A proposito della legge 31 marzo 2025, n. 47 ("Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione")
Pubblichiamo in allegato, per l'interesse, due circolari delle Procure di Messina e di Monza - a firma, rispettivamente, dei Procuratori D'Amato e Gittardi - che forniscono le prime indicazioni interpretative e operative sulla c.d. legge Zanettin in tema di durata massima delle intercettazioni telefoniche (art. 267, co. 3 c.p.p). Nel rinviare ai contributi già pubblicati su questa Rivista e, in particolare, al commento che puo leggersi cliccando (qui), segnaliamo, tra i temi affrontati dalle due circolari quelli relativi a:
- ambito di applicazione della riforma, che non interessa i reati soggetti alla disciplina dell'art. 13 d.l. n. 152/1991. Come è evidente, tra questi rientrano non solo quelli indicati nell'art. 13, ma anche quelli che, per effetto di altre disposizioni di legge, sono soggetti quanto alle intercettazioni alla disciplina dell'art. 13. E' il caso, per i delitti contro la p.a., dell'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (riforma Orlando), ai sensi del quale "nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Ed è anche il caso dell'art. 9 l. 11 agosto 2003, n. 228, che estende la disciplina dell'art. 13 ai delitti contro la libertà individuale previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi umani, acquisto e alienazione di schiavi, caporalato), reati in materia di prostituzione previsti dall'art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75. E' verosimile che, per una svista, il Parlamento non si sia reso conto che anche a tali reati non si applica la nuova disciplina dell'art. 267, co. 3 c.p.p. (il limite massimo di durata complessiva delle intercettazioni, pari a 45 giorni). Quanto ai reati in materia di pedopornografia, già si è segnalato (nel sopra citato commento pubblicato su questa Rivista), come un ordine del giorno approvato dalla Camera assieme alla legge Zanettin abbia (inutilmente) impegnato il Governo a introdurre una deroga all'applicazione del limite massimo di durata delle intercettazioni, che già esiste. Quanto ai delitti contro la p.a., a seguito di quanto riferito dalla stampa (clicca qui per un articolo del 4 maggio a firma di Liana Milella pubblicato sul Fatto Quotidicano), la ANM, con una nota diffusa ieri (clicca qui), ha correttamente precisato, replicando ad alcune dichiarazioni di parlamentari secondo cui la sottrazione dei delitti contro la p.a. al regime della legge Zanettin sarebbe frutto di interpretazione creativa, che l'applicabilità della disciplina semplificata delle intercettazioni di cui al citato art. 13, per i delitti contro la p.a., è stata disposta nel 2017 dal decreto attuativo della riforma Orlando, votata dal Parlamento;
- regime di diritto intertemporale e regola del tempus regit actum (per la Procura di Monza la nuova disciplina si applica solo alle intercettazioni richieste e disposte dopo l'entrata in vigore della legge Zanettin: 24.4.2025);
- individuazione del bersaglio delle intercettazioni oggetto del limite massimo (per la Procura di Monza non si tratta della persona fisica oggetto di intercettazione, bensì della specifica utenza e tipologia - identificativo RIT - oggetto del provvedimento);
- elementi specifici e concreti che possono legittimare la proroga anche oltre i 45 giorni: possono emergere, secondo le due circolari, non solo dalle intercettazioni della cui prorogabilità si tratta, nei singoli periodi di 15 giorni, ma anche aliunde (al di fuori, cioè, delle intercettazioni) e anche dopo il termine dei 45 giorni di intercettazioni già espletate.
(Gian Luigi Gatta)