Cass., Sez. VI, ud. 28 gennaio 2025 (dep. 5 marzo 2025), n. 9161, Pres. De Amicis, Rel. Di Geronimo
Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’ordinanza con cui il g.u.p. aveva differito lo svolgimento dell’udienza preliminare ritenendo indispensabile, pure ai fini della richiesta di riti alternativi, il deposito della trascrizione peritale delle intercettazioni. La Corte, nel censurare siffatta impostazione, sottolinea come la trascrizione rappresenti la mera «trasposizione grafica» del contenuto delle registrazioni, alle quali la difesa può liberamente accedere. Ciò nondimeno, i giudici di Cassazione, dopo aver richiamato (ed esaminato) i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzionale, escludono che il provvedimento in questione possa essere ricondotto in siffatte categorie.
Viene, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «il giudice dell’udienza preliminare, ove ritenga di disporre una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, non può differire la definizione della fase in attesa del deposito dell’elaborato peritale, in quanto la prova è costituita dalle registrazioni, cui le parti hanno pienamente accesso, con conseguente esclusione di qualsivoglia lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all’eventuale richiesta di definizione con riti alternativi. Tuttavia, l’illegittima sospensione dell’udienza preliminare in attesa del deposito della perizia non integra un’ipotesi di abnormità, non dando luogo ad una stasi del processo, da intendersi quale oggettiva impossibilità di prosecuzione, comportando un mero ritardo nella definizione dell’udienza preliminare».
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Alessandro Malacarne)