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11 Ottobre 2024


Durata massima delle intercettazioni (45 giorni): il testo del d.d.l. Zanettin approvato dal Senato

Disegno di legge n. S. 932 "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione"



Pubblichiamo in allegato il testo del disegno di legge n. S. 932 (Zanettin) approvato il 9 ottobre 2024 dal Senato, in prima lettura. Il disegno di legge interviene in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni introducendo un limite massimo complessivo di durata delle stesse, pari a 45 giorni.

In particolare, il disegno di legge prevede di inserire il seguente periodo finale all'art. 267, comma 3 c.p.p.:

  • "le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione"

Si ricorda che, in base all'art. 267, comma 3 c.p.p., in questa parte non modificato dal d.d.l., le intercettazioni non possono oggi superare i 15 giorni ma possono essere prorogate dal giudice durante le indagini (senza un limite massimo) per i successivi quindici giorni, qualora permangano i presupposti per disporle.

 

Il d.d.l. interviene anche sull’art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, per derogare alla nuova disciplina generale escludendo l’operatività del limite massimo complessivo di durata delle intercettazioni nei procedimenti relativi ad alcuni reati e, in particolare:

  • reati di criminalità organizzata, reati commessi col metodo mafioso o col fine di agevolazione di un’associazione mafiosa (cfr. art. 1, comma 1 d.l. n. 105/2023)
  • delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
  • reati commessi con finalità di terrorismo
  • delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione
  • minaccia col mezzo del telefono
  • reati informatici e contro la inviolabilità dei segreti indicati dall’art. 371 bis, comma 4 bis c.p.p.

Allorché si procede per questi delitti, secondo la disciplina dell'art. 13 d.l. n. 152/1991, non modificata dal d.d.l. approvato dal Senato, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice (senza un limite complessivo massimo) per periodi successivi di venti giorni.

L'esame del d.d.l. Zanettin passa ora alla Camera.