acclarata da consolidati orientamenti costituzionali, convenzionali e di legittimità, nonché dalla natura patrimoniale del diritto inciso dalla misura ablatoria, le Sezioni unite, richiamata la propria decisione nel caso Lo Duca del 2022, relativa al rimedio della revocazione ex art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rimarcano la «diversa connotazione che l’esigenza di stabilità della decisione rispettivamente assume nel cd. giudicato di prevenzione e in quello penale». Nel giudicato penale, la tutela della libertà personale giustifica l’ampiezza del potere di deduzione probatoria riconosciuto al condannato, con l’istanza di revisione, esteso anche alle prove astrattamente deducibili ma non dedotte. Tale estensione non si giustifica, invece, «laddove sia in gioco la definitività di una misura di prevenzione patrimoniale – in cui è la proprietà privata il bene inciso da una erronea statuizione – proprio perché cambia, nettamente, la posizione oggetto di tutela quale parametro di riferimento per verificare l’ambito di azione riconosciuta al soggetto assertivamente pregiudicato dalla statuizione definitiva erroneamente emessa».
Confermando i principi già espressi per la caducazione ex tunc della confisca di prevenzione regolata dal c.d. codice antimafia anche per il regime previgente, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui «la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore».
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Valentina Vasta)