ISSN 2704-8098
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16 Luglio 2020


Pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 75 del 2020, attuativo della direttiva PIF: modifiche al codice penale, punibilità del tentativo di alcuni reati tributari e ampliamento del catalogo dei reati presupposto ex 231

Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020), di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale



Segnaliamo ai lettori la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 75/2020, volto ad adeguare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. “direttiva PIF” – direttiva per la protezione interessi finanziari).

La direttiva sostituisce e aggiorna la precedente Convenzione PIF, già recepita nel nostro ordinamento con l. 300/2000.

Per conformarsi alle disposizioni innovative contenute nella direttiva, il decreto presenta le seguenti principali novità (illustrate più nel dettaglio nella Relazione allegata, che risulta tuttavia precedente ad alcuni interventi di modifica apportati al decreto in seguito alle osservazioni formulate dalle Commissioni Parlamentari e dei quali si è però tenuto conto nel redigere l'elenco seguente):

1. Intervenendo sul codice penale, inasprisce le pene per una serie di reati (316, 316-ter, 319-quater) quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché estende l’area di punibilità di taluni reati (322-bis, 640) per ricomprendervi fatti offensivi dei medesimi interessi;

2. Intervenendo sul d.lgs. 74/2000, in relazione ai delitti dichiarativi di cui agli artt. 2, 3 e 4 è prevista la punibilità a titolo tentativo (precedentemente esclusa dall'art. 6, cui è ora aggiunto un comma 1-bis) nell'ipotesi di atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione Europea e finalizzati all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro;

3. Intervenendo in tema di elusione dei diritti doganali, ripristina (dopo la depenalizzazione attuata con d.lgs. 8/2016) le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e introduce, quale aggravante del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro;

4. Intervenendo sul d.lgs. n. 231/2001, amplia significativamente il catalogo dei reati presupposto, tra cui sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva (v. supra, punto 2).

(Francesco Lazzeri)