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15 Aprile 2021


Ergastolo ostativo e liberazione condizionale: rilevata l'illegittimità della disciplina vigente, la Corte costituzionale dà al Parlamento un anno per intervenire (comunicato stampa)

Corte cost., c.c. 15 aprile 2021, Pres. Coraggio, Rel. Zanon



Diamo immediata notizia ai lettori dell’attesa decisione in tema di ergastolo ostativo e liberazione condizionale, assunta all’esito della camera di consiglio odierna, con cui la Corte costituzionale ha deliberato il rinvio della trattazione delle questioni a maggio 2022.

La Corte era chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, «con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, degli artt. 4-bis comma 1 e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 2 d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale».

 

Riportiamo di seguito il comunicato stampa ufficiale pubblicato sul sito della Corte costituzionale.

«La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di cassazione sul regime applicabile ai condannati alla pena dell’ergastolo per reati di mafia e di contesto mafioso che non abbiano collaborato con la giustizia e che chiedano l’accesso alla liberazione condizionale.

In attesa dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue.

La Corte ha anzitutto rilevato che la vigente disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo preclude in modo assoluto, a chi non abbia utilmente collaborato con la giustizia, la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro

Ha quindi osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Tuttavia, l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata.

La Corte ha perciò stabilito di rinviare la trattazione delle questioni a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la giustizia in questi casi.

L’ordinanza sarà depositata nelle prossime settimane».