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  Notizie  
22 Aprile 2025


Depositata l’ordinanza con cui viene rimessa alle Sezioni unite la questione sull’impugnabilità del provvedimento che rigetta l’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa

Cass., Sez. V, ord. 28 marzo 2025 (dep. 15 aprile 2025), n. 14833, Pres. Pistorelli, est. Francolini



Diamo notizia ai lettori che è stata depositata l’ordinanza – consultabile in allegato – con cui la Quinta sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione «se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen.».

Come già si era rilevato in sede di segnalazione della relativa notizia di decisione, la rimessione del ricorso alle Sezioni unite è dettata dall’esigenza di risolvere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sull’articolato tema dell’impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Nell’ordinanza in commento, la Quinta sezione osserva altresì che, nell’ipotesi in cui si avalli la tesi dell’impugnabilità «quale che sia il regime di procedibilità del reato cui attiene la richiesta di invio a un centro per la giustizia riparativa, rimane da chiarire come e in che misura l’accoglimento dell’impugnazione avverso l’ordinanza, se proposta con l’impugnazione contro la sentenza ex art. 586 cod. proc. pen., incida (e possa viziare il) medesimo provvedimento decisorio, profilo centrale per comprendere come operi l’innesto nelle cadenze del processo penale di questo modulo, da esso distinto, ispirato a un diverso paradigma».

In allegato può leggersi il testo dell’ordinanza.

 

(Elisa Grisonich)