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15 Aprile 2026


Non sono fondate, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, le questioni sollevate sulla pregiudizialità penale nel processo tributario

Corte cost. sent. 23 febbraio 2026 (dep. 13 aprile 2026), n. 50, Pres. Amoroso, rel. Antonini



Segnaliamo ai lettori che il 13 aprile 2026 è stata depositata la sentenza n. 50/2026 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. 87/2024, sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 3 (CGT Piemonte) in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. 

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 21-bis.

Riportiamo di seguito il testo del comuncato stampa diffuso dalla Corte. 

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«Il legislatore della novella ha ritenuto che, quando nei due processi i fatti sono i medesimi e le valutazioni raggiunte nel processo penale ‒ che è il sistema dotato del procedimento istruttorio e dibattimentale più idoneo a garantire la verifica degli accadimenti materiali controversi ‒ conducono all’assoluzione con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, il processo tributario non può attestare una diversa e contraria realtà fenomenica». «Si tratta, indubbiamente, di una scelta garantista, che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, qualora inquadrata nei limiti di una interpretazione costituzionalmente orientata».

È quanto si legge nella sentenza numero 50, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, alcune nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate sull’articolo 21-bis del decreto legislativo numero 74 del 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo numero 87 del 2024, dalle Corti di giustizia tributaria del Piemonte e di Roma.

La Corte ha riscontrato che la norma in questione «persegue indubbiamente un obiettivo di garanzia e di semplificazione nell’ambito del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario, rendendo in tal modo concreta, anche a livello processuale, l’esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente».

Ricordando poi l’ampia discrezionalità tradizionalmente riconosciuta al legislatore dalla giurisprudenza costituzionale in materia processuale, ha respinto le questioni sollevate. In particolare, per quelle relative alla violazione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria, ha evidenziato, tra l’altro, «il forte raccordo istituzionale tra il pubblico ministero e l’Agenzia delle entrate che è stato strutturato dal medesimo d.lgs. n. 87 del 2024, consentendo quindi a quest’ultima una significativa e attiva partecipazione nel procedimento penale», nonché la circostanza che al processo penale, da più punti di vista, «non è per nulla estranea la tutela del credito erariale derivante dall’imposta evasa». 

Al fine di evitare il rischio di un eccessivo disallineamento del processo penale e quello tributario, la pronuncia ha però precisato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 21-bis del decreto legislativo numero 74 del 2000, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario, che la norma riconosce a prescindere dalla formula assolutoria, dato il collegamento sistematico con il «comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha previsto l’obbligo del giudice tributario di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove».

La prima è quella in cui, «da un lato, vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, e dall’altro, la sentenza penale di assoluzione non consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto».

Si potrebbe infatti verificare, «nelle fattispecie in cui operano queste presunzioni legali, che il giudice penale, non potendo applicare la presunzione legale ai fini della formazione del proprio convincimento, giunga a escludere la sussistenza di un determinato fatto (ad esempio, l’esterovestizione di una società) proprio quando il giudice tributario, applicando quella presunzione legale, sarebbe potuto arrivare, in assenza della prova contraria da parte del contribuente, a ritenere legittima la pretesa tributaria».

La sentenza ha precisato che tale interpretazione è peraltro «funzionale a un equilibrato raccordo tra il processo penale e quello tributario, dal momento che si deve ritenere difficilmente ipotizzabile che il contribuente non sia spinto, al fine di evitare la prosecuzione o l’avvio del processo tributario, a fornire, se esiste, la prova contraria già all’interno del processo penale, risultando salvaguardate in tale modo le esigenze fisiologiche di semplificazione cui l’art. 21-bis è rivolto».

La seconda eccezione è quella in cui «l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario».

La sentenza ha chiarito che anche «in questo caso si deve ritenere che non possa trovare applicazione la regola dell’art. 21-bis sul vincolo del giudicato penale per il giudice tributario, in quanto il giudice penale non si è basato sulla considerazione degli elementi di prova posti alla sua attenzione, neppure in termini negativi, ma si è meramente fermato alla “soglia” processuale della loro non utilizzabilità nel giudizio. In tali casi, quindi, spetterà al giudice tributario la verifica, secondo le regole dell’ordinamento fiscale, in ordine all’eventuale utilizzabilità di tali elementi probatori all’interno del processo tributario».

Roma, 13 aprile 2026