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14 Febbraio 2023


Nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: lo schema operativo e i modelli degli uffici giudiziari milanesi


La Corte d'Appello di Milano, il Tribunale ordinario di Milano e il Tribunale di Sorveglianza di Milano, hanno sottoscritto con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con la Camera penale milanese e con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna uno schema operativo per l'applicazione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte dalla riforma Cartabia nell'art. 20-bis del codice penale e nel riformulato testo della legge n. 689 del 1981 (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva).

Lo schema, qui pubblicato in allegato, sottolinea la rilevanza della riforma, che promette significativi effetti deflativi sull'appello e sulla sorveglianza, e si propone di indicare delle linee guida per uniformare e agevolare l'applicazione della nuova disciplina, riducendo i tempi processuali e gli adempimenti gravanti sul competente Ufficio di esecuzione penale esterna.

Alla base dell'iniziativa congiunta della magistratura e dell'avvocatura milanese vi è l'idea che una collaborazione e diffusione di buone prassi possa garantire il successo applicativo delle nuove pene sostitutive, con impatto positivo anche sulla riduzione del sovraffollamento carcerario e sull'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in vista della rieducazione del condannato e, pertanto, della riduzione della recidiva.

Di particolare rilievo è anche la predisposizione di un elenco (naturalmente non vincolante) della documentazione che il difensore può depositare al fine di agevolare il giudice e l'UEPE nella "costruzione della pena sostitutiva". L'elenco, qui allegato, rappresenta un utile vademecum per i difensori, che potranno presentarsi in udienza disponendo già dei documenti rilevanti e, per tale via, evitare ove non necessario il rinvio dell'udienza ex art. 545-bis c.p.p., con risparmio sui tempi processuali e sull'inizio dell'esecuzione della pena.  

Utili, ai fini dell'uniformità delle decisioni, sono altresì i modelli di sentenze che qui pure alleghiamo e che fanno parte integrante dello schema operativo milanese.

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L'iniziativa della magistratura e dell'avvocatura milanese, mentre conferma un'apprezzabile sensibilità per i temi del carcere e delle sue alternative, rappresenta un utile e tempestivo contributo per uniformare l'applicazione delle rilevanti novità normative introdotte con la riforma delle pene sostitutive; novità che interessano il giudice di cognizione e quello di sorveglianza, ora più che mai vicini. Il cambio culturale introdotto dalla riforma Cartabia, infatti, è quello di restituire al giudice di cognizione il ruolo di "giudice della pena", fino a ieri di fatto riservato al solo giudice di sorveglianza.

Notevole è anche il contributo richiesto dalla riforma all'attività del difensore, chiamato a valutare l'accesso alle pene sostitutive come strategia processuale e difensiva, nell'interesse del proprio assistito, al quale può essere assicurato, già in esito al giudizio di cognizione - anche attraverso un rito alternativo - di evitare una pena detentiva o una misura alternativa (es.,  l'affidamento in prova al servizio sociale) che può andare in esecuzione a distanza di molti anni (come testimonia l'allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi).

(Gian Luigi Gatta)