Tribunale di Roma, Collegio per i reati ministeriali, c.c. 1° agosto 2025, Pres. Cialoni, Giud. Casari, Cerulli
Segnaliamo ai lettori che è stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati, ed è qui allegata, la relazione del Tribunale di Roma, collegio per i reati ministeriali, inoltrata alla Camera per la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
La relazione si segnala non solo per la puntuale e documentata ricostruzione della nota vicenda, ma anche per alcuni interessanti profili di diritto, relativi: alla natura di reati ministeriali degli illeciti denunciati da un avvocato e da due vittime del generale libico (in particolare, all'esclusione della natura di atti politici discrezionali e insindacabili, realizzati dai rappresentanti del Governo); alla ritenuta configurabilità del delitto di rifiuto di atti d'ufficio da parte del Ministro Nordio (e alla ricostruzione, in fatto e in diritto, della procedura legata all'arresto e alla successiva scarcerazione di Almasri, già oggetto di contributi pubblicati sulla nostra Rivista); alla ritenuta configurabilità, a carico dei tre rappresentanti del Governo, in concorso, del delitto di favoreggiamento personale del generale libico, volto a eludere le indagini della CPI e ad evitarne la cattura (con interessanti osservazioni, tra l'altro, sull'illegittimità del ricorso alla procedura di espulsione); al concorso di Piantedosi e Mantovano nel delitto di peculato, per l'uso indebito del volo di Stato al fine di riportare in Libia Almasri; all'esclusione dello stato di necessità, prospettato quale argomentazione difensiva.
Sulla richiesta di autorizzazione a procedere si dovrà ora esprimere la Camera dei Deputati. Ricordiamo che l'autorizzazione potrà essere negata, ai sensi della l. n. 1/1998, qualora l'Assemblea reputi, a maggioranza assoluta, "con valutazione insindacabile", che gli indagati abbiano "agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo”.
Segnaliamo altresì che, come è emerso nel dibattito pubblico, non è stato apposto il segreto di Stato che, ai sensi della l. n. 124/2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri può apporre quando la diffusione di notizie e documenti “sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi”.
Osserviamo che tanto l'autorizzazione a procedere, quanto l'apposizione del segreto di Stato, sono atti che implicano assunzione di responsabilità politica, che nell'ordito costituzionale impediscono possibili 'esondazioni' della magistratura rispetto all'attività di governo, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
(Gian Luigi Gatta)


