Pubblichiamo in allegato il provvedimento con cui la Prima Presidente della Corte di cassazione, dott.ssa Margherita Cassano – ha rigettato l’assegnazione alle Sezioni unite civili dei dodici ricorsi promossi dal Ministero dell’interno e dal Questore della Provincia di Roma avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che non ha convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania, disponendo contestualmente la trasmissione alla Sezione I civile per la discussione nella pubblica udienza del 4 dicembre 2024.
Ricordiamo, infatti, nei sopracitati ricorsi (consultabili in allegato qui) l’Avvocatura generale dello Stato aveva formulato istanza di rimessione alle Sezioni Unite con riferimento alla questione della possibilità o meno di disporre il trattenimento secondo la procedura accelerata di un richiedente protezione internazionale proveniente da un Paese designato dal decreto ministeriale come di origine sicura, quando questo sia tale in tutto il territorio nazionale, ma emergano criticità nel rispetto dei diritti di una specifica categoria di soggetti alla quale peraltro il richiedente non abbia allegato di appartenere.
Ad avviso della Prima Presidente, l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite non può essere accolta, «giacché le questioni sollevate con il ricorso – rientranti nella competenza tabellare della Prima Sezione civile, la quale si occupa ordinariamente di diritti delle persone e dei cittadini stranieri – pur essendo di indubbia rilevanza nomofilattica, non rivestono il carattere di cui all'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.», ai sensi del quale «il Primo Presidente può disporre che la Corte pronunci a Sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza».
Considerato, altresì, che presso la Prima Sezione civile è già fissata per il 4 dicembre 2024 la trattazione del rinvio pregiudiziale (r.g.n. 14533 del 2024) sollevato dal Tribunale di Roma su una questione connessa – «se in caso di soggetto proveniente da Paese di origine sicuro, nell’ambito del procedimento conseguente al provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter, d.lgs. n. 25/2008 emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, il giudice ordinario sia vincolato alla lista dei paesi di origine sicura approvata con il decreto ministeriale, o se il giudice debba, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare, sulla base di informazioni sui paesi di origine (COI) aggiornate al momento della decisione, se il Paese incluso nell'elenco dei “Paesi di origine sicuri” sia effettivamente tale alla luce della normativa europea e nazionale vigente ni materia» – la Prima Presidente, con decisione condivisa dal Presidente Aggiunto, ha ritenuto che la concentrazione alla medesima udienza delle questioni tra loro collegate trovasse giustificazione nell’esigenza di offrire una risposta tempestiva sul piano interpretativo, in grado di dare coerenza al sistema ed evitare il moltiplicarsi di un contenzioso seriale in un settore nel quale sono coinvolti diritti fondamentali e la libertà personale.
Le cause sono, quindi, state riunite e ne è stata disposta la trattazione, con termini ridotti rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal codice di rito, per l’udienza pubblica del 4 dicembre 2024.
(Giulia Mentasti)