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  Notizie  
13 Febbraio 2020


La Corte costituzionale sul regime intertemporale della "spazzacorrotti": illegittima la retroattività del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit. per i delitti contro la P.A.

Ufficio stampa della Corte costituzionale, comunicato del 12 febbraio 2020



Diamo immediata notizia ai lettori, per la rilevanza, del comunicato stampa con cui la Corte costituzionale informa della decisione assunta all'esito della camera di consiglio odierna a proposito delle questioni, sollevate da numerose Corti di merito, in relazione al regime intertemporale delle norme con cui la legge "spazzacorrotti" ha esteso ai principali delitti contro la P.A. il regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. penit.

Riportiamo di seguito il testo del comunicato:

"La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio le censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cosiddetta Spazzacorrotti), che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. In particolare, è stata denunciata la mancanza di una disciplina transitoria che impedisca l’applicazione delle nuove norme ai condannati per un reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019.

In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa fa sapere quanto segue.

La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente, e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla legge n. 3 del 2019.

La Corte ha dichiarato che questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna.

Secondo la Corte, infatti, l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione".

In attesa del deposito della sentenza, per un quadro delle ordinanze di rimessione può leggersi la scheda di Beatrice Fragasso pubblicata in questa Rivista.

(Francesco Lazzeri)