Cass. Sez. Un., 30.10.2025 (dep. 9.2.2026), Pres. Montagni, Rel. Scordamaglia
* Il lavoro è frutto di una riflessione comune degli Autori. Nondimeno, i § 1, 2 sono attribuibili al prof. Gatta, i §§ 3 e s. al prof. Gialuz, il § 4 a entrambi.
** Contirbuto pubblciato nel fascicolo 2/2026.
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"Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato".
1. La sentenza delle Sezioni Unite, che può leggersi in allegato, rappresenta un passaggio davvero significativo nella (breve) storia della giustizia riparativa. Ben oltre la specifica questione di natura processuale ad esse sottoposta – relativa all’impugnabilità del provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa – le Sezioni Unite hanno, infatti, promosso e inquadrato in modo sistematico, nel diritto e nel processo penale, una delle novità più dirompenti introdotte dalla riforma Cartabia.
Per un verso, le S.U. hanno riconosciuto che la giustizia riparativa «si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, senza derogare alle garanzie del giusto processo quanto all’accertamento della responsabilità penale»; per altro verso, ne hanno colto la portata innovativa, posto che essa «consente di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate, una giustizia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale».
2. La questione rimessa alle Sezioni Unite, perché oggetto di contrasto giurisprudenziale, è la seguente: “se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell’ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi”.
Chiamate a risolvere un problema squisitamente di natura processuale, le Sezioni Unite si sono nondimeno fatte carico, con una fondamentale premessa opportunamente sollecitata dall’ordinanza di rimessione, di definire i rapporti tra giustizia riparativa e giustizia penale. Si tratta di una premessa necessaria, perché inquadrare dall’alto la giustizia riparativa e i suoi rapporti con il sistema penale risulterà decisivo, nello sviluppo della motivazione della sentenza, per risolvere la specifica questione devoluta.
Ecco, allora, che in una pagina particolarmente felice della sentenza (§ 3, pag. 8), che dimostra attenzione per il dibattito teorico in materia, svoltosi anche sulle pagine della nostra Rivista, le S.U. riconoscono che il modello della giustizia riparativa – “che mette al centro le persone e facilita la comprensione del disvalore sostanziale di ciò che è accaduto, risulta del tutto coerente con il volto costituzionale della pena, umana nei contenuti e tesa alla rieducazione del reo”. I distinti principi di umanità e finalismo rieducativo della pena, di cui all’art. 27, co. 3 Cost., vengono dunque sapientemente messi in relazione sistematica con la giustizia riparativa, cogliendo una coerenza di fondo tra i principi che governano la pena e i principi che informano la giustizia riparativa, come disciplinata dalla legge Cartabia.
La complementarietà della giustizia riparativa, rispetto alla tradizionale giustizia sanzionatoria penale, viene colta, scolpita ed esaltata attraverso la lente dell’art. 27, co. 3 Cost.: “l’incontro dialogico tra l’autore del reato e la vittima, o anche con esponenti della collettività, realizzata attraverso il percorso riparativo scandito dai mediatori, può, infatti, rivelarsi un concreto strumento di attuazione dell’art. 27, co. 3 Cost”. Il perché è presto detto dalle Sezioni Unite: “la comprensione da parte dell’autore del reato del nocumento, cagionato con le proprie condotte ne consente la responsabilizzazione e, quindi, la risocializzazione, mentre la riconciliazione con la vittima del reato determina un effetto di pacificazione sociale, prevenendo il rischio di recidiva e favorendo, indirettamente, la deflazione processuale”. Le Sezioni Unite colgono dunque il valore aggiunto della giustizia riparativa, come servizio pubblico esterno alla giustizia penale e con essa raccordato: un servizio che, attraverso la professionalità dei mediatori, può riuscire in ciò in cui la pena carceraria per lo più fallisce per le note criticità delle condizioni di detenzione: favorire la rieducazione/risocializzazione e ridurre la recidiva.
Ecco la lapidaria conclusione delle Sezioni Unite: “la giustizia riparativa si configura come strumento idoneo ad attuare o a integrare le funzioni costituzionali della pena, senza derogare alle garanzie del giusto processo quanto all’accertamento della responsabilità penale, e consente di promuovere, attraverso il dialogo e la responsabilizzazione delle persone a vario titolo coinvolte nella realizzazione di un reato o da esso segnate, una giustizia che non rinuncia alla legalità, ma la rafforza, ricostruendo legami e promuovendo la pacificazione sociale”.
3. Nella prospettiva processuale, le Sezioni Unite hanno anzitutto sgombrato il campo dalle critiche più radicali, mosse da una parte della dottrina, che aveva prospettato una incompatibilità della giustizia riparativa con i canoni fondamentali del processo penale, primo tra tutti la presunzione di innocenza. Attraverso un dialogo virtuoso con la sentenza n. 128/2025 della Corte costituzionale (rel. Luciani), il supremo Consesso riconosce che l’innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale non introduce alcun vulnus «alle garanzie del giusto processo quanto all’accertamento della responsabilità penale». In effetti, la Corte costituzionale aveva chiarito che «la giustizia riparativa si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo»; insomma, secondo il Giudice delle leggi «proprio la morfologia della giustizia riparativa e il profilo relativo al rapporto di alternatività/complementarietà rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori (non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico ministero) e lo stesso oggetto; non è prevista la presenza del difensore; non è richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l'accertamento di una responsabilità penale».
Da queste più che condivisibili affermazioni le Sezioni Unite prendono le mosse per fornire una risposta al problema relativo all’impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma. La risposta è positiva: la decisione «è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato».
Per arrivare a tale conclusione le Sezioni Unite hanno ricostruito puntualmente il sistema dei rapporti tra le due forme di giustizia in termini complementarità o, tutt’al più, di alternatività, nella sola ipotesi di reati procedibili a querela rimettibile. Hanno poi analizzato a fondo il meccanismo dell’innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale, fornendo diversi chiarimenti rispetto ai potenziali interrogativi emersi nella prassi. Va detto, peraltro, che alcuni di essi sono ricollegabili alla ratio decidendi e sono quindi destinati a vincolare il giudice successivo. Altri configurano invece degli obiter dicta, e sono destinati dunque ad avere valore persuasivo solo in considerazione dell’autorevolezza dell’organo da cui promanano.
3.1. Il primo chiarimento riguarda il se, una volta iniziato il procedimento penale, l’accesso alla giustizia riparativa possa avere luogo indipendentemente dalla decisione dell’autorità giudiziaria. Le Sezioni unite lo hanno giustamente escluso. Una volta instaurato un procedimento penale, «l’accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l'intervento dell’autorità giudiziaria, cui è assegnato il ruolo di garante del meccanismo di contatto tra fa giustizia penale e la giustizia riparativa».
3.2. Il secondo chiarimento, assai significativo sul piano sistematico, riguarda la natura del provvedimento dell’autorità giudiziaria: esso si configura «come un’autorizzazione ad accedere al relativo programma».
Lo avevamo prospettato in questi termini in sede di commento alla riforma: a dispetto dell’apparente perentorietà desumibile dall’utilizzo del concetto – ripreso dal lessico delle fonti internazionali – di “invio”, non si tratta di nulla di più che di un’autorizzazione. L’autorità giudiziaria è chiamata semplicemente a verificare, da un canto, che non vi siano ostacoli allo svolgimento del programma, ossia che non sussista (almeno) una delle due condizioni ostative, rappresentate dal pericolo concreto per l’accertamento del fatto e dal pericolo concreto per gli interessati, e, dall’altro, che sussista un presupposto positivo, costituito dall’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
Sotto il profilo del pericolo concreto per gli interessati, le Sezioni Unite forniscono un’interpretazione restrittiva, dal momento che circoscrivono detto pericolo all’ipotesi in cui dalla partecipazione possa derivare «un rischio effettivo per la propria incolumità». In tal modo, sembrerebbe escludersi che possa assumere rilievo il pericolo concreto di vittimizzazione secondaria per la vittima. Va detto, peraltro, che questo passaggio della sentenza si configura sicuramente come un obiter dictum e, pertanto, non sembra in grado di escludere diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza.
Sotto il profilo dell’utilità, va poi detto che le Sezioni Unite specificano – in modo assai rilevante – come tale nozione vada rapportata (correttamente) al significato e agli obiettivi della giustizia riparativa. In altri termini, occorre che il richiedente alleghi «specifici elementi fattuali atti a lumeggiarne l’utilità dello svolgimento», che andrà per l’appunto valutata in rapporto alla possibilità di conseguire gli obiettivi della giustizia riparativa scolpiti nell’art. 43 d.lgs. n. 150 del 2022. Il giudice dovrà verificare che, «attraverso lo svolgimento del programma, lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito e che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l'autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest'ultimo possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici, ex art. 56 d.lgs. n. 150 del 2022)».
In questo passaggio, pare tangibile il rischio di spingere il vaglio del giudice un po’ troppo in là, in un terreno che appare di difficile dominio per il giurista. Per questo, opportunamente, in altro passaggio della motivazione, le Sezioni Unite sottolineano che si tratta in realtà di un (mero) vaglio di inammissibilità.
Quel che più conta è che, secondo il Supremo Consesso, «il giudizio prognostico circa l'utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato (…), né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto (…), né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l'autore del reato, considerato che l'art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che (…) l'incontro possa avvenire tra l'autore e la vittima cd. "aspecifica", ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso»; tanto meno, secondo la Corte, tale vaglio «può identificarsi con quello sulla “fattibilità” del programma riparativo, trattandosi di delibazione affidata in via esclusiva ai mediatori».
Forse, per evitare di impegnare il giudice in una (davvero ardua) prognosi, sarebbe meglio trarre dal canone di accessibilità alla giustizia riparativa – scolpito nell’art. 44 d.lgs. n. 150/2022 – una vera e propria presunzione relativa di utilità del programma, la quale potrà naturalmente essere smentita laddove, nel caso concreto, emergano elementi tali da dimostrare in modo chiaro l’inutilità dello stesso. Questa lettura della disposizione dell’art. 129-bis, comma 3, c.p.p. avrebbe il pregio di non imporre una motivazione espressa in positivo della utilità – motivazione che si tradurrebbe necessariamente in vuote formule di stile o in un’invasione di campo nei confronti del mediatore –, ma soltanto una giustificazione nei casi in cui sussistano evenienze tali da escludere ictu oculi l’utilità del programma (in relazione agli obiettivi della giustizia riparativa).
3.3. Il terzo chiarimento riguarda la natura giurisdizionale sottesa al vaglio del giudice. Secondo le Sezioni Unite, non vi è dubbio che non abbia natura giurisdizionale il programma di giustizia riparativa: richiamando quanto scritto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 128 del 2025, l’autorevole Consesso chiarisce che esso si configura «come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo». Va invece riconosciuto carattere giurisdizionale al sindacato compiuto dal giudice: esso viene svolto in contraddittorio e con le forme tipiche del provvedimento dell’autorità giudiziaria (decreto motivato o ordinanza).
3.4. A questo punto, la Corte ha affermato che, corollario del carattere giurisdizionale della decisione, è la sua impugnabilità, nel caso in cui assuma contenuto negativo. Secondo la Corte, il fondamento logico e sistematico dell’impugnabilità risiede nella connessione istituita dalla disciplina organica tra attività giurisdizionale di autorizzazione all’accesso e di successiva valutazione del relativo svolgimento: se «solo all’autorità giudiziaria compete di ‘aprire le porte’ della camera riparativa e, poi, di valutare lo svolgimento del percorso ivi compiuto e «anche ai fini dell'art. 133 codice penale, l'eventuale esito riparativo» (…), sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'inserimento della giustizia riparativa nel sistema penale, con il finalismo rieducativo assegnato dalla Costituzione alla pena e con la complessiva ragionevolezza del sistema stesso negare a chi vi abbia interesse di opporsi ad una decisione giudiziaria che immotivatamente o arbitrariamente gli precluda l'opportunità di giovarsi di un programma suscettibile di riverberare i propri effetti favorevoli nello stesso procedimento penale».
Ora, al di là del richiamo al finalismo rieducativo – che appare in questa parte della motivazione superfluo e discutibile – va apprezzato il riferimento agli obiettivi perseguiti dalla giustizia riparativa.
In un passaggio centrale della motivazione la Corte riconosce l’esistenza di un vero e proprio «diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa», cui «deve corrispondere la garanzia di un ricorso effettivo per farne valere l’eventuale violazione». Certo, se lo si configura come un diritto va detto che assume contorni ben diversi dalla situazione giuridica soggettiva sottesa all’accesso a un rito premiale, che si ricollega al diritto di difesa. Non a caso, al riguardo si è parlato suggestivamente di un vero e proprio «diritto di difendersi negoziando»: ecco, se si considerano i connotati propri della giustizia riparativa, non ci sembra che possa ritenersi sussistente un “diritto di difendersi accedendo a un programma di giustizia riparativa”.
Come ha puntualmente riconosciuto la Cassazione, il verificarsi delle condizioni che determinano il prodursi di effetti giuridici in bonam partem, presenta «un margine di aleatorietà e di imprevedibilità. Infatti, anche nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo, dal momento che ai mediatori è garantita una piena autonomia nella valutazione della «fattibilità» del programma, nella «scelta» di esso e nella tempistica di attuazione».
Non bisogna dimenticare che la giustizia riparativa è esperienza dialogica a disposizione delle parti che può avere ricadute nel processo penale. Ma sono ricadute eventuali e indirette. L’obiettivo che persegue l’ordinamento è la coesione sociale e la creazione delle condizioni perché vittima e persona indicata come autore possano andare oltre al fatto. La diminuzione della pena e la stessa estinzione del reato sono effetti indiretti del programma.
3.5. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che il rimedio impugnatorio non può essere circoscritto ai soli reati perseguibili a querela. È vero che, in tal caso, è prevista la sospensione del procedimento e, in caso di esito riparatorio, l’estinzione del reato. Ma gli effetti in bonam partem per l’imputato possono riguardare – soprattutto in relazione al trattamento sanzionatorio – anche i reati più gravi. Per tale ragione, la Cassazione ha esteso la rimediabilità a tutti i provvedimenti di diniego, a prescindere dal reato per cui si procede.
Per di più, riprendendo un proprio precedente in materia di sospensione con messa alla prova, le Sezioni Unite hanno precisato che il mezzo di impugnazione debba individuarsi non nel ricorso immediato per cassazione ma nell'appello, da proporsi con lo stesso mezzo esperito avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 586 c.p.p. In tal modo, si accoglie la soluzione in grado di assicurare la tutela più ampia all’imputato. Naturalmente, restano fuori dall’ambito di applicazione della norma le decisioni emesse nelle fasi precedenti: queste non saranno autonomamente impugnabili, perché vi è la possibilità di riproporre l’istanza ai giudici delle fasi successive.
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4. Al di là di alcuni passaggi nei quali, sul versante processuale, traspare la difficoltà di far dialogare due paradigmi profondamente distanti, la pronuncia delle Sezioni Unite si segnala per l’apertura verso una prospettiva inedita, dinanzi alla quale si registra ancora un diffuso scetticismo da parte di operatori del diritto e giuristi. Costoro appaiono, da un lato, preoccupati di una possibile perdita di potere nella gestione della penalità e, dall’altro, inquieti rispetto al rischio di una contaminazione negativa della giustizia riparativa nei confronti di quella tradizionale.
Ebbene, la Corte di cassazione ha offerto un insegnamento notevole, mostrando come, in un contesto complesso quale quello contemporaneo, sia auspicabile che l’ordinamento penale si doti di strumenti nuovi. Soprattutto quando si tratta di strumenti che, come la giustizia riparativa, appaiono potenzialmente idonei a restituire al sistema penale, inteso in senso lato, la piena capacità di perseguire i propri obiettivi costituzionali.
Per questa ragione, auspichiamo che la sentenza delle Sezioni Unite possa imprimere, a livello centrale e periferico, un’accelerazione al lungo percorso amministrativo per la completa attivazione dei servizi di giustizia riparativa.