C. app. Palermo, Prima sezione civile, ord. 6 febbraio 2025, Giud. Piraino
Sempre in tema di Paesi sicuri, segnaliamo brevemente una recente ordinanza della Prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo che ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un ‘nuovo’ quesito pregiudiziale sulla corretta individuazione dei ‘paesi sicuri’ alla luce della Direttiva 2013/32 e della recente interpretazione datane dalla stessa Corte nella sentenza del 4 ottobre 2024.
Come nei casi delle mancate convalide dei trattenimenti nei centri albanesi, anche in questa occasione il giudizio a quo aveva ad oggetto la richiesta di convalida del trattenimento di un richiedente asilo di cittadinanza egiziana, sbarcato con mezzi di fortuna nei pressi dell’isola di Lampedusa e sottoposto a trattenimento nelle more dell’esame - con procedura accelerata - della sua domanda di asilo.
La Corte palermitana ricorda come la designazione di un paese d’origine come ‘sicuro’ comporta la concreta compressione di diritti fondamentali dello straniero, quali la libertà e il diritto di difesa, e che spetta al giudice - come affermato nella sentenza del 4 ottobre e ribadito dalla Cassazione nella sent. 33398 del 19 dicembre 2024 - verificare d’ufficio, con un esame completo ex nunc, l’eventuale violazione delle condizioni sostanziali per la designazione di un paese come sicuro.
Ravvisando, nel caso dall’Egitto, la presenza di eccezioni per talune categorie di persone alle generali condizioni di sicurezza del Paese, la Corte d’Appello di Palermo “anche alla luce delle plurime questioni di analogo tenore già sollevate da altri uffici giudiziari italiani” ha sottoposto alla Corte di Giustizia due quesiti vertenti sulla corretta interpretazione dei criteri di designazione di un paese come sicuro dettati dalla direttiva europea:
1) se gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un Paese terzo di origine di un richiedente asilo sia definito sicuro qualora, in tale paese, vi siano una o più categorie di persone per le quali non siano soddisfatte le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nell’allegato I della Direttiva;
2) se gli articoli 36 e 37 della Direttiva 2013/32, nonché l’allegato I, lettera b), della medesima Direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un Paese terzo di origine di un richiedente asilo sia definito sicuro qualora, in tale paese, venga concretamente riscontrata la violazione in danno di una o più categorie di persone dei diritti inderogabili previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Il testo integrale dell'ordinanza è consultabile in allegato.
Ricordiamo, infine, che presso la Corte di Giustizia è fissata per il prossimo 25 febbraio 2025 l'udienza relativa al rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di appello di Roma nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, Alace e altri, vertente sui medesimi profili.
(Giulia Mentasti)