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08 Ottobre 2025


Sovraffollamento carcerario e rimedio risarcitorio ex art. 35 ter o.p.: interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia

Interrogazione a risposta scritta n. 4/06085 del 7 ottobre 2025, primo firmatario: On. Roberto Giachetti, delegato a rispondere: Ministero della Giustizia



Ancora in merito alle gravi condizioni di sovraffollamento che affliggono gli istituti penitenziari italiani, segnaliamo ai lettori, per l'interesse, il testo della interrogazione parlamentare dell’On. Giachetti rivolta ieri, 7 ottobre 2025, al Ministero della Giustizia.

Il documento, oltre a fornire un quadro aggiornato dei dati sul sovraffollamento, si sofferma sulle modalità di calcolo dello spazio a disposizione di ogni detenuto (applicativo A.s.d.) e sulla efficacia, in termini di tasso di accoglimento delle istanze presentate, del rimedio risarcitorio a disposizione dei detenuti (dati su art. 35 ter o.p). 

Il testo è consultabile anche in allegato. 

 

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Premesso che:

al 30 settembre 2025, negli istituti penitenziari risultano ristrette oltre 63.000 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare effettiva di soli 46.700 posti. La capienza regolamentare viene calcolata in base al decreto ministeriale sanità 5 luglio 1975: 9 metri quadrati per il primo detenuto e 5 metri quadrati per ciascuno dei successivi;

il 28 giugno 2014 è stato introdotto nella legge 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario l'articolo 35-ter, in seguito alla condanna dell'Italia dalla Corte EDU (sentenza Torreggiani, 8 gennaio 2013). Il rimedio risarcitorio nei confronti dei detenuti che hanno subito trattamenti inumani e degradanti prevede una riduzione della pena: un giorno ogni dieci di pregiudizio subito. Chi ha già scontato la pena o ha sofferto il pregiudizio in custodia cautelare può richiedere un risarcimento civile di 8 euro al giorno;

tramite la nota del Capo del Dap del 23 marzo 2014 è stato introdotto l'Applicativo spazi/detenuti (A.s.d.), uno strumento informatico per monitorare in tempo reale sia il numero dei detenuti presenti in ciascun istituto sia la loro specifica collocazione e lo spazio disponibile per ogni persona; nella visita a Regina Coeli del 12 agosto 2025 con la presidente di Nessuno tocchi Caino, Rita Bernardini, l'interrogante ha potuto verificare che, nella VII sezione, una cella di 9 metri quadrati ospita stabilmente per 23 ore al giorno tre detenuti. Il criterio adottato dall'applicativo A.s.d. prevede dunque di allocare tre persone in una cella di 9 metri quadrati senza sottrarre l'area occupata dal letto a castello;

tale criterio contrasta con la giurisprudenza della Cassazione che nella sentenza a sezioni unite 6551/2021 ha stabilito che dai 3 metri quadrati vanno tolti sanitari e ingombri tendenzialmente fissi al suolo come i letti a castello; anche la recente sentenza 728/2025 della Sezione penale ha ribadito che lo spazio vitale minimo garantito non può includere l'area occupata dai letti, anche se amovibili e singoli;

dai dati più recenti diffusi dal Dap oltre 15.000 detenuti hanno tra i 3 e i 4 metri quadrati al lordo degli arredi fissi che sottraggono spazio vitale di movimento;

nel 2022 sono arrivate agli uffici di sorveglianza 7.643 istanze in base all'articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Ne sono state decise 7.859 e 4.514, il 57,4 per cento, sono state accolte. Gli accoglimenti erano stati 3.115 nel 2018, 4.347 nel 2019, 3.382 nel 2020 e 4.212 nel 2021 (XIX rapporto di Antigone);

il rapporto sottolinea la disomogeneità del tasso di accoglimento tra i diversi uffici: dall'83,6 per cento di accoglimenti a Trento e dall'82,3 per cento a Brescia al 27,2 per cento a Bologna o al 26,2 per cento a Roma; ciò determina una vistosa disparità di trattamento tra detenuti che vivono la stessa situazione di pregiudizio;

purtroppo, dal 2023 ad oggi non abbiamo più ufficialmente dati aggiornati; disconosciuto è anche il dato negli anni degli accoglimenti nei tribunali civili del risarcimento di 8 euro al giorno :

  • se corrisponda al vero che l'applicativo A.s.d. non considera lo spazio occupato dal letto e dagli altri arredi fissi e se intenda assumere iniziative per riformare il sistema introducendo il necessario correttivo;
  • quante siano state negli anni 2023 e 2024 le istanze presentate ex articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario e quante ne siano state accolte; se intenda dettagliare i dati per tribunale di sorveglianza e per istituto detentivo interessato;
  • se si intendano assumere iniziative di carattere normativo per eliminare la disparità di trattamento tra detenuti che, pur subendo condizioni contrarie all'articolo 3 Cedu, non possono accedere ai rimedi risarcitori perché allocati in aree a bassissimo tasso di accoglimento di tali istanze;
  • quante siano state anno per anno le istanze presentate e quante accolte ex articolo 35-ter nei tribunali civili dal 2018 al 2024.