L’11 maggio 2023, ad Aversa, è stato sottoscritto un protocollo con vademecum sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi tra il Tribunale di Napoli Nord, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, l’Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna per la Campania, l’Ufficio locale esecuzione penale esterna di Caserta, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, la Camera penale di Napoli Nord, l’Associazione Movimento Forense e l’AIGA.
Come per il protocollo milanese del febbraio 2023, si tratta di un utile strumento operativo volto ad agevolare le attività degli uffici giudiziari nella applicazione da parte del giudice di cognizione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva), previste dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) all’art. 20 bis c.p. e agli artt. 53 ss della l. 689/1981 e in vigore ormai dal 30 dicembre 2022.
Il vademecum ha l’obiettivo di agevolare la diffusione delle nuove pene sostitutive fornendo a giudici, avvocati e funzionari degli UEPE uniformi modalità applicative in grado di ottimizzare tempi e procedure. Corredato da modelli di dispositivi di applicazione delle pene sostitutive con prescrizioni standard, nonché da modelli dei principali atti cui si fa ricorso nel procedimento applicativo, lo schema operativo siglato dagli uffici napoletani affronta i diversi e possibili snodi processuali indicando ogni volta scadenze e incombenze per i soggetti coinvolti (giudice, avvocato, UEPE), anche attraverso la predisposizione di utili e pratici elenchi relativi alla documentazione necessaria.
Rispetto al protocollo milanese si segnala, tuttavia, un profilo di difformità con riguardo al tema dell’avviso alle parti della possibilità di accesso alla sostituzione della pena. Tra gli adempimenti relativi all’udienza di definizione del giudizio – si legge nello schema operativo milanese – dopo la lettura del dispositivo, il Giudice, in presenza dei (soli) requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 59 l. 689/1981), deve sempre dare avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive. Secondo lo schema qui allegato, invece, tale avviso deve essere dato solo qualora il giudice, alla lettura del dispositivo, ritenga che allo stato sussistano, oltre ai sopracitati requisiti formali, anche i requisiti sostanziali desunti dall’art. 58 l. 689/1981.
I firmatari del protocollo napoletano concordano, infine, sulla istituzione di un Osservatorio permanente sulle pene sostitutive volto a monitorare – grazie una serie cadenzata di incontri – l’efficacia del vademecum stesso nonchè l’applicazione delle pene sostitutive.
(Giulia Mentasti)