Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale"
Sempre in merito alla vicenda della mancata convalida del trattenimento nei centri di detenzione amministrativa in Albania, pubblichiamo in allegato il testo del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 e in vigore dal 24 ottobre 2024.
Il decreto, anticipato nei giorni scorsi dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, si compone di tre articoli, tutti incidenti sul d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (in particolare vengono modificati gli artt. 2 bis, 35 bis e 35 ter), ossia la normativa interna che dà attuazione alla direttiva 2005/85/CE, cd. direttiva procedure.
Le modifiche – di cui diamo più estesamente conto nella tabella allegata – incidono in particolare sulla elencazione dei Paesi di origine sicuri, ora direttamente individuati dall’art. 2 bis del d.lgs. 25/2008 (sono considerati sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Ver- de, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia). Tale elenco, per espressa previsione del nuovo comma 4 bis, dovrà essere aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge (quindi, non più con un decreto ministeriale) e notificato alla Commissione europea
In linea con il portato della pronuncia della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, sempre nell’art. 2 bis viene eliminato il riferimento alla possibilità di designazione di un Paese di origine sicuro con l’eccezione di parti del territorio, lasciando il solo riferimento a ‘categorie di persone’. Si tratta di un punto nevralgico della disciplina, oggetto del ricorso in Cassazione contro i decreti di convalida, presentato ieri dal Ministero dell’interno.
Le restanti modifiche, infine, riguardano le procedure di impugnazione (artt. 35 bis e 35 ter): viene modificata la disciplina della sospensione del provvedimento impugnato e (ri)affermata la competenza delle Corti d’appello sulle impugnazioni dei provvedimenti in materia di immigrazione
(Giulia Mentasti)