Cass., Sez. Un., ud. 11 dicembre 2025, Pres. Andreazza, Rel. Casa (informazione provvisoria)
Con ordinanza n. 33741/2025 (consultabile in allegato) la Prima sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se, nel sistema disciplinato dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l’atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione».
Dall’informazione provvisoria diramata dalla Corte di cassazione si apprende che, all’esito dell’udienza dell’11 dicembre 2025, le Sezioni unite hanno fornito al quesito risposta «negativa, ferma restando l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità di posta elettronica, ad indirizzo compreso nell’elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all’ufficio giudiziario competente, cui giunga entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività».
Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate non appena depositate.


