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21 Maggio 2026


Caso Kinsa: il Tribunale di Bologna disapplica l’art. 12 T.U. Immigrazione e assolve l’imputata dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Tribunale di Bologna, sent. 14 luglio 2025, dep. 3 novembre 2025, giud. Bolici



1. Con sentenza del 14 luglio 2025, depositata il 3 novembre 2025, il Tribunale di Bologna ha definito il noto caso Kinsa, assolvendo l’imputata E.K. dai reati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare ex art. 12 T.U.I. e di possesso di documenti di identificazione falsi ex art. 497 bis c.p., in applicazione dei principi affermati dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea[1], adita mediante rinvio pregiudiziale dal medesimo tribunale felsineo. La sentenza di assoluzione è diventata definitiva.

2. Le accuse erano state mosse nei confronti della sig.ra E.K., di origine congolese, in seguito al suo ingresso in Italia attraverso la frontiera aeroportuale di Bologna, presso cui si presentava esibendo falsi documenti. La stessa, giunta in territorio italiano con un volo proveniente da Casablanca (Marocco), era accompagnata da due minori, per le quali esibiva passaporti e visti Schengen altrettanto falsificati. In relazione a tale ultima condotta, veniva tratta in arresto per il fatto di favoreggiamento dell’ingresso irregolare delle due bambine, aggravato dall’essersi servita di servizi di trasporto internazionale e di documenti d’identificazione e permessi di soggiorno risultati falsi (art. 12, co. 3, lett. d) T.U. Imm.).

Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, emergeva che l’imputata era fuggita dal Congo per salvarsi dalle minacce di morte rivoltele dall’ex compagno. Inoltre, dichiarava che le due bambine che l’accompagnavano erano la figlia e la nipote – della quale risultava affidataria a causa della morte della sorella, nonché madre della minore – e che le aveva condotte con sé in Italia temendo per la loro incolumità. Alla luce di tali dichiarazioni, E.K. presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura di Roma.

3. Il procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Bologna veniva sospeso due volte.

Anzitutto, su istanza della difesa dell’imputata, il collegio rimetteva alla Corte costituzionale una questione di legittimità relativa alle circostanze aggravanti di cui al co. 3, lettera d), secondo periodo, dell’art. 12 T.U.I., per violazione del canone di proporzionalità della pena. Accogliendo le censure, la Consulta rilevava l’illegittimità delle circostanze, determinandone l’espunzione dall’ordinamento italiano[2]. Da qui la riqualificazione dell’imputazione: non più favoreggiamento aggravato, bensì favoreggiamento semplice ai sensi del comma 1, in concorso con il delitto di possesso di documenti falsi di cui all’art. 497 bis c.p. Ciò determinava la riassegnazione del procedimento, dal Tribunale collegiale a quello monocratico.

Quest’ultimo, e per quanto qui maggiormente rileva, effettuava, sempre su sollecito della difesa, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea[3], dubitando della proporzionalità tanto degli obblighi di criminalizzazione del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare dettati dal c.d. Facilitators Package (pacchetto normativo europeo composto dalla Direttiva 2002/90/CE e dalla Decisione Quadro 2002/946/GAI), quanto delle norme penali italiane di attuazione, incorporate nell’art. 12 T.U.I. Segnatamente, il Tribunale ravvisava un’incompatibilità tra le menzionate discipline, europea e italiana, e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (d’ora in avanti, Carta o CDF), ritenendo che le prime comprimessero in modo sproporzionato il diritto al rispetto dell’unità familiare (art. 17 CDF), il superiore interesse  del minore (art. 24 CDF) e il diritto di asilo (art. 18 CDF), con conseguente violazione dell’articolo 52, par. 1 della Carta (che a sua volta subordina le limitazioni impresse ai diritti sanciti dalla Carta stessa a una serie di limiti, incluso quello della proporzionalità).

Con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di Giustizia ha enunciato i seguenti principi di diritto  “L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2002/90/CE […] letto alla luce degli articoli 7 e 24 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: da un lato, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria e, dall’altro lato, che tali articoli ostano una normativa nazionale che sanziona penalmente una siffatta condotta”.

4. Rispetto all’imputazione di favoreggiamento all’ingresso illegale, il Tribunale di Bologna ha assolto E.K. “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Secondo il Tribunale, tale esito assolutorio si pone quale naturale approdo del ragionamento giuridico elaborato alla luce della sentenza della Corte di giustizia, resa, come anticipato in sede di rinvio pregiudiziale. La Corte europea, infatti, dopo aver interpretato l’art. 1, par. 1, lett. a) della Direttiva 2002/90/CE nei termini di cui sopra, specificava che gli articoli 7 e 24 della Carta “sono sufficienti di per sé e non devono essere precisati da disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli diritti invocabili in quanto tali. Pertanto, se il giudice del rinvio dovesse constatare che non è possibile interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, esso sarebbe tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza di tali articoli e a garantirne la piena efficacia, disapplicando all’occorrenza l’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione”[4].

A partire da tale principio, il Tribunale ha constatato che l’art. 12 co. 1 T.U.I., mediante il quale il legislatore italiano ha recepito l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE, non è conforme al diritto dell’Unione, poiché la sua formulazione è tale da ricomprendere qualsiasi atto diretto a procurare illegalmente l’ingresso irregolare dello straniero in Italia, inclusa la condotta realizzata dall’imputata a favore delle due minorenni che l’accompagnavano e delle quali era affidataria – condotta quest’ultima esclusa dall’ambito della tipicità del fatto dalla Grande Sezione.

Il giudice bolognese ha anzitutto escluso la percorribilità dell’interpretazione conforme.

In primo luogo, ha rilevato che la lettera della disposizione include nell’area di tipicità del fatto anche le condotte di una persona che favorisce l’ingresso irregolare in Italia di soggetti minori stranieri di cui è affidataria, poiché la definizione dei soggetti coinvolti nel fatto è assolutamente generica, tale da non consentire di dare rilievo alla relazione eventualmente intercorrente tra le due parti. Da un lato, trattandosi di un reato comune, autore dello stesso può essere “chiunque”; dall’altro lato, il soggetto favorito è identificato nello “straniero”, qualifica che può certamente essere posseduta anche da minori cittadini di Paesi terzi o apolidi. Inoltre, l’interpretazione conforme appare ostacolata dalla descrizione della condotta tipica, la quale risulta essere a forma libera, poiché il legislatore, dopo aver fornito un elenco di specifiche condotte integranti l’elemento oggettivo, inserisce una clausola di chiusura che apre la strada all’integrazione della condotta da parte di ogni altro atto diretto a procurare illegalmente l’ingresso. In conclusione, l’organo giudicante ha rilevato che la definizione del reato contenuta nell’articolo 12 T.U.I. “esaurisce la propria portata sul piano della idoneità causale della condotta, e non attribuisce alcun tipo di rilevanza al fine perseguito dall’autore del reato o alla relazione di questi con il soggetto favorito”[5].

In secondo luogo, procede la sentenza, tale conclusione trova conferma nelle pronunce della Corte costituzionale e nella giurisprudenza di legittimità. La Corte Costituzionale ha affermato che il reato di favoreggiamento dell’ingresso irregolare può “assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all’illecito commesso una tantum da singoli individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante”[6]. Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il reato ex art. 12 T.U.I. “si perfeziona per il solo fatto che siano compiuti atti diretti a procurare l’ingresso illegale di cittadini extra-UE (diversi, evidentemente, dall’autore della condotta), a prescindere dall’effettività, durata e ragione dell’ingresso medesimo, ancorché funzionale al mero transito verso altre destinazioni”[7].

Da ultimo, il Tribunale ha valutato la possibilità di dirimere il conflitto normativo servendosi della scriminante di cui all’articolo 51 c.p. In particolare, ha verificato se il combinato disposto tra quest’ultima e i diritti del rispetto dell’unità familiare e dei minori ex artt. 7 e 24 Carta, per la tutela dei quali la scriminante troverebbe applicazione sub specie di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, fosse in grado di ripristinare la conformità tra l’art. 12 T.U.I. e la Direttiva europea, come interpretata dalla Corte di giustizia. Anche questa strada è stata, tuttavia, esclusa. Una simile interpretazione, infatti, avrebbe condotto al riconoscimento della sussistenza del fatto tipico, senza tuttavia sfociare nel riconoscimento della responsabilità penale dell’imputata, per difetto di sussistenza dell’elemento dell’antigiuridicità. Benché tale soluzione avrebbe comunque garantito l’esito assolutorio, gli effetti non sarebbero stati allineati alle prescrizioni della Corte di giustizia, che come visto ha escluso in radice la configurabilità del fatto tipico da parte di condotte analoghe a quella del caso di specie (“non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell’ingresso illegale”). L’interpretazione fornita dalla Corte determina il riconoscimento dell’atipicità della condotta, dunque consente di escludere immediatamente la responsabilità penale; la strada dell’antigiuridicità, invece, non assicura l’esito assolutorio in ogni caso, quest’ultimo dipendendo dall’apprezzamento del singolo giudice in ordine alla “sussistenza di diritti o doveri suscettibili di bilanciare il divieto imposto dalla norma incriminatrice”[8]. Inoltre, l’eliminazione in radice del rischio di una risposta sanzionatoria derivante dal riconoscimento della liceità della condotta potrebbe incentivare l’esercizio dei doveri di tutela dei cittadini di Paesi terzi nei confronti dei minori loro affidati, assicurando il loro superiore interesse. Infine, costringerebbe alla verifica della minore età dei soggetti favoriti e della potenziale relazione intercorrente tra questi ultimi e il soggetto che ha procurato il loro ingresso sin dall’avvio delle indagini preliminari, precludendo, in caso di conferma, la possibilità di disporre misure precautelari.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale ha proceduto alla disapplicazione dell’art. 12 T.U.I. “nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, faccia entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l’accompagnano e di cui è effettivamente affidataria”[9]. Dall’operazione di disapplicazione è derivata l’esclusione della condotta contestata all’imputata dall’area della tipicità del fatto e, dunque, l’impossibilità di ricondurre il fatto storico accertato alla fattispecie incriminatrice astratta. Ciò ha determinato il Giudice ad assolvere l’imputata per il delitto di favoreggiamento all’ingresso irregolare “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (art. 530 c.p.p.). Tale formula assolutoria è stata preferita a quella invocata dalla difesa del “perché il fatto non sussiste”, la quale, richiede che “il fatto contestato in imputazione, se accertato, sia suscettibile di essere ipoteticamente attratto in una fattispecie incriminatrice, e che nel caso concreto il fatto descritto in imputazione non sia accertato come effettivamente accaduto”[10]. Al contrario, il fatto storico contestato ad E.K. è stato accertato e tuttavia, alla luce dell’operazione di disapplicazione, non è riconducile alla fattispecie astratta di reato, “dal che deve concludersi che il fatto non è previsto dalla legge come reato”[11].

5. Rispetto all’imputazione per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi di cui all’art. 497 bis c.p., l’imputata è stata assolta perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 51 c.p.

Pur avendo accertato il fatto e il dolo, il Tribunale ha, infatti, giudicato la condotta non antigiuridica, avendo l’imputata agito al fine di esercitare il proprio diritto di asilo e, conseguentemente, con riguardo alle bambine, il diritto al rispetto dell’unità familiare e la tutela del superiore interesse del minore, rispettivamente sanciti dalla Carta agli artt. 18, 7 e 24.

In particolare, il Tribunale di Bologna ha reputato irragionevole assolvere l’imputata dal reato di favoreggiamento da un lato e, dall’altro lato, riconoscerne la responsabilità penale per il possesso di documenti di identificazione falsi. Ciò alla luce della considerazione che tali condotte “risultano direttamente e necessariamente funzionali alla realizzazione di un fatto che il diritto dell’Unione Europea impone di riconoscere come lecito”[12]. Nel caso di specie, infatti, non apparivano prospettabili soluzioni alternative che consentissero all’imputata di fare ingresso sul territorio italiano, accompagnata dalle due minori, in condizioni di altrettanta sicurezza. Le massime di comune esperienza, invocate dalla difesa dell’imputata e accolte dal Giudice, infatti, non lasciano dubbi in ordine alla pericolosità insita nei viaggi, via mare e via terra, intrapresi da cittadini stranieri privi di autorizzazione per l’ingresso in Europa. In virtù di ciò, il Tribunale ha concluso che “la commissione del fatto di reato di cui all’art. 497 bis c.p. deve riconoscersi quale modalità esecutiva necessitata di condotte lecite, e risulta direttamente strumentale all’esercizio da parte dell’imputata del diritto di cui all’art. 18 della Carta e, in relazione alle minori, dei diritti di cui agli artt. 7 e 24 della Carta stessa[13]. È sulla base di tale ragionamento che il Giudice ha ravvisato un conflitto tra la norma incriminatrice e i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, risolvendolo attraverso lo strumento dell’interpretazione conforme. Segnatamente, ha rinvenuto nell’ordinamento una norma in grado di apportare una soluzione all’antinomia, ossia l’art. 51 c.p. La scriminante dell’esercizio di un diritto persegue esattamente l’obiettivo di “risolvere situazioni di contrasto che poss[ono] determinarsi, in concreto fra il divieto penalmente sanzionato incombente sull’autore del reato e i diritti riconosciuti da fonti normative qualificate”, tra le quali rientrano a pieno titolo i diritti sanciti nella Carta, dotati della medesima forza dei Trattati dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 6, par. 1 T.U.E. In conclusione, “[l]a condotta contestata all’imputata, per quanto tipica e sorretta da dolo, non costituisce reato per essere stata commessa nell’esercizio dei richiamati diritti fondamentali di cui artt. 7, 18 e 24 della Carta, nei termini esplicitati dalla CGUE nella sentenza pronunciata nel presente procedimento”.

La formula assolutoria ex art. 530 c.p.p. ha prevalso sulla richiesta di assoluzione ex art. 131 bis c.p., formulata dal P.M. Sebbene il reato imputato ad E.K. soddisfi il criterio temporale della pena e quelli della tenue offensività del fatto e della non abitualità nel reato, l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto richiede l’accertamento dell’illecito in ogni suo elemento, mentre, nel caso di specie, non risulta integrato il requisito dell’antigiuridicità.

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6. La sentenza de quo si inserisce in un contesto giuridico e politico particolarmente sensibile al tema del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, all’interno del quale le condotte sorrette da movente solidaristico rappresentano uno dei nodi più discussi del dibattito contemporaneo, sia dottrinale sia istituzionale. Tale dibattito ha assunto nuova linfa anche in ragione della riforma del c.d. Facilitators Package, attualmente in corso a livello europeo, nell’ambito della quale permane la discussione circa l’opportunità di delimitare con maggiore precisione l’area della rilevanza penale delle condotte poste in essere per finalità umanitarie o solidaristiche[14]. In questo panorama, la decisione oggetto del presente commento assume un rilievo che trascende il caso concreto, potendo essere letta come un primo, significativo avanzamento nella direzione della decriminalizzazione dei fatti di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare sostenuti da movente solidaristico.

Rispetto allo specifico caso, appare pienamente condivisibile la scelta del Tribunale di Bologna di procedere alla disapplicazione dell’art. 12 T.U.I. in luogo della sua interpretazione conforme. Il conflitto tra la norma interna e quella di diritto europeo interpretata dalla Grande Sezione risulta, infatti, irrimediabile. Come ha evidenziato il Giudice, il legislatore italiano ha formulato una norma tesa a imbrigliare nelle maglie del diritto penale qualsiasi contributo di aiuto all’ingresso irregolare. Non solo la disposizione, dopo aver fornito un elenco delle condotte integranti la fattispecie base, apre ad “altri atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso”, bensì disciplina un reato a consumazione anticipata, che persegue anche condotte che non necessariamente si concludono con l’ingresso dello straniero favorito. La ratio è da rinvenire nell’univoca volontà del legislatore italiano , di offrire all’integrità delle frontiere una tutela pressoché assoluta. Ciò si deduce anche dall’assenza di qualsiasi indicazione relativa al fine perseguito dall’autore del reato e nella scelta di non introdurre nell’ordinamento la scriminante per le condotte di assistenza umanitaria, pur astrattamente prevista, ancorché a titolo facoltativo, dal Facilitators’ package Ulteriore conferma è data dalla mancanza di specificazioni in ordine ai soggetti coinvolti nel fatto. Tutti questi elementi portano inevitabilmente a ritenere che rientrasse nelle intenzioni del legislatore italiano la criminalizzazione anche delle condotte di favoreggiamento realizzate dai genitori in favore dei figli minori, e più in generale da adulti nei confronti di minorenni affidati alla loro custodia. Dati questi presupposti, si deve allora ritenere che sia impossibile procedere ad una interpretazione conforme dell’art. 12 T.U.I., poiché ciò risulterebbe incompatibile con la volontà del legislatore italiano, emergente dalla norma incriminatrice ed evidentemente contrastante con l’unica interpretazione possibile dell’art. 1, par. 1, lett. a) della Direttiva 2002/90/CE.

Interessante risulta, inoltre, la scelta della formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”. Con essa, infatti, il Tribunale ha inteso sottolineare con decisione che la norma incriminatrice del favoreggiamento dell’ingresso irregolare non ricomprende nell’area della tipicità del fatto la condotta consistente nell’agevolare l’ingresso irregolare di soggetti di minore età dei quali il soggetto agevolatore sia affidatario. In altre parole, il fatto sussiste ed è lecito poiché non compreso nella fattispecie incriminatrice. In relazione a tale scelta, la dottrina ha tuttavia espresso alcune perplessità, alle quali in questa sede ci limitiamo a rinviare[15].

7. Infine, è meritevole di attenzione il ragionamento sviluppato dal Tribunale al fine di escludere la responsabilità penale dell’imputata per il fatto di possesso di documenti di identificazione falsi. Questo si fonda sull’obbligo, riconosciuto dalla Grande Sezione in capo tanto al legislatore europeo quanto a quelli nazionali, di garantire il rispetto del diritto europeo primario, assicurando l’integrità del contenuto essenziale dei diritti fondamentali anche quando una loro restrizione risulti necessaria. Accertato che l’imputata aveva agito allo scopo di tutelare il proprio diritto di asilo e i diritti all’unità familiare e al superiore interesse del minore, ed esclusa la possibilità di garantire tale risultato mediante una via alternativa lecita che assicurasse, al contempo, l’incolumità delle bambine, il Tribunale ha riconosciuto che la norma incriminatrice – astrattamente non incompatibile con il diritto UE – violasse in concreto i diritti fondamentali summenzionati. La prospettiva del bilanciamento in concreto ha così dischiuso la strada – non già alla disapplicazione della norma nazionale, meccanismo al quale si deve ricorrere soltanto laddove una soluzione alternativa non sia possibile – bensì alla diretta applicazione dei diritti fondamentali in gioco, con la mediazione della scriminante ex art. 51 c.p.. Tale ragionamento restituisce fondamentale importanza all’obbligo di rispetto del diritto europeo primario gravante sui singoli legislatori nazionali e, qualora violato da questi ultimi, anche sui giudici nazionali, e consente di ipotizzare l’applicazione di tale principio anche a reati differenti dal favoreggiamento dell’ingresso irregolare, qualora siano posti in essere al fine di esercitare un diritto fondamentale tutelato dalla Carta.

 

[1] CGUE, Grande Sezione, sent. del 3 giugno 2025, causa C-460/23,Kinsa. Per un approfondimento si veda Zirulia, S., Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare sotto la lente della proporzionalità. Nota a Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 giugno 2025, Kinsa, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n. 1/2026, pp. 1-21; Zirulia, S., Per la Corte di giustizia UE la Carta dei diritti fondamentali osta alla criminalizzazione del favoreggiamento dell’ingresso irregolare del figlio minorenne o di altri minori di cui l’agente è affidatario, in Sistema penale, 26 giugno 2025.

[2] Corte cost., sent. 10 marzo 2022, n. 63, Pres. Amato, Red. Viganò, in Sistema penale, 3 marzo 2022.

[3] Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023, giud. Bolici, in Sistema penale, 31 luglio 2023.

[4] CGUE, Grande Sezione, Kinsa, cit., par. 72.

[5] Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023, cit., par. 49.

[6] C. Cost., sentenza n. 331 del 21 novembre 2011; C. Cost., 63/2022, cit.

[7] Cass. Sez. II, n. 28282 del 27 maggio 2019, conformemente a Cass., S.U., n. 40982 del 21 giugno 2018.

[8] Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023, cit., par. 53.

[9] Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023, cit., par. 56.

[10] Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023, cit., par. 59.

[11] Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023, cit., par. 62.

[12] Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023, cit., par. 75.

[13] Trib. Bologna, ord. 17 luglio 2023, cit., par. 82.

[14] L’evoluzione del processo normativo è costantemente aggiornata sul portale EUR-LEX (clicca qui per accedere alla pagina dedicata).

[15] Zirulia, S., Il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare sotto la lente della proporzionalità. Nota a Corte di Giustizia UE; Grande Sezione, 3 giugno 2025, Kinsa, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n. 1/2026, p. 9.