GIP Trib. Catania, ord. 26 giugno 2025, Giud. Ragazzi
Segnaliamo ai lettori l'ordinanza (del 26/6/2025) con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in un procedimento contro ignoti per il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), ha sospeso il procedimento demandando alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 par. 1 lett. b) TFUE, una duplice questione pregiudiziale, avente a oggetto la disciplina dell’acquisizione dei dati esterni delle comunicazioni elettroniche, consistenti nei c.d. file di log (inerenti all'account di un profilo Facebook apparentemente fake, comprensivi di indirizzo IP, data e orari degli accessi in un certo periodo di tempo). Tali dati erano ritenuti indispensabili ad attivare il percorso di identificazione degli autori del reato (reato nella specie consistente nell’ipotizzata creazione e alimentazione di un profilo Facebook artatamente falso e nocivo per la giovane persona offesa, perché idoneo a trarre in inganno sulla sua reale identità civile).
In breve, il GIP era stato investito di una richiesta di acquisizione di detti file di log quali dati di traffico telematico ex art. 132 D. Lgs. 196/2003, rigettata poiché la fattispecie di reato di sostituzione di persona non permette l’acquisizione dei dati di traffico telematico in virtù della pena edittale prevista.
A seguito di richiesta di archiviazione, il giudice ha rivalutato la questione, attivando il contraddittorio ex art. 409 c.p.p., e all’esito ha ravvisato la preliminare necessità di verificare:
a) se il diritto dell'Unione europea osti alla esclusione dei file di log dal novero dei “dati di traffico telematico”;
b) in subordine, se il diritto dell’Unione osti alla possibilità di autorizzare l’accesso ai medesimi dati telematici (file di log quali richiesti) anche in procedimenti che esulano dalle forme di criminalità grave, laddove tali dati siano, per le caratteristiche proprie di taluni reati – come nel caso dei reati commessi attraverso la rete, ritenuti sempre più frequenti e insidiosi – gli unici e indispensabili a identificare l’autore di un reato.
Il percorso argomentativo del rinvio pregiudiziale si sviluppa non soltanto sull’art. 15 della Direttiva UE 2002/58, in relazione agli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come riccamente interpretatati nel tempo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma altresì sul nuovo Regolamento UE 2023/1543 in tema di acquisizione all'estero della prova elettronica, parte del c.d. E-evidente Package, già in vigore e che sarà pienamente applicabile da agosto 2026, per operare, infine, un confronto con le omologhe previsioni del diritto penale e processuale penale francese, le quali permettono senz’altro in casi del tutto speculari l’acceso ai dati telematici.


