Abstract. Il caso di incidente probatorio per perizia complessa non impone al pubblico ministero alcun obbligo di disclosure degli atti di indagine. L’indagato, pertanto, è costretto ad affrontare “al buio” l’accertamento peritale. Le eccezioni processuali e le questioni di legittimità costituzionale avanzate da alcune difese nel corso dell’incidente probatorio per accertare le cause del crollo del Ponte Morandi costituiscono uno spunto di riflessione sull’attualità dell’istituto disciplinato dall’art. 392, comma 2, c.p.p. In particolare, dopo aver dato conto dei differenti regimi di disclosure e dei poteri del perito nel corso dell’accertamento, ci si chiede se non vi siano soluzioni alternative all’assunzione della prova nel corso delle indagini preliminari, che offrano comunque tutela al principio di concentrazione del dibattimento.
SOMMARIO: 1. Il patrimonio conoscitivo delle parti nell’incidente probatorio per perizia complessa: il casus belli. – 2. I differenti regimi di disclosure. – 3. Il principio di concentrazione del dibattimento: uno sconosciuto idolum theatri.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.