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23 Settembre 2025


La Cassazione sull’istituto di cui all’art. 628-bis c.p.p.: il rimedio si applica anche alle violazioni strumentali a quelle accertate dalla Corte EDU

Cass., Sez. V, ud. 15 maggio 2025, (dep. 3 settembre 2025), n. 30182, Pres. Miccoli, Rel. Brancaccio



Segnaliamo ai lettori una sentenza della Quinta Sezione penale della Cassazione, la quale si è pronunciata sull’operatività del neo-introdotto rimedio di cui all’art. 628-bis c.p.p., ossia la richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo una decisione di riconoscimento unilaterale da parte dello Stato italiano di violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, in quanto destinatario di un provvedimento illegittimo di trattenimento di corrispondenza – adottato dalla Direzione della casa circondariale di Parma – inviatagli dal proprio difensore, avente ad oggetto atti relativi alla fase cautelare del procedimento a suo carico.

Alla luce di un tanto, il condannato censura, dinnanzi al Supremo Consesso, di non aver potuto: a) decidere se optare o meno per un rito alternativo; b) indicare i testimoni a propria discolpa in condizioni di parità con la pubblica accusa; c) azionare un rimedio specifico contro la lesione del proprio diritto alla conoscenza degli atti processuali, leso dal provvedimento di trattenimento della corrispondenza.

Il percorso argomentativo seguito dalla Cassazione muove, anzitutto, dal rilievo per cui, nell’ipotesi de qua, i giudici di Strasburgo non hanno accertato, in modo esplicito, la violazione dell’equo processo (art. 6 CEDU), bensì solamente la lesione dei diritti tutelati agli artt. 8 e 13 CEDU.

A fronte di ciò, duplice è il profilo sul quale gli Ermellini sono chiamati ad esprimersi: in primo luogo, stabilire «se sia possibile conferire valore, ai fini dell’attivazione del rimedio ex art. 628-bis cod. proc. pen., all’incidenza sull’esito del procedimento non già […] delle violazioni direttamente accertate dalla Corte EDU – il diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) e il diritto ad un ricorso effettivo (art. 13) –, bensì dell’asserita violazione di un altro, diverso diritto della Convenzione (il diritto ad un processo equo/diritto alla difesa, previsto dall’art. 6 CEDU), con cui quelle violazioni accertate si pongono in rapporto di strumentalità, secondo la prospettazione della richiesta»; e, in secondo luogo, verificare se vi sia stata «incidenza indiretta […] delle violazioni accertate sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, e cioè se queste abbiano causato un deficit all’esercizio ottimale del diritto di difesa, che, in conseguenza di ciò, sia stato compromesso».

Con riguardo alla prima questione, la Cassazione rileva come «l’ampiezza del disposto normativo» e la necessità di offrirne una «lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che conferisca la massima espansione alla tutela dei diritti, la violazione dei quali sia stata accertata dalla Corte di Strasburgo», impongano di ritenere applicabile il rimedio di cui all’art. 628-bis c.p.p. anche ai casi in cui «l’accertata violazione abbia evidenti ricadute su altri, differenti diritti collegati, derivandone “effetti pregiudizievoli” di questi». Nel caso oggetto di scrutinio, tuttavia, il Collegio non riscontra «concrete ricadute sul diritto di difesa del ricorrente – derivate dalla violazione del diritto alla vita privata declinato nelle forme della tutela del diritto dell’imputato detenuto a ricevere corrispondenza dal proprio difensore, o dalla violazione del suo diritto a ricevere rimedio effettivo dall’illegittimo trattenimento di tale corrispondenza – tali da incidere effettivamente sul provvedimento pronunciato, per natura e gravità, e tali da far ritenere che, se quelle violazioni non vi fossero state, l’esito del procedimento sarebbe stato ragionevolmente diverso». Ad avviso della Corte, infatti, le istanze ex art. 628-bis c.p.p. volte a censurare una violazione accertata collegata in via strumentale a quella che si aziona effettivamente devono prospettare adeguatamente, «sia a fini di ammissibilità, sia per fondare l’eventuale accoglimento», l’incidenza specifica ed «effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna».

 

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Alessandro Malacarne)