ISSN 2704-8098
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  Articolo  
06 Aprile 2021


Nessuna abolitio criminis nella vicenda dei reati alimentari


Abstract. Il nuovo Governo è intervenuto in via d’urgenza con il d.l. n. 42/2021, prima dello scadere del periodo di vacatio legis del d.lgs. n. 27/2021, per evitare la sconcertante abrogazione delle contravvenzioni in materia agroalimentare ad opera dell’art. 18 d.lgs. n. 27 cit. Il decreto legge “correttivo” è in grado di escludere vicende abolitive, poiché – in base a quanto stabilito dagli artt. 73, comma 3, Cost. e 10 disp. prel. c.c. – la legge abrogatrice degli illeciti penali non è mai entrata in vigore. In tal modo, il Governo ha scongiurato non solo che “per il futuro” il settore della sicurezza alimentare resti privo di tutela sanzionatoria, ma altresì che per le condotte c.d. “antecedenti” (realizzate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 42, ossia sino al 24 marzo 2021) si verifichi il fenomeno dell’abolitio criminis (con tutte le sue conseguenze ex artt. 2, comma 2, c.p. e 673 c.p.p.).

SOMMARIO: 1. Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 e l’abrogazione della l. n. 283 del 1962. – 2. L’incomprensibile ed errata abrogazione delle contravvenzioni in materia agroalimentare. – 3. L’identificazione della nozione di abolitio criminis con quella teorico-generale dell’abrogazione di una legge. – 4. Il d.l. n. 42/2021 e la modifica urgente dell’art. 18 d.lgs. n. 27/2021. – 5. L’orientamento giurisprudenziale secondo cui la novazione legislativa favorevole si applica già durante la vacatio. – 6. Non vi è spazio per esiti abolitivi in materia di sicurezza alimentare.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.