Corte cost., sent. 5 novembre 2019 (dep. 6 dicembre 2019), n. 263, Pres. Carosi, Red. Amato
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1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (recante «Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103»), stabilendo che la disciplina prevista dall’art. 4-bis comma 1 ord. pen. per i reati “ostativi” non può applicarsi con riguardo alla concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio nei confronti dei condannati minorenni.
La disposizione censurata – che, nel contesto della riforma dell’esecuzione penale minorile, estendeva ai minori la regola per cui i condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti possono accedere alle misure alternative e premiali solo attraverso la collaborazione con la giustizia, salvi i casi di collaborazione irrilevante e impossibile – contrasta infatti con l’art. 76 Cost., da un lato, e con gli artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost., dall’altro.
La pronuncia in esame segue di pochi giorni quella – di cui abbiamo già dato conto su questa Rivista[1] – con cui la Consulta (nella sentenza n. 253 del 2019) ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis comma 1 ord. pen., nella parte in cui configura una preclusione assoluta all’accesso ai permessi premio per i condannati per reati ostativi non collaboranti anche qualora siano in concreto emersi elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di un loro ripristino. Se però in quell’occasione la Corte ha ritenuto necessario trasformare la presunzione di pericolosità sottostante alla disciplina di cui all’art. 4-bis c. 1 ord. pen. da assoluta a relativa, aprendo alla possibilità di dimostrare l’assenza di pericolosità sociale del detenuto anche in caso di mancata collaborazione, stavolta l’intervento del giudice delle leggi è ancora più pervasivo: nei confronti dei condannati minorenni detta presunzione viene infatti integralmente caducata, facendo venir meno la preclusione con riguardo a tutte le misure alternative e premiali previste dal d.lgs. n. 121 del 2018.
Data la rilevanza della pronuncia, ci sembra utile ripercorrerne in questa sede i passaggi fondamentali, auspicando che questa Rivista possa in futuro ospitare contributi di maggiore approfondimento sul tema.
2. Le censure di legittimità aventi a oggetto l’art. 2 c. 3 del d.lgs. 121 del 2018 sono state sollevate dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, a fronte della presentazione di un’istanza di concessione della detenzione domiciliare da parte di un detenuto che, condannato a cinque anni di detenzione per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. e reati in materia di armi commessi quand’era minorenne, doveva scontare una pena residua pari a un anno, cinque mesi e quattordici giorni di reclusione. Trattandosi di un soggetto che non aveva collaborato con la giustizia, tuttavia, la possibilità di ammetterlo a misure di comunità appariva legalmente preclusa.
Secondo il giudice a quo, nondimeno, siffatta disciplina violava diverse norme e principi costituzionali.
In primo luogo, essa ledeva l’art. 76 Cost. in quanto contrastava con i principi e criteri direttivi posti dall’art. 85, lett. p), nn. 5) e 6), della legge-delega n. 103 del 2017; in base a tale previsione, infatti, la riforma organica del sistema di esecuzione penale minorile doveva perseguire gli obiettivi di «ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione» e di «eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento».
In secondo luogo, la preclusione in parola, fondata su una presunzione (assoluta) di pericolosità radicata esclusivamente sul titolo di reato commesso, violava il principio di rieducazione del condannato di cui all’art. 27 c. 3 Cost., il quale, letto in connessione con gli artt. 2, 3 e 31 c. 2 Cost., esprimerebbe l’esigenza «di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante».
Da ultimo, secondo il rimettente tale disciplina contrastava altresì con l’art. 117 c. 1 Cost., con riferimento alla direttiva 2016/800/UE e all’art. 49 § 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: la richiamata direttiva, infatti, vincola espressamente il legislatore nazionale a garantire al minore – nell’ambito del procedimento penale – il diritto a una valutazione individuale (art. 7), la maggiore limitazione possibile del tempo trascorso in privazione della libertà personale (art. 10) e il ricorso, ogniqualvolta possibile, a misure alternative alla detenzione (art. 11); l’art. 49 § 3 della Carta di Nizza, invece, stabilisce i principi di proporzionalità e di flessibilità del trattamento sanzionatorio.
3. In via preliminare, la Consulta respinge l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale il giudice a quo avrebbe dovuto censurare non l’art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 121 del 2018, quanto piuttosto l’art. 4 c. 4 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, che già prevedeva l’operatività dell’art. 4-bis ord. pen. – contestualmente introdotto nella legge sull’ordinamento penitenziario – anche nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età.
Osserva infatti la Corte che, benché la preclusione in parola si applicasse ai condannati minorenni già prima dell’intervento del 2018, il fatto che il legislatore abbia appositamente scelto di riprodurla nell’ambito della riforma organica del sistema di esecuzione penale minorile[2] attribuisce a tale previsione carattere innovativo e non meramente ricognitivo; correttamente, dunque, essa è stata indicata dal rimettente quale oggetto delle individuate censure di legittimità.
4. Passando all’esame nel merito, il giudice costituzionale considera anzitutto fondata la questione sollevata con riferimento all’art. 76 Cost. Viene messo in luce, in proposito, come il d.lgs. n. 121 del 2018 costituisca «l’approdo di un processo evolutivo che si snoda nel corso di alcuni decenni», processo che ha visto succedersi diversi interventi della Corte costituzionale volti a modellare taluni aspetti della fase esecutiva della pena in maniera maggiormente conforme alle esigenze dei condannati minori: a partire dalla sentenza n. 168 del 1994, con cui venne dichiarato illegittimo l’ergastolo per i soggetti infradiciottenni[3], fino alla più recente sentenza n. 90 del 2017, con cui si è accertata l’illegittimità dell’art. 656 c. 9 lett. a) c.p.p. nella parte in cui impediva la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per reati ostativi[4]. Delle istanze sottese a tale evoluzione si era del resto fatta correttamente portatrice la legge-delega n. 103 del 2017, che, come già ricordato sopra, gettava le basi per un nuovo modello di esecuzione penale minorile improntato alla massima espansione delle misure alternative e di comunità e all’eliminazione di automatismi o preclusioni che impedissero la piena individualizzazione del trattamento penitenziario del minore.
Ciò nondimeno, confermando l’applicabilità della preclusione di cui all’art. 4-bis c. 1 ord. pen. anche sul terreno dell’esecuzione penale minorile, la norma censurata si poneva «in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante»; palese, dunque, la violazione dei principi e criteri direttivi impartiti dalla legge delega, e con essi dell’art. 76 Cost.
5. Fondata è anche la questione di legittimità concernente la violazione degli artt. 27 c. 3 e 31 c. 2 Cost.; secondo la Corte, infatti, l’operatività della preclusione di cui all’art. 4-bis c. 1 ord. pen. determinava la prevalenza delle finalità di prevenzione generale e di difesa sociale su quelle di educazione e risocializzazione, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena che presiedono al nuovo ordinamento penitenziario minorile.
A sostegno di tale conclusione viene peraltro ricordato che (anche con riferimento ai detenuti adulti) l’illegittimità della preclusione in questione per contrasto con gli artt. 3 e 27 c. 3 Cost. è stata appena riconosciuta dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 253 del 2019, benché solo con riferimento ai permessi premio[5]: non vi sono pertanto dubbi circa il contrasto di tale modello decisorio con la finalità rieducativa del condannato, che nei casi in cui l’esecuzione della pena concerna reati commessi da minorenni «si pone in termini ancora più gravi», atteso che con riferimento ai soggetti minori di età tale finalità «è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente». In questo senso già deponeva, del resto, la richiamata sentenza n. 90 del 2017, che aveva censurato la mancata concessione della sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei minori proprio alla luce dei principi di cui agli artt. 27 e 31 Cost.[6]
6. La Consulta, invece, non prende in considerazione le censure inerenti alla violazione dell’art. 117 Cost., considerate assorbite nelle questioni già accolte.
7. In conclusione, sancita l’illegittimità dell’art. 2 c. 3 del d.lgs. 121 del 2018 per contrasto con gli artt. 76, 27 e 31 Cost., è oggi integralmente venuta meno nel nostro ordinamento la possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 4-bis c. 1 ord. pen. nel caso di reati ostativi commessi da minori. Come si diceva in apertura, la Corte costituzionale ha con ciò chiarito che in questo settore non può essere lasciato spazio a presunzioni di pericolosità di sorta, nemmeno se relative.
Questo certamente non significa, come precisa la stessa Consulta, che nei confronti dei condannati minori la fruibilità dei benefici ora sia sempre dovuta: al contrario, sarà il tribunale di sorveglianza a valutare caso per caso, senza stringenti vincoli legali, la pericolosità sociale del condannato e l’effettiva meritevolezza delle misure extramurarie, tenendo opportunamente conto «delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo».
[1] Si rinvia in proposito a S. Bernardi, Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen., in questa Rivista, 28 gennaio 2019.
[2] In merito alla quale può rimandarsi, per una ricostruzione nel dettaglio, al contributo di L. Caraceni, Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in Dir. pen. cont., 16 novembre 2018.
[3] Corte cost., sent. 27 aprile 1994 (dep. 28 aprile 1994), n. 168.
[4] Corte cost., sent. 22 febbraio 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 90, rispetto alla quale può rimandarsi al commento di F. Manfredini, Verso l’esecuzione penale minorile: la Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione dell’ordine di carcerazione, in Dir. pen. cont., 4 luglio 2017. Le altre pronunce richiamate dalla Consulta quali ulteriori “tappe” di questo percorso evolutivo sono: Corte cost., sent. 5 aprile 1995 (dep. 14 aprile 1995), n. 125; Corte cost., sent. 9 aprile 1997 (dep. 22 aprile 1997), n. 109; Corte cost., sent. 10 dicembre 1997 (dep. 17 dicembre 1997), n. 403; Corte cost., sent. 12 febbraio 1998 (dep. 18 febbraio 1998), n. 16; Corte cost., sent. 16 dicembre 1998 (dep. 30 dicembre 1998), n. 450; Corte cost., sent. 22 novembre 1999 (dep. 1 dicembre 1999), n. 436.
[5] Contrasto ritenuto sussistente sia «perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante», sia «perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost.»; per un’analisi più dettagliata degli argomenti alla base della decisione di accoglimento di cui alla sentenza n. 253 del 2019 può rimandarsi a S. Bernardi, Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa, cit.
[6] In quella sede, infatti, la Consulta ha ricordato l’«esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono», censurando l’art. 656 c. 9 lett. a) c.p.p. – nella parte in cui applicava al condannato per reati commessi da minorenne – alla luce del fatto che tale norma si fondava su una presunzione di pericolosità esclusivamente radicata sul titolo di reato commesso, la quale cioè impediva agli organi giurisdizionali di effettuare una valutazione nel merito del singolo caso concreto e, conseguentemente, di valorizzare le specifiche esigenze educative del condannato: in questo senso cfr. sempre F. Manfredini, Verso l’esecuzione penale minorile, cit.