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  Notizie  
25 Luglio 2024


Una rilevante pronuncia della Cassazione su mutamento giurisprudenziale in malam partem e colpevolezza

Cass., Sez. VI, sent. 26 marzo 2024 (dep. 16 luglio 2024), n. 28594, Pres. Giordano, est. Silvestri



Segnaliamo ai lettori un’interessante sentenza della VI Sezione penale della Cassazione che ha avuto modo di pronunciarsi sull’incidenza del mutamento giurisprudenziale in senso peggiorativo, determinato dalle Sezioni unite, in relazione a fatti commessi in data anterioreall’overruling.

Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia di condanna con riferimento al reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p. per una condotta tenuta successivamente alla decisione delle Sezioni unite del 2011 (Cass., Sez. un., 27 ottobre 2011, n. 4694, Casani), ma anteriormente alla svolta giurisprudenziale impressa dal Supremo Collegio nel 2017 (Cass., Sez. un., 18 maggio 2017, n. 41210, Savarese). Un mutamento giurisprudenziale rilevante per il caso concreto, dal momento che, per effetto della nuova esegesi delle Sezioni unite, la fattispecie, dapprima non costituente reato alla luce della regola fissata nella sentenza del 2011, era divenuta penalmente rilevante dopo l’approdo del 2017. 

Nel riprendere quanto riportato dal servizio novità della Corte di cassazione, con la decisione in epigrafe la Sesta Sezione penale ha ritenuto che integri «causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza in malam partem, nel caso in cui l’imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola stabilizzata, enunciata dalle Sezioni unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, che inducessero a prevedere che, in futuro, le stesse Sezioni unite avrebbero attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo».

Nell’articolato ragionamento sviluppato dalla pronuncia, degno di particolare menzione è l’impatto, a livello sistematico, dell’art. 618, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, in forza del quale, se una sezione della Cassazione considera di non condividere il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite, rimette a queste ultime la decisione del ricorso. Secondo quanto affermato nell’arresto, con tale meccanismo sarebbero state poste le premesse «per la creazione di un sistema del “precedente” – seppure inteso in senso relativo –», e dovrebbe pertanto riconoscersi «maggiore rilievo al tema del c.d. mutamento giurisprudenziale». Detto altrimenti, «più un sistema tende ad assicurare maggiore uniformità alla giurisprudenza, più il mutamento giurisprudenziale finisce per “avvicinarsi” ad una modifica legislativa, senza tuttavia avere gli effetti di questa». La Corte ha avuto peraltro cura di chiarire che «non si tratta di equiparare il diritto vivente alla legge, quanto, piuttosto, di riconoscere al primo un ruolo, una funzione che interferisce con la ragionevole prevedibilità delle decisioni future (in tal senso, anche testualmente, Sez. U, Rizzi, cit.)».

Non meno rilevanti sono i passaggi della decisione in tema di colpevolezza, i quali riprendono gli insegnamenti della pronuncia della Corte costituzionale n. 364 del 1988, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile. Su queste basi, la Cassazione ha affermato che «il diritto “di cambiare idea” e il mutamento dell’interpretazione passano attraverso la necessità di considerare il diritto individuale dell’imputato alla prevedibilità della decisione, e, in tal senso, soccorre l’art. 5 cod. pen. che, si è fatto acutamente notare, consente “di adeguare l’interpretazione del diritto ai mutamenti del contesto sociale e dello stesso sistema normativo, senza però sacrificare il diritto soggettivo del destinatario dei precetti alla libertà e sicurezza delle proprie scelte d’azione”; in tal senso, “la colpevolezza è capace di tutelare l’individuo contro le incertezze e i difetti della produzione giuridica, legislativa e giurisprudenziale perché essa si modella alle effettive capacità conoscitive del soggetto concreto, realizzando il principio di responsabilità”».

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Elisa Grisonich)