Trib. Genova, ord. 21 novembre 2023, Pres. Cascini, est. Crucioli
Abstract. L’ordinanza con cui il tribunale di Genova rigetta, per mancanza di strutture che rispondano alle prescrizioni della legge, l’istanza dell’imputato di essere inviato ad un centro di giustizia riparativa è in realtà l’occasione per manifestare tutta la diffidenza nei confronti di una disciplina che spezza la tradizionale centralità del processo penale. L’operazione è compiuta attraverso la costruzione di una (discutibile) questione di legittimità che, non potendo essere sollevata perché irrilevante, stante il rigetto della domanda, si traduce in un inutile obiter, di cui l’Autrice mostra la debolezza.
SOMMARIO: Sommario: 1. Servizi per la giustizia riparativa: a che punto siamo. – 2. Il giudice che “varca le porte” della giustizia riparativa. – 3. I pericoli che impediscono l’invio degli interessati al mediatore. – 4. Una quasi questione di legittimità costituzionale.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.