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25 Novembre 2025


Il “ciclo della violenza” come massima di esperienza per l’accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione

Cass. sez. VI, sent. 11 settembre 2025 (dep. 31 ottobre 2025), n. 35667/2025, Pres. Ricciarelli, Est. Di Nicola Travaglini



1. La sentenza che può leggersi in allegato, pronunciandosi sul ricorso avverso una condanna per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), traccia con rigore tecnico e chiarezza espositiva le peculiarità connotanti il fenomeno della violenza nelle relazioni di coppia, tornando ancora una volta e con maggior pregnanza sulla questione della valutazione della testimonianza della persona offesa, sul fisiologico rischio di ritrattazione delle dichiarazioni da lei rese, nonché sulla rilevanza da attribuire a una querela tardiva o rimessa. La prospettiva adottata è quella delle fonti sovranazionali che, in uno con la più recente giurisprudenza di merito, individuano nel costrutto teorico del ciclo della violenza l’imprescindibile parametro per la comprensione del fenomeno della violenza domestica e, in termini più ampi, di genere.  

 

2. La vicenda giudiziaria trae origine dagli atteggiamenti maltrattanti posti in essere da un partner nei confronti della compagna convivente. I comportamenti “autoritari, affettivamente ricattatori e coercitivi”[1] sono iniziati nell’anno 2019, in costanza di convivenza; hanno indotto la persona offesa ad abbandonare la casa in cui viveva con il compagno, per tornare a vivere dai genitori - dal gennaio al marzo del 2020; e – apparentemente cessati – hanno poi suggerito alla stessa di riprendere la coabitazione, anche in ragione del pentimento e dall’affetto manifestato dal compagno. Non molto tempo dopo, le violenze subite dal partner si sono intensificate ed anzi acuite con il sopravvenuto stato di gravidanza della donna. Solo il 25 aprile 2022, in costanza di gravidanza ed in seguito a una minaccia di aborto che l’aveva vista per l’ennesima volta denigrata e sottoposta a vessazioni da parte del compagno, la persona offesa ha abbandonato definitivamente l’abitazione condivisa con il partner e lo ha denunciato per le violenze subite. Pur a seguito dell’interruzione della convivenza, l’imputato ha continuato a manifestare atteggiamenti prevaricatori e controllanti in danno della persona offesa, reiterando comportamenti minatori e persecutori.  

Chiamati a pronunciarsi sui fatti, i giudici di primo e di secondo grado hanno condannato l’imputato per il delitto di maltrattamenti, aggravato poiché commesso in danno di una donna in stato di gravidanza (art. 572, comma 2, c.p.). In particolare, il Tribunale di Avellino e la Corte di Appello di Napoli hanno offerto una lettura unitaria delle condotte realizzate dall’imputato ai danni della persona offesa sia in costanza di convivenza, sia in seguito alla cessazione della coabitazione, valorizzando la condivisa genitorialità dei due soggetti, per via dell’intervenuta gravidanza della donna.

 

3. Contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 19.11.2024, ha proposto impugnazione l’imputato, che ha dedotto, quali motivi di ricorso, il vizio di motivazione, anche in termini di travisamento probatorio, per essersi la sentenza impugnata fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, anche in presenza di parziali contraddizioni ed in assenza di riscontri; nonché il vizio di violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza, e alla configurabilità del reato come maltrattamenti, pur a seguito della cessazione della convivenza[2].

 

4. La Corte di legittimità, rigettando entrambi i motivi, in quanto infondati, ha colto l’occasione per sviluppare considerazioni di ampio respiro sul fenomeno della violenza domestica e della violenza di genere nel suo complesso, sottoponendo a lente di ingrandimento quegli aspetti che – ancora oggi – spesso sfuggono al patrimonio culturale collettivo. Con riguardo al primo motivo di censura, il Supremo Collegio, muovendo da un’analitica disamina delle “dettagliate” dichiarazioni rese dalla persona offesa, su cui i giudici di merito hanno esplicitamente fondato i motivi della condanna[3], ha rimarcato la “peculiarità che connota un delitto abituale, quale quello della violenza praticata in un contesto di coppia ai danni delle donne, che in assenza di testimoni può svilupparsi secondo un modello ciclico e progressivo, volto ad indebolire, isolare e confondere la vittima con pratiche manipolatorie”[4]. E’ patrimonio conoscitivo comune quello secondo cui l’accertamento sul piano penalistico del reato di maltrattamenti e, più in generale, dei reati commessi in danno di soggetti vulnerabili, in specie nel contesto di relazioni domestiche, non può prescindere, nemmeno in minima parte, dal contesto entro cui tali reati vengono consumati nonché dai fattori che, unitariamente considerati, consentono di fornire convergenza a elementi che, isolatamente considerati, celano una parvenza di contraddittorietà.  

 

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in presenza dei requisiti di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca della testimonianza della persona offesa, le sue dichiarazioni possono esser da sole poste come elemento giustificativo della condanna[5], senza necessità di riscontri estrinseci. La credibilità soggettiva si evince dalle “caratteristiche personali, morali e intellettive” del teste, nonché “dalla assenza di motivi di rancore o di astio verso l’imputato”; quello della attendibilità intrinseca è ricavabile dalla genesi spontanea del racconto, dalla coerenza interna dello stesso e dalla “concordanza con altri elementi fattuali acquisiti al processo”[6].

Tali principi non subiscono deroghe nemmeno qualora la persona offesa sia costituita parte civile, pur occorrendo in questo caso – secondo quanto richiesto dalla medesima giurisprudenza di legittimità - procedere ad un più rigoroso vaglio di attendibilità della stessa, in uno con la valutazione di altri elementi di riscontro[7]. In questo senso, come già chiarito dalla Corte di cassazione, è sufficiente l’acquisizione di “qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo [gli stessi] risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione” [8].

Su tale aspetto, in una recente pronuncia del Tribunale di Milano, all’esito di un procedimento per il reato di violenza sessuale, si è affermato che “tale canone ermeneutico va considerato unitamente a quello che ormai può essere definito un vero e proprio statuto della persona offesa dal reato, nei reati attinenti alla violenza di genere. […] un tessuto di diritti riconosciuti alla vittima di tali reati, che ne determinano una posizione processuale in grado di partecipare attivamente al processo ed alla sua dialettica sin dalle prime fasi”[9]. Il riconoscimento di tali diritti verrebbe meno ove si finisse per comprimere, mettendone in dubbio la genuinità, l’atto che per definizione consente alla persona offesa di aver voce nel procedimento penale che la vede come vittima, ossia la costituzione di parte civile. È in questo senso che – precisa il Tribunale – tale forma di partecipazione processuale “non può essere intesa come mera volontà di far valere nel processo un proprio interesse economico e, a maggior ragione, non può incidere in termini significativi sulla valutazione di attendibilità della testimonianza”[10].

 

4.2. Con riguardo poi alla necessità di valutare congiuntamente le singole condotte poste in essere dall’autore del reato, nonché – anche – dalla persona offesa, la rilevanza della pronuncia in commento risiede nella centralità attribuita al “ciclo della violenza”. Questo modello teorico consente di scandire la relazione con il partner maltrattante in fasi distinte e di ricostruire la “crescita esponenziale della modalità maltrattante”: un “progressivo e rovinoso vortice il cui la donna viene inghiottita dalla violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica, da parte del partner” [11].

Come evidenziato dai giudici di legittimità, la ciclicità evidenziata si declina in tre momenti: in una prima fase il partner manifesta sentimenti di insofferenza e ostilità verso la donna che sfociano in forme di aggressività “tollerabili”. In questa fase la violenza del maltrattante si manifesta sul piano psicologico, come “modalità tipica e spesso preliminare delle altre forme di violenza nelle relazioni intime, anche perché funzionale a rendere la vittima tanto vulnerabile e depotenziata da normalizzare la violenza e limitarne la capacità di sottrarvisi, cui si aggiungono le minacce e il timore di nuove aggressioni”[12]. La seconda fase è invece caratterizzata da un’escalation di violenza, che trasmoda in violenza fisica. È la fase in cui la vittima, temendo per la propria incolumità, inizia a chiedere aiuto all’esterno, sino alle volte a trovare il coraggio per sporgere denuncia. La terza fase, infine, coincide con il momento in cui interviene il pentimento del partner, accompagnato da espressioni di rassicurazione e manifestazioni di scuse. Questo lasso temporale ha spesso una durata prolungata, che impedisce alla donna di comprendere la spirale di violenza in cui ormai è coinvolta. Al pentimento può seguire una fase di assestamento - definita di scarico della responsabilità - in cui l’uomo ricerca il motivo dell’esplosione della violenza e spesso lo individua in atteggiamenti asseritamente provocatori della partner o in circostanze esterne (consumo di alcool, difficoltà lavorative).

4.2.1. Nella pronuncia in commento al “ciclo della violenza” viene riconosciuta la dignità giuridica propria della massima di esperienza, quale “generalizzazione empirica ricavata induttivamente dall’esperienza comune” mediante la quale “si instaura una correlazione logica tra una tipologia di fatti, ed un altro fatto, rilevante nel processo, che a detta tipologia risulti riconducibile”. Tale generalizzazione è ricavata “dall’annosa casistica giudiziaria circa i comportamenti ricorrenti degli autori e delle vittime in questi reati[13]”, ma anche dalle risoluzioni e dalle raccomandazioni degli organismi internazionali emanate in materia di violenza di genere, nonché dalle fonti sovranazionali[14].

Appare dunque evidente come, solo partendo da tale ottica prospettica, possa darsi una giusta lettura a quei comportamenti - come la non collaborazione della donna, e in particolare il ritiro della querela e la ritrattazione - che rischiano altrimenti di esser ritenuti idonei a minare la credibilità della persona offesa, dipingendola come inattendibile o contraddittoria. In questa diversa prospettiva, infatti, la ritrattazione della persona offesa trascende la sua mera valenza oggettiva di smentita di quanto precedentemente dichiarato ed assurge, anzi, a chiaro riscontro delle violenze denunciate, finendo per corroborare la complessiva attendibilità del teste: “il tentativo di riavvicinamento della persona offesa all’autore delle violenze, anche con momenti di tenerezza, non solo non vale a dare corso di per sé a una relazione tossica – tale da porre la vittima su un piano di corresponsabilità -, ma neanche vale ad incidere ex se sulla credibilità ed attendibilità della sua testimonianza, costituendo, al contrario, considerato anche l’accertato stato di gravidanza di V., un’evenienza prevedibile [..] o sintomatica dell’esposizione di questa al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti”[15].

Ed è sempre e solo tramite una lettura di insieme che valorizza il tipo di relazione in cui gli abusi si sono consumati e il momento preciso del ciclo della violenza, che i giudici di legittimità spiegano e “normalizzano” la circostanza che a volte vede un ritardo nella denuncia della persona offesa, che può intervenire anche dopo anni di maltrattamenti. Sul punto, la sentenza ribadisce un costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui “nell’ordinaria dinamica delle relazioni di coppia segnate da condotte maltrattanti, il differimento nel tempo del momento in cui la vittima decide di denunciare all’autorità giudiziaria può avere molteplici ragioni che spetta al giudice accertare, solo ove ritenga che questo assuma rilievo determinante, senza che sia consentito addentrarsi in apodittiche ed astratte valutazioni di verosimiglianza”. I giudici devono tener conto della difficoltà della vittima “di avvedersi, tempestivamente, del progressivo condizionamento, fisico e psicologico” che sta subendo, proprio in ragione della sua ciclicità; del suo tentativo di “evitare la rottura della relazione per il legame affettivo che la avvince all’autore”; della sua preoccupazione per “le conseguenze che una denuncia potrebbe determinare”; della sua speranza “nel miglioramento della situazione soprattutto a fronte di asseriti pentimenti”; del suo timore di “ripercussioni negative sulla propria condizione genitoriale e sulla relativa condivisione di questa con il maltrattante”[16].

 

5. Minor spazio, ma non di minor importanza, è offerto all’esame del secondo motivo di censura, sollevato dal ricorrente con specifico riguardo al non aver i giudici di merito considerato la cessazione della convivenza, che avrebbe reso non configurabile il delitto di maltrattamenti per le condotte successive[17]. Sul tema la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata più volte, sviluppando argomenti di segno opposto[18].  

A mente di un primo orientamento, il delitto di maltrattamenti in famiglia sarebbe “configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione”[19]. Decisiva sarebbe dunque, nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, la persistenza di un condiviso progetto di genitorialità da parte della coppia[20]. Viceversa, si configurerebbe l’ipotesi aggravata del delitto di atti persecutori di cui all'art 612 bis comma 2 c.p., nel caso di cessazione della relazione di fatto, senza permanenza di obblighi di mantenimento e assistenza reciproci o nei confronti della prole.

Tale orientamento costituisce uno sviluppo dei criteri enunciati dalla Sesta Sezione della medesima Corte[21], pronunciatasi con riferimento al caso in cui l’interruzione della coabitazione intervenga in costanza di matrimonio. Si è a tal proposito affermato che è lo “status acquisito con il matrimonio” a permettere di qualificare le condotte vessatorie realizzate ai danni del coniuge, sorte in ambito domestico e proseguite dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, ad integrare il reato di maltrattamenti e non quello di atti persecutori “in quanto il coniuge resta persona della famiglia fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza”, con dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma con persistenza dei doveri di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione.

Se, dunque, da un lato, la stabilità del vincolo matrimoniale indizia di per sé nel senso della perduranza di un rapporto di natura – ancora - familiare tra gli ex coniugi, almeno sino all’intervenuto divorzio; la sussistenza del mero rapporto di genitorialità, cui si accompagnano i doveri di cui all’art. 337 ter c.c., ha indotto la più recente giurisprudenza di legittimità ad aderire a un’interpretazione più restrittiva, divenuta attualmente maggioritaria, secondo cui a seguito della cessazione della convivenza more uxorio non residuerebbe spazio per il reato di maltrattamenti.

In questo senso la Suprema Corte ha affermato che “il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa: sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa”[22].

Esplicito il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2021 che, chiamata a pronunciarsi in relazione ad un caso in cui tra l’imputato e la persona offesa vi era una pregressa relazione caratterizzata da “un’assidua frequentazione da parte della persona offesa della famiglia dell’imputato”, purtuttavia senza che si trattasse di un rapporto accompagnato da stabile coabitazione, ha affermato che in difetto della dimostrazione che consenta di qualificare la persona offesa come “persona (già) appartenente alla medesima “famiglia” dell’imputato” non si possa applicare l’art. 572 c.p., in luogo dell’art. 612 bis c.p., altrimenti operandosi una “interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice: […] magari sostenibile dal punto di vista teleologico e sistematico […] ma comunque preclusa dall’art. 25, secondo comma, Cost.”[23].

Questa rinnovata impostazione, peraltro già applicabile ai casi in cui ai comportamenti maltrattanti, idonei ex se ad integrare la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., fossero seguiti, con soluzione di continuità, condotte persecutorie da sole sussumibili al di sotto della fattispecie di cui all’art. 612 bis c. 2 c.p.; finisce oggi per consentire di punire, applicando la disciplina del concorso di reati avvinti dal vincolo della continuazione, le condotte maltrattanti iniziate in costanza di convivenza che proseguano – senza soluzione di continuità – a seguito della cessazione della coabitazione, in casi in cui non possa ritenersi una perduranza del vincolo “familiare”. Va da sé che tale soluzione richiede che sia fornita la prova dell’evento alternativo tipico del reato di atti persecutori.

Nel caso oggetto della pronuncia in esame, i giudici di merito avevano sussunto l’intera vicenda oggetto di vaglio giudiziale nel reato di maltrattamenti, non attribuendo rilevanza all’interruzione della convivenza more uxorio intervenuta medio tempore. La sentenza in commento, pur aderendo al presentato orientamento giurisprudenziale maggioritario, dunque rilevando che i giudici di merito abbiano “erroneamente ritenuto sussistente il solo delitto di maltrattamenti anche per le violenze di G. consumate nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, che avrebbero potuto essere semmai qualificate ai sensi dell’art. 612 – bis, secondo e terzo comma, cod. pen”, ha rigettato il ricorso, in quanto la qualificazione delle condotte successive all’interruzione della convivenza come atti persecutori avrebbe determinato un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello riconosciuto dai giudici di merito per il solo reato di maltrattamenti (minimo della pena con attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate), comportando di conseguenza l’applicazione della disciplina del reato continuato, che avrebbe richiesto un aumento – quand’anche di un solo giorno – sulla pena prevista per la fattispecie più grave, con violazione del divieto di reformatio in peius.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Più nel dettaglio, si legge nella sentenza in commento che le condotte realizzate dall’imputato ai danni della persona offesa erano consistite “nell’averle «imposto di cessare ogni attività lavorativa, quale condizione per la prosecuzione del loro rapporto», persino convincendola a trasferire i suoi risparmi su una carta ricaricabile Postepay da cui G. aveva ritirato tutto il denaro conoscendone solo lui i codici di accesso; nell'averle impedito amicizie di sesso maschile, perché «a una donna perbene non si addicevano»; nell'averla allontanata dalla sua migliore amica, qualificata come una «poco di buono», a cui avrebbe incendiato l'auto se si fossero frequentate; nell'averla picchiata in più occasioni, in un caso minacciandola con il coltello, per avere salutato per strada persone da lui non conosciute; nell'averla assoggettata ad un costante controllo del telefono cellulare e dei messaggi; nell'averla chiusa a chiave in casa per impedirle di uscire, soprattutto quando doveva ricorrere a cure mediche a seguito delle sue violenze; nell'averla isolata dai genitori che poteva incontrare solo in sua presenza e davanti ai quali G. si mostrava amorevole e premuroso; nell'averle impedito rapporti diretti con i medici curanti possedendo solo lui i loro numeri di telefono e presenziando a tutte le visite; nell'averla sottoposta a continuative minacce di morte, insulti e mortificazioni in quanto donna e rispetto ad una precisa assegnazione di ruolo («non sei buona neanche a letto... non sei buona neanche ad avere figli... Sei una persona inutile.., che pesa sulla società» […]) e ad aggressioni fisiche come sbatterle la testa contro il muro, tirarle i capelli, scaraventarla dal letto, schiaffeggiarla, prenderle il viso tra le mani e urlarle contro, afferrarla al collo e picchiarla, ma sempre facendo attenzione a non procurarle segni in zone del corpo visibili.”

[2] L’impostazione così adottata dai giudici di merito è conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che prospetta come “configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione” (Così Cass. pen., Sez. VI, 25 aprile 2019, n. 37628, Rv. 276697-01).

[3] In motivazione si legge “la Corte di Merito […] ha fondato la motivazione sulle dettagliate dichiarazioni della persona offesa [..] supportate da prove documentali (certificazioni mediche, messaggi Wathsapp, presa in carico di un centro antiviolenza) e dalle convergenti dichiarazioni di numerosi testimoni (parenti, medici che avevano in cura la donna, ecc.)” (pag. 3 della sentenza in commento).

[4] Cfr. pag. 5 della sentenza in commento.

[5] Cass. Sez. U, 19 luglio 2012 n. 41461, Bell'Arte, Rv. 253214; conf. da Cass. pen., sez. V, n. 16351/2019. In particolare, secondo la prima pronuncia richiamata: “Le regole dettate dall'art.192, comma terzo, cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”; a mente della seconda pronuncia in nota: “Le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone”.

[6] A proposito di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto, inter alia: Cass. pen. sez. III, 23 settembre 2010, n. 37820, in Dejure.

[7] In questo senso leggasi Cass. pen., Sez. IV, 9 novembre 2021, n. 410 secondo cui “Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro”.

[8] Cass. pen. Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135 - Rv. 275312.

[9] Trib. Milano, sez. V penale, n. 3283 del 2025 – est. Canevini; la sentenza richiama in proposito l’evoluzione della legislazione interna, “in attuazione dei principi fissati dalle fonti sovranazionali (tra tutte la Convenzione di Istanbul 2011 e la Direttiva Vittime 2012, sino alla recentissima Direttiva UE 24.04.2024)”.

[10] Trib. Milano, sez. V penale, n. 3283/2025 – est. Canevini.

[11] L.E. Walker, The battered woman, Harper Collins, New York, 1980.

[12] Sul punto la sentenza in commento (pag. 12) richiama la cospicua giurisprudenza in materia della Corte EDU: Valiuliene c. Lituania, n. 33234/07, § 69, 26 marzo 2013, Volodina c. Russia, n. 41261/17, §§ 74-75 e 81, 9 luglio 2019; Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 § 76, 14 dicembre 2021; De Giorgi, c. Italia, De Giorgi, c. Italia n. 23735/19, §§ 63-65, 16 giugno 2022; M.S. c. Italia, n. 32715/19, §§109-113, 7 luglio 2022, Luca c. Repubblica di Moldavia, n. 55351/17, § 60, 17 ottobre 2023; Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia, n. 26608/11, § 41, 2 gennaio 2014).

[13] Sul ciclo della violenza, la pronuncia in commento (pag. 6) richiama le seguenti pronunce di legittimità: Sez. 6, n. 21806 del 12/05/2025, P., non mass.; Sez. 6, n. 39562 del 27/09/2024, I., non mass.; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N., non mass.; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 25841 del 30/03/2023, A.; Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023, S., Rv. 284454; Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F., non mass.

[14] Sono numerosi gli organismi internazionali che hanno trattato il tema della violenza nelle relazioni domestiche, richiamando la ciclicità delle fasi che connotano il fenomeno, nonché le fonti sovranazionali che hanno istituito norme programmatiche in materia: cfr. sent. in commento pagg. 9 e 10.

[15] Cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza in commento.

[16] Ibidem.

[17] Sul rapporto tra la fattispecie di maltrattamenti e quella di “stalking familiare”, cfr. A. Roiati, La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive de iure condendo, in questa Rivista, 30 marzo 2023.

[18] Per un breve inquadramento della questione, F. Alma, La Cassazione sul discrimen tra stalking aggravato dalla relazione affettiva e maltrattamenti contro conviventi: decisiva la cessazione o meno della convivenza, in questa Rivista, 8 maggio 2023.

[19] da ultimo Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2023, n. 43846 secondo cui: “È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che a tale conclusione si perviene non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell'art. 572 cod. pen., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione)”.

[20] In questo senso Cass. pen., Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 33882 secondo cui: “È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale, implica necessariamente il rispetto reciproco tra i genitori anche se non conviventi).” Per una critica a questo orientamento cfr. Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575, in Dir. pen. cont., 20 luglio 2012, con nota di C. MINNELLA, La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking.

[21] Da ultimo: Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2022, n. 45400, est. Di Nicola Travaglini.

[22] In questo senso Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 29928, così escludendo la ravvisabilità del reato di maltrattamenti in famiglia solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa tra imputato e persona offesa

[23] In motivazione, la Consulta ha recepito quanto espresso da Cass. pen., sez. III, 23 novembre 2020, n. 2911., sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, secondo cui va “escluso il delitto di maltrattamenti in famiglia in un’ipotesi […] caratterizzata da una relazione instaurata da non molto tempo e da una coabitazione consistita soltanto nella permanenza anche per due o tre giorni consecutivi nella casa dell’uomo, ove la donna si recava, talvolta anche con la propria figlia”.