Cass., Sez. VI, ud. 15 aprile 2026 (dep. 25 maggio 2026), n. 18797, Pres. De Amicis, Est. Rosati
Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata in ordine alla qualificazione delle conversazioni o delle comunicazioni intrattenute da parte di soggetto detenuto utilizzando indebitamente un apparecchio telefonico, in violazione dell’art. 391-ter, comma 3, c.p., e intercettate nell’ambito di un procedimento diverso.
La Suprema Corte ha statuito che, «con riferimento al delitto di indebito utilizzo, da parte del detenuto, di un apparecchio telefonico […], la conversazione o comunicazione da lui effettuata ed intercettata costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene e, come tale, è utilizzabile nel processo a suo carico per tale reato, benché l’intercettazione di essa sia avvenuta nell’ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall’art. 270 cod. proc. pen.».
La Corte di cassazione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite nel caso Floris (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 23 luglio 2014), n. 32697), secondo cui la conversazione o la comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché integri di per sé la fattispecie criminosa e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale.
Il principio in questione, enunciato dalle Sezioni Unite con riguardo ai reati integrati da una condotta dichiarativa o comunicativa e che in questa si esauriscono (come la minaccia), deve trovare applicazione anche nel caso in cui, come nell’ipotesi in esame, il reato consista e si esaurisca nell’utilizzo del mezzo di comunicazione intercettato.
L’intercettazione, in questi casi, non costituisce un mezzo di ricerca della prova, bensì «soltanto la documentazione del fatto in sé, commesso mediante la condotta captata», né viene in rilievo il contenuto della comunicazione, ma unicamente l’utilizzo del dispositivo, così che non si rinvengono le esigenze di riservatezza e di tutela che giustificano i limiti alle intercettazioni.
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Francesco Lazzarini)


