Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, n. 5671/16
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1. Lo scorso 27 maggio l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), non avendo tutelato l’immagine, la privacy e la dignità di una giovane donna che aveva denunciato di essere stata violentata da sette uomini: nella sentenza con cui sono stati definitivamente assolti tutti gli imputati, è stato infatti utilizzato, a parere dei Giudici della Corte EDU, un “linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario” per la “vittimizzazione secondaria cui le espone”[1].
2. La pronuncia censurata è quella della Corte d’Appello di Firenze, giunta a conclusione di un procedimento durato sette anni, nel quale la donna, studentessa di storia dell’arte e di teatro, era stata sentita due volte nel corso delle indagini e poi altre due volte in occasione di udienze dibattimentali dedicate interamente alla sua testimonianza. Durante l’esame in aula il Presidente del Collegio, tra l’altro, aveva dovuto più volte ammonire i difensori per le domande troppo invadenti rivolte alla donna e sospendere l’udienza per darle qualche minuto per riprendersi. Sei dei sette imputati, dopo essere stati condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo realizzata con abuso delle condizioni di inferiorità della vittima, sono stati assolti in appello in quanto le dichiarazioni della ragazza non sono state ritenute credibili.
3. Oggetto di censura non è stata tuttavia la gestione delle indagini e neanche la conduzione del processo: i giudici di Strasburgo, pur prendendo atto dell’estrema fatica che ha comportato per la persona offesa un procedimento così lungo e complesso, hanno ritenuto che sia stato rispettato il “giusto equilibrio tra gli interessi della difesa, in particolare il diritto dell’imputato di chiamare ed esaminare i testimoni ai sensi dell’articolo 6 § 3, e i diritti della presunta vittima” ai sensi dell'art. 8 della Convenzione. A questo proposito appare di estremo interesse il passaggio della sentenza (§ 119) nel quale la Corte ripercorre i termini di questo necessario bilanciamento (“gli interessi della difesa devono essere soppesati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamati a deporre”), ricordando che “gli Stati contraenti devono organizzare i loro procedimenti penali in modo da non mettere indebitamente in pericolo la vita, la libertà e la sicurezza dei testimoni e in particolare delle vittime chiamate a deporre”, tanto più nell’ambito di procedimenti penali relativi a reati sessuali, “spesso vissuti come un calvario dalla vittima, in particolare quando quest'ultima si confronta contro la sua volontà con l'imputato” e per i quali quindi è raccomandabile l’impiego di “speciali misure di protezione a tutela delle vittime (…) al fine di proteggerle dalla vittimizzazione secondaria”.
4. Estremamente garantista appare del resto il modo con il quale la Corte circoscrive il tema dell’esame testimoniale della presunta vittima, partendo dalla premessa (§ 127) che “un processo equo richiedeva che la difesa avesse la possibilità di interrogare la ricorrente in qualità di principale testimone dell'accusa, dato che non era minorenne e non si trovava in una situazione particolarmente vulnerabile che richiedeva misure di protezione maggiori” e che, d’altra parte, “l'esistenza di due versioni inconciliabili dei fatti deve assolutamente comportare una valutazione della credibilità delle dichiarazioni ottenute da entrambe le parti alla luce delle circostanze del caso che devono essere debitamente verificate”. Tuttavia, se è vero che “l'imputato deve potersi difendere mettendo in dubbio la credibilità della presunta vittima e sottolineando eventuali incongruenze nella sua dichiarazione, il contro interrogatorio non deve essere usato come mezzo per intimidirla o umiliarla”. La Corte riprende quanto già affermato nella sentenza Y. c. Slovenia del 28 agosto 2015, riguardante un caso di plurimi abusi sessuali nei confronti di una minorenne, da parte di un uomo molto più vecchio di lei, alle cui cure era spesso affidata trattandosi di un amico di famiglia: una circostanza che in quel caso aveva minato alla base la credibilità della ragazza, tanto più in presenza di esiti contrastanti delle consulenze fornite, rispettivamente, da un ginecologo e da una psicologa clinica. Sempre in Y. c. Slovenia, l’esame dei verbali delle udienze, durante le quali si era svolto il contro interrogatorio della donna (nel frattempo diventata maggiorenne, per alcuni ritardi ingiustificati nelle indagini e nella fissazione del calendario delle udienze), aveva fatto emergere “insinuazioni offensive” inaccettabili nelle domande poste direttamente dall’imputato, in quanto formulate talvolta in modo da suggerire già la risposta, altre volte in modo ripetuto e mettendo continuamente in discussione la veridicità delle risposte, ovvero contrapponendo ad esse la propria versione dei fatti. Un comportamento processuale che, pur essendo stato in alcune occasioni ripreso dal Presidente del Collegio, laddove le domande sollevate risultavano non pertinenti, è apparso chiaramente “denigratorio” nei confronti della donna anziché diretto a mettere in discussione la sua credibilità (§§ 108-109).
5. Niente di tutto ciò sarebbe invece avvenuto nel caso italiano, nel quale peraltro – ricorda la Corte – la ricorrente avrebbe potuto approfittare di strumenti processuali atti a proteggerla, chiedendo di essere sentita in incidente probatorio ai sensi dell’art. 392 c.p.p. oppure che il procedimento si tenesse a porte chiuse ai sensi dell’art. 472 c.p.p. Ciononostante, osserva la Corte, i ripetuti interventi del Presidente del Collegio – che ha vietato l’ingresso ai giornalisti ed è più volte intervenuto durante il controinterrogatorio della ricorrente, interrompendo domande ridondanti o di natura personale o su argomenti non pertinenti, e disponendo brevi pause per consentirle “di riprendersi dalle sue emozioni” – hanno consentito di ricondurre in termini ritenuti accettabili quella “prova particolarmente penosa” cui la ricorrente è stata sottoposta, dovendo “ripetere la sua testimonianza in numerose occasioni, per di più per un periodo di più di due anni, per rispondere alle successive domande degli investigatori, dell'accusa e degli otto avvocati della difesa”. Rispetto a questi ultimi, tuttavia, si sottolinea un comportamento “chiaramente contrario non solo ai principi del diritto internazionale sulla protezione dei diritti delle vittime di violenza sessuale ma anche al diritto penale italiano”: essi infatti “non hanno esitato, al fine di minare la credibilità della ricorrente, a interrogarla su questioni personali riguardanti la sua vita familiare, il suo orientamento sessuale e le sue scelte intime, talvolta estranee ai fatti” (§ 132).
6. Una violazione dell’art. 8 della CEDU è stata invece ravvisata nel contenuto della pronuncia di appello e in particolare in “diversi passaggi della sentenza che si riferivano alla vita personale e intima della ricorrente” e che non avevano alcuna rilevanza ai fini della valutazione della credibilità della donna. Del tutto ingiustificati e inopportuni sono apparsi i riferimenti “alla lingerie rossa “mostrata” dalla ricorrente durante la serata, così come i commenti riguardanti la bisessualità della ricorrente, le relazioni romantiche e le relazioni sessuali occasionali prima degli eventi”; altrettanto inappropriate e deplorevoli “le considerazioni relative all’“atteggiamento ambivalente della ricorrente nei confronti del sesso”, che la Corte d'appello ha dedotto, tra l'altro, dalle sue decisioni in materia artistica”, nonché le allusioni alla sua “vita non lineare” (§ 136). Dall’art. 8 della Convenzione discende un dovere dello Stato di proteggere “le presunte vittime di violenza di genere” anche nella loro “immagine, dignità e privacy”, che si traduce in una corrispondente limitazione della “capacità dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro decisioni”. Interessante in proposito il richiamo del parere n. 11 (2008) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) sulla qualità delle decisioni giudiziarie, secondo il quale “38. (..) la motivazione (di una decisione giudiziaria) deve essere priva di qualsiasi valutazione offensiva o poco lusinghiera per l’imputato”.
7. La Corte EDU si è però spinta ben oltre: nelle espressioni utilizzate nella pronuncia si è colta non solo la violazione dell’immagine e della dignità della donna ma anche la presenza di una diffusa cultura sessista destinata a ripercuotersi su tutte le donne che subiscono violenza. Secondo la Corte, “il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello trasmettono i pregiudizi sul ruolo delle donne che esistono nella società italiana e sono suscettibili di impedire l'effettiva protezione dei diritti delle vittime di violenza di genere” pur in presenza di “un quadro legislativo soddisfacente” (§ 140). Gli stereotipi di genere consentono la legittimazione della violenza e, se riproposti anche dalle autorità giudiziarie, determinano una forte sfiducia e diffidenza nei confronti della giustizia penale da parte delle vittime. Una preoccupazione in questo senso era stata del resto manifestata anche dal GREVIO nel suo recente rapporto sull’applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia, laddove si sottolinea l’inquietante “presenza di stereotipi persistenti nelle decisioni dei Tribunali sui casi di violenza”[2]. Qualche anno prima, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (istituito nell’ambito della CEDAW) aveva espresso analoghe preoccupazioni nei confronti dei “radicati stereotipi relativi a ruoli e responsabilità di donne ed uomini nella famiglia e nella società, che perpetuano i ruoli tradizionali delle donne come madri e casalinghe, minacciando lo status sociale delle donne e le loro possibilità di istruzione e carriera”[3]. In entrambi i documenti si chiedeva una forte presa di posizione da parte dello Stato contro la violenza di genere e un oculato intervento politico volto a promuovere una cultura libera da pregiudizi, così da rendere effettiva (e non solo sulla carta) la tutela delle donne vittime di violenza.
8. Qualche considerazione merita infine la decisa affermazione della Corte sul ruolo fondamentale del diritto penale nella lotta alla violenza contro le donne: “la Corte è convinta che l'azione penale e la punizione abbiano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria” (§ 141). È questo uno dei punti della sentenza oggetto di critica da parte del Giudice Wojtyczek, nell’ambito della sua opinione dissenziente: dopo aver criticato, in quanto ritenute prive di fondamento e di coerenza, le osservazioni mosse alle autorità giudiziarie italiane, il Giudice polacco ribadisce la sua contrarietà[4] nei confronti di quella che considera una “sopravvalutazione” del diritto penale come strumento di lotta contro le diverse violazioni dei diritti dell’uomo, in contrasto con il ruolo di extrema ratio che ad esso viene attribuito nelle democrazie liberali. Si tratta tuttavia di un argomento che non tiene nella dovuta considerazione quanto inaccettabili per una pacifica convivenza e controproducenti per il benessere dell’intera collettività siano i comportamenti violenti realizzati nei confronti delle donne, pur espressione di una cultura discriminatoria da combattere anche con altri strumenti; d’altra parte, si tende a dimenticare la funzione di orientamento culturale propria delle norme penali, sulla quale pure fanno affidamento le fonti internazionali – e in primis la Convenzione di Istanbul – per il contrasto alla violenza maschile contro le donne.
9. In conclusione: dopo la sentenza Talpis c. Italia[5], del 2017, la Corte Europea dei diritti umani condanna nuovamente l’Italia per l’incapacità e l’inadeguatezza delle autorità giudiziarie in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne, sottolineandosi, in entrambi i casi, la persistenza di pregiudizi e stereotipi discriminatori nei confronti delle donne (nel caso Talpis, tuttora sotto sorveglianza nella fase esecutiva, l’Italia è stata condannata anche per la violazione dell’art. 14 della CEDU, ossia del divieto di discriminazione). All’indomani della sentenza Talpis, nel 2018, il CSM ha adottato la Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a violenza di genere e domestica[6]. Dopo la sentenza J.L. c. Italia in commento, possiamo augurarci che si avvii una seria riflessione sul cosiddetto “judicial stereotiping”[7], per rimuovere stereotipi e pregiudizi che inficiano le decisioni giudiziarie. Una riflessione che deve necessariamente coinvolgere non solo la Magistratura ma anche l’Avvocatura: come si è visto (supra, 5) anche il comportamento degli avvocati difensori, nel caso in esame, è stato fortemente stigmatizzato dalla Corte.
[1] Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, n. 5671/16, § 141 (traduzione non ufficiale dalla lingua francese).
[2] Cfr. Rapporto del GREVIO sull’Italia, 2020, par. 17, pag. 14.
[3] Cfr. VII Rapporto del Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (2017) par. 25, p. 8, (traduzione non ufficiale dalla lingua inglese).
[4] Contrarietà già espressa nella sentenza Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, 23 gennaio 2020, L.R. c. Macedonia del Nord, n. 38067/15. Un’ulteriore argomentazione dell’opinione dissenziente sembra peraltro non meritare attenzione: il Giudice Wojtyczek sostiene non ci siano motivazioni stereotipate nella sentenza della Corte d’appello di Firenze anche perché la decisione era stata presa da un collegio formato da tre giudici di cui due donne. Tuttavia, dei pregiudizi siano tutti vittime, uomini e donne.
[5] Cfr. Corte europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, n. 41237/14
[6] Cfr. Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, Consiglio Superiore della Magistratura, delibera del 9 maggio 2018.
[7] Simone Cusack, Gender Stereotyping as a Human Rights Violation: Research Report, Prepared for the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (2013).