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02 Febbraio 2026


L’acquisizione delle prove elettroniche nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: una prima implementazione dell’e-evidence package


1. Con i decreti legislativi 30 dicembre 2025, n. 215 e 216, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026, il legislatore delegato ha intrapreso l’implementazione dell’e-evidence package, composto dal regolamento (UE) 2023/1543 (di seguito regolamento) e dalla direttiva (UE) 2023/1544 (di seguito direttiva), entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 28 luglio 2023.

Tali strumenti unionali hanno ad oggetto, rispettivamente, la disciplina degli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e la designazione di stabilimenti designati, o la nomina di rappresentanti legali, ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche.

Si tratta di misure elaborate dall’Unione europea con l’obbiettivo di rafforzare il quadro normativo della cooperazione giudiziaria in materia penale, in una prospettiva di sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che, muovendo dal principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie, guarda a forme di assistenza giudiziaria avanzate, quali sono i moduli di acquisizione e conservazione di prove elettroniche da parte delle autorità competenti presso i prestatori di servizi situati in altro Stato membro.

È stata realizzata, in questa prospettiva, una piattaforma di cooperazione che consente la comunicazione diretta tra le autorità competenti (autorità giudiziaria e polizia giudiziaria) ed i prestatori di servizi (sedenti in altri Stati membri dell’Unione), in grado di assicurare in modo sicuro ed efficace lo scambio digitale di prove elettroniche, mediante un sistema informatico decentrato.

L’architettura normativa prefigurata si sviluppa, essenzialmente, lungo due linee direttrici: (i) l’esigenza di censire e progressivamente accreditare, presso un’autorità centrale nazionale, i prestatori di servizi che offrono servizi nel territorio dell’Unione, così da renderli legittimamente destinatari degli ordini di produzione e degli ordini di conservazione emessi dalle autorità competenti (disciplina contenuta nella direttiva); (ii) la necessità di armonizzare le procedure per l’emissione, convalida, trasmissione, ricezione ed esecuzione degli ordini europei di produzione e conservazione da parte delle autorità competenti (disciplina contenuta  nel regolamento).

 

2. Sullo sfondo di tali linee direttrici, la legge 13 giugno 2025, n. 91 (delegazione europea 2024) ha, conseguentemente, programmato l’implementazione dei due strumenti stabilendo principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (art. 7) e l’adattamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (art. 19) secondo un cronoprogramma modulato sulle scadenze stabilite nei due strumenti.

In particolare, la direttiva ha stabilito che: a) dal 18 febbraio 2026 i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione avranno l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti (articolo 3, par. 6); b) entro il 18 febbraio 2026 gli Stati membri devono notificare le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione (art. 5); c) la completa attuazione della direttiva dev’essere realizzata entro il 18 febbraio 2026 (articolo 7, par. 1).

Il regolamento, a sua volta, ha previsto che: 1) entro il 18 agosto 2025 fossero comunicate alla Commissione le autorità competenti e le lingue accettate, ai sensi dell’articolo 31, par. 1; 2) la disciplina introdotta si applichi a decorrere dal 18 agosto 2026 (articolo 34, par. 2).

I decreti legislativi che implementano il regolamento e la direttiva troveranno, dunque, applicazione secondo le cadenze sopra indicate.

 

3. Venendo alla disciplina introdotta a livello nazionale, il decreto legislativo n. 216 del 2025 ha attuato la direttiva introducendo a carico dei prestatori di servizi che offrono servizi nel territorio dell’Unione (come definiti all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva) l’obbligo di designare uno stabilimento designato o nominare un rappresentante legale, sì da consentire l’individuazione di un destinatario ai fini della ricezione, dell’ottemperanza e dell’esecuzione degli ordini europei di produzione e conservazione emessi dalle autorità competenti nell’ambito di un procedimento penale per l’acquisizione di prove elettroniche. È stato, quindi, previsto che lo stabilimento designato o il rappresentante legale siano, rispettivamente, stabiliti, ovvero risiedano in uno Stato membro (articolo 3 della direttiva, attuato dall’articolo 4 del decreto delegato).

La platea dei provider destinatari dell’obbligo di designazione o nomina è individuata all’articolo 2 del decreto legislativo n. 216, che replica la definizione di prestatore di servizi stabilita all’articolo 2 della direttiva, declinata in rapporto alle categorie di servizi offerti (comunicazione elettronica, nomi di dominio e numerazione IP, servizi della società dell’informazione che consentono agli utenti di comunicare ovvero conservano dati per conto degli utenti, etc.).

È importante evidenziare come non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva i prestatori di servizi finanziari (attività bancaria, credito, assicurazione, pensioni, titoli, investimenti, servizi di pagamento, consulenza etc.), che non saranno dunque chiamati alla designazione o nomina di cui all’articolo 4 del decreto legislativo in commento e, conseguentemente, non potranno essere destinatari degli ordini europei di produzione e conservazione.

Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali dei prestatori di servizi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva saranno, viceversa, destinatari delle decisioni e degli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche sulla base (i) del regolamento, (ii) della direttiva relativa all’ordine di indagine europeo (2014/41/UE) e (iii) della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Gli stessi prestatori potranno rispondere anche a provvedimenti emessi dalle autorità italiane, ove agiscano sul territorio dello Stato quali rappresentanti legali o stabilimenti designati di un prestatore di servizi rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva (articolo 3 del decreto legislativo n. 216, che attua l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva).

Esulano, invece, dall’ambito di applicazione della disciplina in commento i prestatori di servizi stabiliti in Italia, che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale, essendo requisito qualificante quello dell’offerta di servizi nell’Unione.

L’effettività del sistema è rafforzata dall’obbligo, in capo ai prestatori di servizi, di dotazione degli stabilimenti designati e dei rappresentanti legali nominati di poteri e risorse necessari ad ottemperare ai provvedimenti di acquisizione delle prove elettroniche, nonché di assicurare l’esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti (articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 216).

 

4. La designazione dello stabilimento designato o la nomina del rappresentante legale dovranno, quindi, essere notificati ad un’autorità centrale, che per l’Italia è stata individuata nel Ministero dell’interno, e segnatamente nell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (articolo 8 del decreto legislativo n. 216), cui verranno comunicati i dati di contatto dello stabilimento designato o del rappresentante legale e la lingua nella quale è possibile rivolgersi loro entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina (articolo 6 del decreto legislativo n. 216).

La pubblicità dell’adempimento è realizzata tramite la pubblicazione delle informazioni comunicate dai prestatori sul sito della rete giudiziaria europea in materia penale e sul sito del Ministero della giustizia, cui l’autorità centrale è chiamata a trasmettere i dati (articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 216).

Quest’ultima è investita della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni imposte ai prestatori di servizi che, in caso di violazione, sono assoggettati ad un regime sanzionatorio speciale, regolato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 216; la responsabilità per l’inottemperanza è attribuita in solido al prestatore di servizi, allo stabilimento designato o al rappresentante legale, nella prospettiva di evitare che ciascuno di essi possa discolparsi adducendo la mancanza di procedure interne adeguate, e salvo il caso in cui la violazione sia integrata da una condotta costituente reato (articolo 5 del decreto legislativo n. 216).

 

5. Venendo al decreto legislativo n. 215, va precisato che, come detto, l’art. 31 del regolamento ha fissato nella data del 18 agosto 2025 il termine entro il quale gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione: a) l’autorità o le autorità competenti per l’emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche; b) l’autorità o le autorità competenti per la ricezione delle notifiche e per l’esecuzione dei detti ordini per conto di un altro Stato membro; c) l’autorità o le autorità competenti a trattare le obiezioni motivate dei destinatari degli ordini; d) le lingue accettate per la notifica e la trasmissione dei certificati (EPOC e EPOC-PR) e degli ordini citati, in caso di esecuzione in conformità dell’articolo 27 del regolamento medesimo.

In ragione di ciò l’implementazione, come rappresentato nella relazione illustrativa, è avvenuta per gradi, mediante l’emanazione di un primo decreto legislativo, quello in commento, orientato a rispettare la scadenza indicata (il primo schema di decreto delegato è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2025), seguita dall’emanazione di un secondo decreto legislativo, funzionale al completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (allo stato il secondo schema di decreto delegato è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio del Ministri in data 22 dicembre 2025).

Il decreto legislativo n. 215, dunque, costituisce il primo “step” di implementazione, e si risolve nell’attuazione dei criteri di delega stabiliti all’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i), l), p) e q) della suddetta legge 91 del 2025, come esplicitato dall’articolo 1 del medesimo decreto.

 

6. Vengono, quindi, individuate le autorità competenti per l’emissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione e regolata la procedura che sovrintende alla rispettiva adozione.

Con riguardo alle prime, l’articolo 2 stabilisce, le autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per l’emissione, la convalida o la trasmissione degli ordini europei di produzione. Le stesse sono state individuate, in base alla natura dei dati, nel pubblico ministero e nel giudice che procede, nell’ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, ovvero negli ufficiali di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all’articolo 3, punto 18, del regolamento.

In linea generale, è designato ai fini indicati il giudice competente a pronunciarsi nel merito, su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori; nel corso delle indagini preliminari è stabilito, invece, che l’ordine di produzione può essere emesso:

  1. dal pubblico ministero, se l’ordine riguarda i dati di cui all’articolo 3, punti 9) e 10) del regolamento (dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente);
  2. dal giudice per le indagini preliminari, se l’ordine riguarda i dati di cui all’articolo 3, punti 11) e 12) del regolamento (dati sul traffico o dati relativi al contenuto);
  3. dagli ufficiali di polizia giudiziaria, prima dell’intervento del pubblico ministero, nei casi di emergenza di cui all’articolo 3, punto 18), del regolamento (dati relativi all’abbonato). In tale ultimo caso, l’ordine sarà trasmesso entro quarantotto ore al pubblico ministero presso il giudice competente, per la convalida entro le quarantotto ore successive con decreto motivato. L’emergenza, secondo la definizione del regolamento, ricorre in caso di minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, o per un'infrastruttura critica il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbe una minaccia imminente per la vita, l'integrità fisica o la sicurezza di una persona, anche attraverso un grave danno alla fornitura di beni essenziali alla popolazione o all'esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato.

 

 

7. Al fine di garantire l’attività di coordinamento da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello, viene previsto che, quando l’ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all’art. 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la copia del certificato attraverso cui è trasmesso l’ordine di produzione (EPOC) è rispettivamente trasmessa alle dette autorità giudiziarie (comma 5).

Va rilevato che copia del certificato dovrà essere trasmessa anche al membro nazionale di Eurojust nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1727, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, ai fini di consentire lo svolgimento dei compiti di coordinamento e potenziamento della cooperazione da parte di Eurojust, nonché l’efficace funzionamento del sistema di coordinamento nazionale, la cui previsione nell’ambito del regolamento indicato – direttamente applicabile nell’ordinamento interno - ha reso superflua l’introduzione di una disposizione nazionale di adattamento.

La conoscenza alle parti ed ai difensori è stata rimessa alla disciplina del codice di rito (comma 6), ed è stata introdotta la sanzione dell’inutilizzabilità per i dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal decreto (comma 7).

 

8. Con riguardo all’ordine di conservazione, fermo il potere di provvedere in capo al giudice competente per il merito, all’articolo 3 del decreto legislativo n. 215 è stato previsto che nel corso delle indagini preliminari provveda il pubblico ministero in via esclusiva, a prescindere dalla natura del dato, trattandosi del mero “congelamento” funzionale alla successiva produzione in base al modulo illustrato all’articolo 2. Nei casi di emergenza, ai sensi dell’art. 3, punto 18) del regolamento, nel corso delle indagini preliminari, prima dell’intervento del pubblico ministero, l’ordine di conservazione potrà essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria in relazione ai dati di qualsivoglia natura, salva la procedura di convalida già illustrata in relazione all’articolo 2.

Restano salvi gli adempimenti informativi del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del procuratore generale e del membro rappresentante di Eurojust sopra indicati in relazione all’ordine di produzione.

 

9. Al di fuori dei casi di emergenza, il legislatore delegato ha introdotto, all’articolo 4 del decreto legislativo n. 215, una “procedura accelerata per l’emissione degli ordini europei di produzione e di conservazione, secondo un modulo che - in base alla stessa relazione illustrativa - non trova precedenti nella legge processuale nazionale.

È previsto, in particolare, che nel corso delle indagini preliminari, ove ricorrano particolari ragioni di urgenza (comma 1):

  1. il pubblico ministero possa emettere un ordine di produzione per ottenere i dati sul traffico ed i dati relativi al contenuto, con efficacia subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l’ordine dev’essere trasmesso entro ventiquattro ore dall’emissione, affinché decida entro le successive quarantotto. L’accertamento della conformità dell’ordine alle condizioni di emissione e la conseguente convalida determinerà la trasmissione da parte del giudice del certificato (EPOC);
  2. gli ufficiali di polizia giudiziaria possano emettere un ordine di produzione per ottenere i dati relativi agli abbonati o i dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente, con efficacia subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l’ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall’emissione, affinché decida entro le successive quarantotto. L’accertamento della conformità dell’ordine alle condizioni di emissione e la conseguente convalida determinerà la trasmissione da parte del pubblico ministero del certificato (EPOC).

Il procedimento, alternativo a quello ordinario, introduce, di fatto, un modulo speditivo che opera al di fuori dei casi di emergenza tassativamente stabiliti dal regolamento, recuperando uno spazio alle ipotesi in cui situazioni d’urgenza impongano comunque una decisione tempestiva da parte delle autorità competenti, secondo una procedura la cui base legale è rinvenibile nell’art. 4, par. 1, lett. b) e 2 lett. b) del regolamento.

È stata, quindi, prevista un’analoga procedura per l’emissione dell’ordine di conservazione, basata sempre sul modulo della “previa convalida”, ma rimessa all’iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria, il cui ordine dovrà essere comunque trasmesso al pubblico ministero presso il giudice competente entro ventiquattro ore dall’emissione, per la convalida entro le successive quarantotto.

Restano, anche in questi casi, salvi gli adempimenti informativi del procuratore generale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e del membro rappresentante di Eurojust sopra indicati in relazione all’ordine di produzione.

 

10. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 215 ha previsto che, ove richiesto dalle autorità competenti nazionali o da quelle di un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, la trasmissione amministrativa degli ordini, nonché delle notifiche, della ricezione dei dati e delle notifiche e la trasmissione della corrispondenza ufficiale inerente agli ordini e ai certificati possa avvenire tramite il Ministero della giustizia, individuato all’uopo quale autorità centrale, (art. 4, paragrafo 6, del regolamento).

 

11. Passando alla fase passiva, l’articolo 6 del decreto legislativo in commento ha stabilito che le autorità individuate come competenti per la ricezione delle notifiche ai sensi dell’articolo 8 del regolamento e per l’esecuzione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione per conto di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, sono, rispettivamente, le seguenti:

  1. per la ricezione delle notifiche, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell’ordine, sono stabiliti o risiedono;
  2. per l’esecuzione:
    1. il procuratore distrettuale di cui alla lettera a), se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati di cui all’articolo 3, punti 9) e 10) del regolamento (dati relativi agli abbonati e dati richiesti al solo scopo di identificare l’utente), o un ordine europeo di conservazione;
    2. il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati di cui all’articolo 3, punti 11) e 12) del regolamento (dati sul traffico o dati relativi al contenuto).

 

12. All’art. 7 sono state, poi, individuate le autorità competenti in relazione alla procedura di riesame per il caso di obblighi contrastanti; l’art. 17 del regolamento disciplina, infatti, il caso in cui il prestatore di servizi, destinatario dell’ordine di produzione, ritenga di non potervi ottemperare per il contrasto con un obbligo previsto dal diritto applicabile di un paese terzo; in tal caso il prestatore può formulare un’obiezione motivata dandone informazione all’autorità di emissione e a quella di esecuzione.

L’autorità di emissione, ove intenda confermare l’ordine, dovrà chiederne il riesame da parte di un organo giudiziario competente, così individuato dal legislatore delegato: a) in caso di richiesta di riesame dell’ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice, la competenza a decidere spetterà al tribunale per il riesame delle misure reali; b) in caso di richiesta di riesame dell’ordine di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, la competenza a decidere spetterà il giudice per le indagini preliminari (comma 1). La norma, quindi, disciplina il relativo procedimento.

 

13. Se l’articolo 8 del decreto legislativo non presenta particolare pregnanza, limitandosi ad attribuire al Ministero della giustizia la competenza sull’elaborazione delle statistiche e sulle comunicazioni alla Commissione previste dal regolamento, di maggiore portata appaiono le disposizioni di coordinamento stabilite all’articolo 9.

Anzitutto, il comma 1 modifica l’art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con un intervento funzionale a rendere coerente la disciplina nazionale relativa all’acquisizione del traffico telefonico con le previsioni del regolamento, secondo cui l’ordine europeo di produzione o di conservazione può essere emesso anche per la ricerca del latitante condannato con sentenza definitiva a pena non inferiore a quattro mesi, non pronunciata in contumacia (così gli artt. 5, par. 3 e 4,  6, par. 3, del regolamento). I nuovi commi 3 e 3-bis dell’art. 132 fanno riferimento, ora, all’agevolazione delle ricerche di un latitante, al cui fine potrà essere autorizzata dal giudice, o dal pubblico ministero nei casi d’urgenza, l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico presso il fornitore.

 

14. Con un nuovo comma 3.bis.1 inserito nell’articolo 132, poi, si prevede, quale pendant dell’ordine di conservazione previsto dal regolamento, il potere del pubblico ministero di emettere un ordine di conservazione “domestico” ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, per conservare i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. La disciplina è simmetrica a quella prevista dal vigente comma 4-ter dell’art. 132, che già contempla il potere, spettante Ministro dell’interno e ai responsabili degli uffici centrali delle forze dell’ordine, di ordinare la conservazione di dati telematici, e ne ripete sia i presupposti che le tempistiche.

 

15. Viene poi modificato anche il comma 4-ter dell’articolo 132 citato, con una previsione che amplia il potere di ordinare la conservazione dei dati anche a quelli relativi al traffico telefonico e ai dati relativi alle chiamate senza risposta, così elidendo l’asimmetria oggi vigente, non più giustificata alla luce del regolamento. Al medesimo comma viene, quindi, estesa la legittimazione all’adozione del provvedimento agli ufficiali di polizia giudiziaria ove l’ordine di conservazione sia emesso per finalità attinenti all’accertamento e repressione di specifici reati.

 

16. L’ambito di applicazione delle disposizioni previste dai commi 3 e 3-bis, non riguarda - secondo quanto espressamente stabilito con un nuovo comma 3.bis.2 inserito nell’art. 132 - l’acquisizione dei dati relativi agli abbonati; questi ultimi, invero, in quanto “dati esterni”, non necessitano di un provvedimento giudiziario. Viene, quindi, introdotta una definizione dei dati relativi agli abbonati detenuti da un prestatore di servizi, coerente con quella contenuta nel regolamento (art. 3, par. 1, punto 9).

 

17. Il comma 2 dell’art. 9 del decreto legislativo introduce, poi, una nuova disposizione nel codice di procedura penale (l’articolo 263-bis), prevedendo espressamente il potere del pubblico ministero di ordinare la conservazione dei relativi al contenuto (esclusi dalla disciplina prevista dall’art. 132 del codice privacy), mezzo di ricerca della prova domestico che allinea simmetricamente l’ordinamento processuale nazionale alle previsioni sull’ordine di conservazione previsto dal regolamento. Viene previsto altresì il potere della polizia giudiziaria di disporre in via di urgenza la conservazione dei dati di contenuto con provvedimento assoggettato a convalida da parte del pubblico ministero, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (art. 4, par. 5), oltre che in piena analogia con il modulo procedimentale già dettato dallo stesso articolo 132, comma 4-ter, quanto alla conservazione dei dati di traffico.

Il nuovo strumento è teso a consentire la conservazione di tutti i dati diversi da quelli indicati nell’articolo 132, comma 3-bis.1, del decreto legislativo 196 del 2003 (traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta), dati che - a legislazione vigente - sono già suscettibili di apprensione con i tradizionali mezzi di ricerca della prova previsti dal codice di procedura penale.