Cass., Sez. III, 18 giugno 2025 (dep. 23 luglio 2025), n. 27003, Pres. Sarno, rel. Amoroso
1. La decisione in commento costituisce una delle prime applicazioni del nuovo mezzo di impugnazione disciplinato dall’art. 628-bis c.p.p., introdotto con il fine di offrire un rimedio per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, in adeguamento all’obbligo di restitutio in integrum previsto dall’art. 46 c.e.d.u.[1].
Per una migliore comprensione della decisione in esame, giova ricordare che – a fronte di una lacuna normativa a lungo ignorata dal legislatore – la questione dell’esecuzione interna delle decisioni della Corte di Strasburgo è stata oggetto di accesi dibattiti dottrinali, nonché di incertezze interpretative e costanti interventi giurisprudenziali che, in chiave suppletiva, hanno cercato di colmare il deficit dell’impianto legislativo previgente[2]. Per disciplinare in maniera organica la materia in esame, mettendo ordine alla “giungla di rimedi”[3] escogitati dalla giurisprudenza, la Riforma Cartabia[4] ha introdotto un nuovo strumento, denominato “Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali”. Si tratta di un mezzo di impugnazione autonomo e straordinario, volto a consentire l’adeguamento post-iudicatum dell’ordinamento interno rispetto ai dicta della Corte EDU accertativi di violazioni di diritti convenzionalmente protetti. All’interno del rinnovato quadro normativo delineato dalla recente riforma, si registrano dunque i primi ricorsi proposti ai sensi dell’art. 628-bis c.p.p. e le conseguenti pronunce della Suprema Corte, tra le quali figura la sentenza oggetto della presente analisi.
2. In particolare, nel caso alla base della decisione, la ricorrente era stata condotta davanti al giudice di primo grado per rispondere del reato di cui all’art. 589 c.p., con l’accusa di aver dato luogo a un sinistro con esito mortale. Nello specifico, all’imputata era addebitato di aver agito con negligenza, imprudenza e imperizia, lasciando incustodita una mandria di cavalli che, vagando su una strada comunale, avrebbero investito la persona offesa, poi deceduta a causa delle lesioni riportate.
A seguito dell’appello proposto dal Pubblico Ministero e dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (con formula piena – “perché il fatto non sussiste”), la Corte d’appello riformava la decisione, condannando la ricorrente alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno a favore delle parti civili.
Dunque, l’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna, deducendo come motivo la violazione di legge, poiché il giudice di secondo grado aveva operato una mera rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali già presenti nel fascicolo, senza procedere nuovamente all’escussione dei testimoni, unica prova a carico. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, sostenendo la legittimità della mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte della Corte d’appello.
Una volta divenuta definitiva la decisione della Suprema Corte, la condannata presentava ricorso alla Corte EDU, denunciando la violazione dell’art. 6 c.e.d.u. A fondamento del ricorso, la difesa lamentava che la “mera rilettura” delle deposizioni testimoniali già acquisite integrasse un “arbitrario ribaltamento” della sentenza di assoluzione.
3. Ebbene, la Corte di Strasburgo accoglieva il ricorso, affermando che il giudice di appello italiano non si fosse limitato “ad una nuova valutazione di elementi di natura meramente giuridica”[5]. Al contrario, il giudice di secondo grado aveva basato la propria constatazione di colpevolezza su un nuovo accertamento dei fatti, compiuto rivalutando la credibilità di alcuni testimoni, escussi unicamente durante il giudizio di primo grado e le cui dichiarazioni costituivano, al contempo, la prova centrale a carico dell’imputata.
Pertanto, la Corte EDU riteneva che, alla luce del diritto a un equo processo[6], la Corte d’appello non potesse condannare l’imputata senza aver riesaminato i testimoni già escussi durante il giudizio di primo grado. In particolare, la Corte rammentava il principio di diritto in virtù del quale è necessario “sentire i testimoni di persona e valutarne la credibilità”[7], e che tale valutazione non può essere svolta tramite “una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni […] riportate nei verbali delle audizioni”[8].
Si ritiene opportuno sottolineare come tale decisione si inscriva nel solco di una giurisprudenza ormai costante della Corte di Strasburgo, inaugurata a partire dal leading case Dan c. Moldavia[9] e consolidatasi progressivamente. In particolare, pur riconoscendo che nella Convenzione europea non vi è una consacrazione espressa del principio di immediatezza e che lo stesso non può essere ricavato direttamente dal diritto al confronto (ex art. 6 §3, lett. d) c.e.d.u.)[10], la Corte ha ripetutamente affermato che “coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o sull’innocenza di un imputato dovrebbero avere la possibilità di ascoltare i testimoni e valutare la loro credibilità”[11].
A tale riguardo, è importante segnalare che anche lo Stato italiano è stato destinatario di plurime pronunce di condanna per violazione dell’art. 6 c.e.d.u., in una serie di casi caratterizzati dalla riforma di sentenze assolutorie di primo grado, operata dalle Corti d’appello sulla base di mere rivalutazioni delle prove dichiarative già acquisite, senza riascoltare i testimoni[12].
Peraltro, si deve osservare che, su impulso della giurisprudenza europea (e preceduto da alcune pronunce della Corte di Cassazione[13]), il legislatore nazionale aveva già provveduto a conformarsi al dictum della Corte di Strasburgo, introducendo all’art. 603 c.p.p. il nuovo comma 3-bis[14]. Dunque, il nostro ordinamento contempla oggi un’ipotesi obbligatoria di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale[15], in tutti i casi di appello del P.M. avverso sentenza di proscioglimento “per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”[16].
4. Venendo ora alla pronuncia in esame, una volta divenuta definitiva la sentenza europea, la ricorrente si rivolge alla Suprema Corte, innanzi alla quale propone ricorso ex art. 628-bis c.p.p.. In particolare, la ricorrente chiede la revoca delle sentenze di appello e di legittimità e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione dell’art. 6 c.e.d.u. accertata dalla Corte di Strasburgo.
Prima di esaminare l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, la Corte di Cassazione si sofferma, in via preliminare, su alcune considerazioni di carattere generale concernenti il nuovo mezzo di impugnazione azionato dalla ricorrente, ripercorrendone brevemente la genesi e analizzando sinteticamente la disposizione normativa.
A tale proposito, è importante ricordare che l’introduzione del ricorso ex art. 628-bis c.p.p. era auspicata ormai da lungo tempo. Nelle more dell’attesa di un intervento legislativo, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità avevano cercato di adattare alcuni rimedi processuali già previsti (e destinati ad altri scopi) per garantire un’adeguata restitutio in integrum alle vittime di violazioni convenzionali accertate dalla Corte EDU. In questo senso, era intervenuta dapprima la Corte di Cassazione, prospettando di utilizzare gli strumenti della rimessione in termini ex art. 175 c.p.p.[17], del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p.[18] e dell’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.[19]. Tuttavia, a fronte di una serie di incertezze interpretative derivanti dalle diverse soluzioni offerte dal giudice di legittimità, si era reso necessario l’intervento della Consulta. La Corte Costituzionale era quindi intervenuta, con la celebre sentenza “additiva di istituto”[20] del 2011[21], con la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non contemplava l’esperibilità del rimedio della revisione nel caso in cui si rendesse necessaria la riapertura del processo per dare esecuzione a una sentenza della Corte di Strasburgo, introducendo così lo strumento della c.d. “revisione europea”[22].
Tuttavia, come sottolineato a più riprese dalla dottrina[23], tali soluzioni di matrice giurisprudenziale presentavano non poche incertezze e difficoltà applicative, alle quali ha finalmente cercato di porre rimedio il legislatore con il d.lgs. 150/2022[24].
Il nuovo rimedio ex art. 628-bis c.p.p. si configura come mezzo di impugnazione straordinario, autonomo e polivalente[25], collocato in un apposito titolo (III-bis) del codice di rito[26] e affidato alla Corte di Cassazione. Come ricordato anche in via preliminare dal Collegio, l’art. 628-bis c.p.p. conferisce legittimazione attiva soltanto al condannato (e al sottoposto a una misura di sicurezza) che abbia proposto ricorso alla Corte EDU e a condizione che il ricorso sia stato accolto dal giudice di Strasburgo, ovvero ne sia stata disposto la cancellazione dal ruolo[27] a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato[28]. Il ricorrente è tenuto, a pena di nullità, a depositare il ricorso presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la pronuncia della Corte europea. Il ricorso deve altresì contenere “l’indicazione delle ragioni specifiche” che fondano la richiesta di revocare la sentenza (o il decreto penale di condanna), o di disporre la riapertura del processo, ovvero di adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione convenzionale. Infine, il rimedio ha una “struttura bifasica”[29] (composta da una fase rescindente, alla quale fa seguito la fase rescissoria[30]) e si caratterizza per la presenza di tre possibili epiloghi decisori: qualora non si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto, o “ritenga comunque superfluo il rinvio”, la Corte dispone la revoca del provvedimento; in caso contrario, trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione, o, da ultimo, dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva quando si è verificata la violazione[31].
5. Ebbene, nel caso in esame, alla luce della natura bifasica del rimedio azionato, la Corte di Cassazione procede ad articolare il vaglio di fondatezza della richiesta della ricorrente in due passaggi.
In primo luogo, la Corte verifica l’ammissibilità della domanda e l’effettività dell’incidenza della violazione convenzionale sulla decisione di condanna (fase rescindente).
In particolare, quanto alla sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità, gli Ermellini considerano che il ricorso sia stato correttamente presentato entro il termine di novanta giorni presso la cancelleria della corte d’appello la cui sentenza è stata impugnata. Inoltre, la Corte riconosce che il ricorso è stato legittimamente proposto dall’interessata a mezzo del difensore, munito di procura speciale.
Con riguardo al profilo della legittimazione attiva, la Corte risolve il dubbio interpretativo sollevato da parte della dottrina[32], confermando l’orientamento precedentemente espresso[33] e conferendo legittimazione a presentare ricorso ex art. 628-bis c.p.p. anche al procuratore speciale dell’interessato.
Per quanto concerne la tipologia della violazione accertata dai giudici di Strasburgo, la Corte considera la richiesta ammissibile, specificando che l’art. 628-bis c.p.p. contempla un rimedio azionabile sia per le lesioni convenzionali di natura sostanziale, sia per le violazioni di tipo processuale.
La Cassazione, dunque, prosegue con la verifica della “effettiva incidenza” della lesione accertata sulla sentenza di condanna pronunciata nei confronti della ricorrente. Anche con riguardo a tale profilo, la Corte consolida la posizione già espressa in precedenza[34]: il Collegio afferma che, nonostante il termine “effettività” non possa considerarsi sinonimo di "decisività” – nozione più volte, e anche qui, definita dalla stessa giurisprudenza di legittimità come “vizio disarticolante del vizio rilevato rispetto al verdetto cui il Giudice di merito sia giunto”[35] – i due concetti non si differenziano in maniera sostanziale. Pertanto, la Corte considera che si possa ritenere di essere in presenza di una “incidenza effettiva” solo di fronte a violazioni della Convenzione che abbiano avuto un “peso concreto nella decisione interna”[36]. Di conseguenza, si afferma che il presupposto per accogliere il ricorso ex art. 628-bis c.p.p. risulta integrato non solo quando, in assenza della violazione convenzionale, l’esito del processo sarebbe stato opposto, ma anche quando “l’esito sarebbe stato, ragionevolmente, diverso” e più favorevole all’imputato.
Con riferimento al caso oggetto della pronuncia, la Suprema Corte ritiene dunque di condividere la valutazione espressa dalla Corte EDU, affermando che la violazione accertata dalla Corte sovranazionale ha avuto una effettiva incidenza sulla definizione del giudizio. In particolare, la Cassazione considera che la rivalutazione delle dichiarazioni dei testimoni operata della Corte d’appello senza previa rinnovazione delle relative escussioni in dibattimento può aver “effettivamente inciso sulla completezza della ricostruzione”[37] operata nel corso del giudizio di secondo grado.
Passando quindi alla fase rescissoria, la Corte di Cassazione si occupa di adottare i provvedimenti necessari per adempiere all’obbligo di restitutio in integrum. In tal senso, il Collegio dispone la revoca della sentenza di secondo grado, nonché di quella emessa dalla Corte di Cassazione. Inoltre, in qualità di giudice di legittimità, la Corte si ritiene incompetente ad adottare una nuova determinazione circa la necessità di rinnovare l’istruzione dibattimentale; pertanto, essendosi verificata la violazione convenzionale nel grado di appello, dispone la riapertura del processo dinanzi al giudice di tale grado, il quale sarà chiamato a seguire il principio enunciato dalla Corte EDU.
Con riferimento alla decisione di disporre la riapertura del processo, la norma prevede che la Suprema Corte sia altresì tenuta a indicare se e quali atti pregressi conservino efficacia; pertanto, ne consegue che spetti alla stessa Corte tradurre il vizio convenzionale rilevato dal giudice europeo nella corrispondente violazione delle norme interne[38]. Dunque, nel caso in esame, anche se non esplicitamente affermato dalla Cassazione, è certamente possibile ritenere che la Corte abbia ravvisato il corrispondente vizio interno nel mancato rispetto della nuova ipotesi di rinnovazione automatica dell’istruzione dibattimentale, previsto dall’art. 603 comma 3-bis c.p.p.[39].
Infine, con riguardo al profilo del rimedio processuale scelto dalla Suprema Corte, si ritiene opportuno sottolineare come lo stesso Collegio abbia confermato l’orientamento già espresso, disponendo al contempo la revoca della sentenza di merito e di quella di legittimità, e affermando come la competenza a disporre la revoca spetti alla Corte stessa[40]. In particolare, con riferimento alla seconda questione, la norma prevede che, (i) qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o risulti comunque superfluo il rinvio, la Corte è tenuta ad assumere i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione convenzionale, anche disponendo, ove necessario, la revoca della sentenza (o del decreto penale di condanna). Diversamente, la Corte si trova dinanzi ad un’alternativa: (ii) trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione, ovvero (iii) disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione. Pertanto, la dottrina si era interrogata sull’individuazione del giudice competente per disporre la revoca della sentenza nel caso in cui fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché il tenore letterale dell’art. 628-bis c.p.p. sembra contemplare la revoca soltanto nell’ipotesi in cui il procedimento si esaurisca davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, autorevole dottrina ritiene preferibile intendere la norma nel senso che sia la stessa Corte di Cassazione a disporre la revoca del provvedimento di condanna dichiarato iniquo, sulla base di tre argomenti principali: innanzitutto, si sostiene che, poiché il ricorso è già stato ritenuto ammissibile e, dunque, il superamento del giudicato lesivo è comunque destinato a verificarsi, allora è opportuno che sia la Suprema Corte a sancirlo immediatamente, rimettendo al giudice del rinvio il compito di trarne le conseguenze sul piano del merito. In secondo luogo, l’accertamento della violazione convenzionale (almeno nel caso di vizi processuali) si riflette sull’intero procedimento, rendendo dunque difficile ipotizzare la riapertura del processo senza aver previamente revocato il provvedimento che ne sancisce la conclusione; infine, la stessa formulazione della norma attribuisce il potere di revoca unicamente alla Corte di Cassazione[41]. Nella decisione in esame, il Collegio si è mantenuto in linea con quest’ultima soluzione interpretativa: la Corte, infatti, ribadisce la propria competenza a disporre la revoca, consolidando così il precedente orientamento e contribuendo, al contempo, a dirimere le incertezze interpretative derivanti da una formulazione normativa non del tutto lineare.
6. In conclusione, è possibile affermare che la sentenza esaminata costituisce non solo una delle prime pronunce della Suprema Corte sul nuovo rimedio ex art. 628-bis c.p.p., ma anche – a fronte di diverse decisioni iniziali di rigetto[42] – uno dei pochi casi[43] nei quali il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso, riconoscendo l’entità della violazione già accertata in sede europea e disponendo la riapertura del processo.
La decisione in oggetto, inoltre, ha il pregio di aver contribuito a consolidare l’orientamento già espresso dalla stessa Corte con riguardo alla delicata scelta dell’epilogo decisorio più opportuno per assicurare un’idonea restitutio in integrum che, come era già stato evidenziato in dottrina[44], rappresenta un compito tutt’altro che semplice. A tale proposito, infatti, è importante sottolineare che, da un lato, il nuovo rimedio prevede esiti processuali che si discostano nettamente dalle formule decisorie “tipiche” del ricorso per cassazione; dall’altro, alla Corte è affidato il gravoso onere di operare un bilanciamento tra il principio di intangibilità del giudicato interno e l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze europee accertative di violazioni convenzionali.
Proprio per questo motivo, appare pienamente condivisibile la scelta del legislatore di conferire tale funzione alla Suprema Corte, in coerenza con la sua funzione nomofilattica. E il giudice di legittimità, almeno nella pronuncia esaminata, sembra aver correttamente svolto il compito assegnatogli, procedendo non solo ad un accurato vaglio di ammissibilità del ricorso, ma anche ad un’attenta verifica dell’entità e della tipologia di violazione subita dal ricorrente, cercando di individuare la soluzione più idonea per rimuoverla, in conformità all’obbligo previsto dall’art. 46 c.e.d.u.
[1] In particolare, in virtù dell’art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, gli Stati contraenti si impegnano a “conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti” e, dunque, sono tenuti a dotarsi di adeguati strumenti per modificare, rimuovere o far cessare gli effetti del giudicato nazionale che si ponga in contrasto con quanto accertato dalla Corte di Strasburgo. Cfr. Raccomandazione Rec (2000) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
[2] V. infra, §3.
[3] B. Lavarini, Un nuovo rimedio “bifasico” per l’esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo, in LP, 2/2023, p. 1.
[4] D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.
[5] Corte EDU, D’Amico c. Italia, 23 gennaio 2025, n. 62183/2016, §17.
[6] In particolare, il diritto a un equo processo è espressamente garantito dall’art. 6 c.e.d.u.
[7] Corte EDU, D’Amico c. Italia, cit., §23.
[8] Ibidem.
[9] Corte EDU, Dan c. Moldavia, 5 luglio 2011, App. n. 8999/2007.
[10] Cfr. G. Caneschi, Il diritto a un processo equo, in M. Ceresa-Gastaldo, S. Lonati (a cura di), Profili di procedura penale europea, Milano, Giuffrè, 2023, p. 238.
[11] V. Corte EDU, Dan c. Moldavia, cit., §33. Cfr. Corte EDU, Manoli c. Repubblica di Moldavia, 28 febbraio 2017, App. n. 56875/2011; Corte EDU, Lazu c. Repubblica di Moldavia, 5 luglio 2016, App. n. 46182/2008; Corte EDU, Hanu c. Romania, 4 giugno 2013, App. n. 10890/2004. Secondo Corte di Strasburgo, l’unica eccezione a tale regola è costituita dal caso in cui la motivazione della sentenza di secondo grado sia in grado spiegare in maniera esaustiva le ragioni che hanno condotto ad una pronuncia di condanna, fornendo adeguate garanzie contro il rischio di rivalutazioni arbitrarie delle prove dichiarative già acquisite; cfr. Corte EDU, Kashlev c. Estonia, 26 aprile 2016, App. n. 22574/2008; Corte EDU, Chiper c. Romania, 27 giugno 2017, App. n. 22036/2010.
[12] Corte EDU, Lorefice c. Italia, 29 giugno 2017, App. n. 63446/2013; Corte EDU, Maestri e altri c. Italia, 8 luglio 2021, App. n. 20903/2015, n. 20973/2015, n. 20980/2015, n. 24515/2015; e, più recentemente, Corte EDU, Ciccone c. Italia, 5 giugno 2025, n. 21492/2017.
[13] Tra le quali, si veda Cass. S.U., Dasgupta, 28 aprile 2016, n. 27620.
[14] Art. 58 comma 1, L. 23 giugno 2017 n. 103, c.d. “Riforma Orlando”. Sulla stessa disposizione, inoltre, si segnala un’importante modifica apportata dalla Riforma Cartabia: il d. lgs. 150/2022, infatti, ha escluso l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con riferimento nei casi cui si proceda con rito abbreviato, ponendo un freno al precedente orientamento giurisprudenziale (v. Cass. S.U. Patalano, 19 gennaio 2017, n. 18620); cfr. M. Gialuz, J. Della Torre, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, Torino, Giappichelli, 2022, p. 321.
[15] Per una disamina complete dell’istituto, si veda: V. Aiuti, Obbligo di rinnovazione e prova dichiarativa (comma 58 L. N. 103/2017), in A. Marandola, T. Bene (a cura di), La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (L. 103/2017), Milano, Giuffrè, 2017, pp. 243 ss.; G. Caneschi, cit., pp. 238 ss.
[16] Art. 603 comma 3-bis c.p.p. La disposizione, inoltre, considera la censura proposta dal P.M. come sufficiente presupposto legittimante l’obbligo di rinnovazione, non richiedendo l’ulteriore requisito della decisività della prova (come, invece, inizialmente prospettato dall’orientamento della Suprema Corte; cfr. Cass. S.U., Dasgupta, cit.).
[17] Cass. Pen., Sez. I, 12 luglio 2006, n. 32768, Somogyi. Cfr. A Tamietti, Un ulteriore passo verso una piena esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di equo processo: il giudicato nazionale non è di ostacolo alla riapertura dei processi, in Cass. Pen., pp. 1036 ss.
[18] Cass. Pen., Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich. Cfr. S. Lonati, Il “Caso Drassich”: continua l’opera di supplenza della giurisprudenza di fronte alla perdurante (e sconcertante) inerzia del legislatore italiano in tema di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Cass. Pen., 01/2011, pp. 262 ss.
[19] Cass. Pen., Sez. I, 1 dicembre 2006, n. 2800, Dorigo. Cfr. R. E. Kostoris, Processo penale e paradigmi europei, Torino, Giappichelli, 2022 pp. 156 ss.; S. Lonati, Il caso Dorigo: un altro tentativo della giurisprudenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in attesa di un (auspicato) intervento legislativo, in Riv. it. diritto e procedura penale, 4/2007, pp. 1530 ss. Inoltre, per una completa ricostruzione delle tre vicende processuali, si veda: S. Lonati, Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee, Milano, Wolters Kluwer CEDAM, 2022, p. 156.
[20] M. Gialuz, Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea”, in CP 2011, pp. 3308 ss.
[21] Corte cost., sent. n. 113/2011.
[22] Con una successiva pronuncia, la stessa Corte Costituzionale era poi tornata sulla questione, precisando che, invece, nei casi in cui fosse necessario intervenire unicamente sul titolo esecutivo, il rimedio esperibile era costituito dall’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. V. Corte cost., sent. n. 210/2013.
[23] V. A. Mangiaracina, Le impugnazioni straordinarie. Qualche “ritocco” all’esistente e un nuovo rimedio: basterà?, in D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso (a cura di), Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2023, p. 928; B. Lavarini, Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Torino, 2019; S. Lonati, Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee, cit., pp. 226 ss.
[24] In particolare, la Riforma Cartabia ha, finalmente, accolto le numerose sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza, nonché dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (cfr. Raccomandazione Rec (2000) 2, cit.) e della proposta della Commissione Lattanzi (cfr. Relazione finale e proposte di emendamento al d.d.l. A.C. 2435, art. 7 comma 1, lett. h-nonies)).
[25] L’aggettivo “polivalente” è stato utilizzato in dottrina per indicare il carattere unitario dello strumento, che, al contempo individua differenti epiloghi decisori, da adattare al caso concreto (cfr. M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, in Sist. pen. 2.11.2022, pp. 84 ss. A. De Amicis, Prime riflessioni sulla nuova “revisione europea”, in www.giustiziainsieme.it, 20.02.2023).
[26] In particolare, la scelta di tale collocazione sistematica è stata dettata anche dalla volontà di rimarcare il distacco del nuovo strumento dalla c.d. “revisione europea”.
[27] Secondo quando previsto dall’art. 37 c.e.d.u.
[28] La norma sembra dunque escludere la possibilità di azionare il rimedio per i c.d. fratelli minori. Cfr. M. Brunetti Pierri, Prime applicazioni da parte della Suprema Corte del nuovo rimedio di cui all’art. 628-bis c.p.p., in Sist. pen., 6/2024, p. 19; S. Lonati, Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee, cit., p. 301.
[29] B. Lavarini, Un nuovo rimedio “bifasico” per l’esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo, cit., p. 3.
[30] V. infra, §5.
[31] Per un’analisi approfondita del contenuto della norma, si veda: S. Lonati, Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee, cit., pp. 281 ss.; B. Lavarini, I rimedi per l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in T. Bene, M. Bontempelli, L. Luparia Donati (a cura di), Nuove dinamiche del procedimento penale, in G. L. Gatta, M. Gialuz (a cura di), Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 487 ss; E. Calvanese, I rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, in A. Bassi, C. Parodi (a cura di), La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 317 ss.
[32] In particolare, a fronte della formulazione poco lineare della norma, la dottrina si era chiesta se il ricorrente potesse presentare ricorso solo personalmente o anche a mezzo di procuratore speciale. La maggior parte degli studiosi sosteneva che il sintagma “a mezzo di difensore munito di procura speciale” non si riferisse solo all’inciso “in caso di morte, da un suo congiunto”, bensì anche alla prima parte della frase “dall’interessato personalmente” (cfr. B. Lavarini, op. cit., p. 490; A. Cabiale, sub art. 628-bis, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di) Codice di procedura penale commentato, tomo III, Milano, Giuffrè, 2023, p. 2128; M. Brunetti Pierri, cit., p. 25). Tuttavia, non mancavano posizioni contrarie di una parte minoritaria della dottrina (cfr. A. Mangiaracina, cit., p. 951).
[33] Cass. Pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 47183. Cfr. M. Brunetti Pierri, cit., pp. 25 ss.
[34] Cass. Pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, cit.
[35] Cass. Pen., Sez. III, 18 giugno 2025, n. 946, § 4.1.
[36] Ibidem.
[37] Cass. Pen., Sez. III, 18 giugno 2025, cit., § 5.
[38] B. Lavarini, Un nuovo rimedio “bifasico” per l’esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo, cit., p. 18.
[39] Cfr. supra, §3.
[40] Cass. Pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, cit.
[41] Cfr. S. Lonati, Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee, cit., p. 332; S. Lonati, Richiesta per l’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo: il nuovo art. 628-bis c.p.p., in DPC, 4/2022, p. 79; M. Brunetti Pierri, cit., p. 32.
[42] Tra le quali, si veda: Cass. Pen., Sez. V, 13 luglio 2023, n. 39801; Cass. Pen., Sez. III, 8 marzo 2024, n. 20026; Cass. Pen., Sez. IV, 8 luglio 2025, n. 29647.
[43] Insieme alla precedente decisione (Cass. Pen., Sez. V, 12 ottobre 2023, cit.).
[44] M. Brunetti Pierri, cit., p. 35.