Trib. Perugia, sent. 24 novembre 2020, Pres. Verola, est. Loschi
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia, in continuità con la posizione di recente assunta dal Tribunale di Roma, ha ritenuto non punibile ai sensi del delitto di peculato (art. 314 c.p.) il fatto dell’albergatore che abbia omesso di versare all’amministrazione le somme di denaro riscosse dai clienti a titolo di imposta di soggiorno nel periodo antecedente all’entrata in vigore della norma (art. 180 d.l. n. 34/2020) che ha modificato la disciplina extra-penale del relativo rapporto tributario qualificando l’albergatore come “responsabile del pagamento dell’imposta” ai sensi dell’art. 64 d.P.R. 600/1973, in solido con il cliente, e facendo così venire meno la sua qualifica pubblicistica.
Come già evidenziato in questa Rivista, il Tribunale di Roma aveva sostenuto che la suddetta modifica di norma extrapenale comportasse una abolitio criminis, tale da determinare la non punibilità anche dei fatti pregressi ai sensi dell’art. 2 c. 2 c.p.[1]. Esprimendo tale posizione il giudice capitolino aveva preso le distanze dall’orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. sez. VI, 28 settembre 2020, dep. 30 ottobre 2020, n. 30227), che aveva invece accolto la tesi della punibilità dei fatti pregressi[2].
Con la pronuncia in esame, come anticipato, anche il Tribunale di Perugia si discosta apertamente dalla posizione assunta dalla Suprema Corte sostenendo l’abolitio criminis e la non punibilità dei fatti pregressi. Occorre però evidenziare come il percorso argomentativo utilizzato per giungere a tale esito interpretativo è differente da quello seguito nelle pronunce precedenti: segnatamente, il giudice di merito sposta l’attenzione dalla disciplina della successione mediata di leggi extrapenali nel tempo a quella del concorso apparente di norme di tipo eterogeneo (art. 9 l. 689/1981).
Infatti, il Tribunale fonda il suo ragionamento su tale ulteriore e diverso profilo, alla luce del fatto che il legislatore della recente riforma oltre rimeditare la qualifica soggettiva dei gestori delle strutture ricettive ha, in una prospettiva assai più innovativa e dirompente (p. 4), introdotto un inedito illecito amministrativo sagomato sulle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive (art. 180, c. 3 e 4, d.l. n. 34/2020). Secondo quanto sostenuto dal giudice di merito, ciò imporrebbe di considerare che alla fattispecie di peculato (art. 314 c.p.) si affianca un illecito amministrativo avente ad oggetto uno specifico sottoinsieme di condotte tra tutte quelle astrattamente ricomprese nella norma penale, che ne circoscrive il perimetro oggettivo di operatività.
Assumendo tale prospettiva, il Tribunale ritiene che le argomentazioni finora utilizzate per sostenere o negare l’abolitio criminis rispetto al caso in esame non siano condivisibili nella misura in cui – a suo avviso – il fenomeno successorio in commento non dovrebbe essere scrutinato mediante riconduzione di esso alla disciplina della successione mediata di leggi extrapenali nel tempo, bensì, assai diversamente, facendo applicazione della distinta e specifica disciplina dettata dall’art. 9 della legge 689/1981. Il riferimento è, in particolare, all’ipotesi del concorso eterogeneo di norme, che ricorre ogniqualvolta un medesimo fatto risulti prima facie riconducibile sia ad una fattispecie penale incriminatrice sia ad un illecito amministrativo (p. 15).
Per pervenire alla soluzione della questione interpretativa in esame, il Tribunale ritiene - di conseguenza - opportuno richiamare non già le Sezioni Unite Magera (2007) cui si è riferita la Suprema Corte nella pronuncia suddetta, ma le Sezioni Unite Di Lorenzo (2010) che riguardano proprio l’ipotesi di concorso apparente tra una incriminatrice e un illecito amministrativo ex art. 9 della legge 689/1981. In particolare, secondo il principio di diritto enunciato in tale sede anche in ipotesi di concorso eterogeneo occorre fare ricorso al principio di specialità, inteso come raffronto strutturale in astratto tra norme (p. 21 e p. 27), che viene utilizzato in caso di concorso apparente di norme penali.
Applicando dunque la disciplina sul concorso apparente di norme, il Tribunale rileva la presenza di un’ipotesi di specialità unilaterale per plurima specificazione, che caratterizza l’illecito amministrativo di nuovo conio rispetto al delitto di peculato commesso dall’incaricato di pubblico servizio. Segnatamente, i profili di specialità attengono: in primo luogo, all’individuazione del soggetto agente, il quale si identifica con il “gestore della struttura ricettiva”; in secondo luogo, alla rilevanza delle sole condotte di “omesso, ritardato o parziale versamento”; in terzo luogo, all’oggetto della condotta, in quanto si fa esclusivo riferimento all’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno (p. 29-31).
Secondo il Tribunale di Perugia, in definitiva, è ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 legge 689/1981 e 2, c. 2, c.p. che andrebbe rilevata la sussistenza di un’abolitio criminis delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive poste in essere antecedentemente all’entrata in vigore del c.d. decreto rilancio e originariamente ricondotte nell’ambito dell’art. 314 c.p. (p. 31-32)
Nella parte finale del suo ragionamento, tuttavia, il giudice di merito sottolinea come non sia possibile trasmettere gli atti all’Autorità amministrativa per applicare la relativa sanzione, in quanto all’interno del “decreto rilancio” non è presente alcuna norma di diritto intertemporale che ne sancisca espressamente la retroattività e quindi l’applicabilità alle condotte antecedenti alla riforma. In assenza di una esplicita previsione, trovano applicazione i principi di diritto autorevolmente enunciati dalle Sezioni Unite Campagne Rudie (2012), che hanno escluso che in caso di successione tra reato e illecito amministrativi (c.d. depenalizzazione) possa trovare applicazione analogica la disciplina contenuta nell’art. 2, c. 4, c.p., posto che tale previsione normativa presuppone indefettibilmente che la successione normativa abbia ad oggetto norme aventi tutte natura penale. Peraltro, all’applicazione retroattiva della sanzione amministrativa di nuovo conio osterebbe il principio di irretroattività degli illeciti ammnistrativi espressamente sancito dall’art. 1 della legge 689/1981 (p. 33-36).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di dover pronunciare l’assoluzione dell’imputato da tutte le condotte allo stesso ascritte, antecedenti all’entrata in vigore del “decreto rilancio”, in quanto non più previste dalla legge come reato.
[1] Tesi sostenuta in dottrina da M. Gambardella, Il decreto rilancio e la degradazione della condotta di omesso versamento dell’imposta di versamento soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in Penale. Diritto e procedura, 1° giugno 2020 e D. Micheletti, Le modificazioni mediate apparenti, in Criminalia, 21 ottobre 2020.
[2] Opinione già sostenuta in dottrina da G.L. Gatta, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il ‘decreto rilancio’?, in questa Rivista, 5 ottobre 2020.