Cass. Sez. VI, sent. 13 gennaio 2025, n. 1269 Pres. Aprile, Rel. Amoroso
Abstract. Il presente contributo analizza una recente sentenza della Corte di cassazione in tema di acquisizione della messaggistica digitale nel processo penale a seguito delle note prese di posizione della giurisprudenza costituzionale. Sebbene sia apprezzabile una lettura maggiormente rispettosa del principio di segretezza della corrispondenza di cui all’art. 15 Cost. permangono particolari criticità sistematiche con riferimento – in modo particolare – alle carenti garanzie giurisdizionali a presidio delle fasi acquisitive del dato informatico. L’innalzamento delle garanzie procedimentali è alla base del recente disegno di legge S. 806 che mira all’introduzione di un inedito art. 254-ter rubricato «sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute». Tuttavia, l’attuale proposta di riforma risulta ancora contraddistinta da gravi lacune che se non adeguatamente colmate potrebbero compromettere severamente diritti e prerogative dell’indagato.
SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Dato digitale e prova documentale. – 3. La corrispondenza digitale: verso letture rispettose del principio di segretezza ex art. 15 Cost. – 4. Cortocircuiti processuali. – 5. Prospettive de iure condendo: tra proiezioni garantiste… – 6. …e lacune procedimentali.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.