Cass., Sez. un., u.p. 24 settembre 2020, Pres. Cassano, Rel. Rocchi
Con ordinanza 14260/2020, la I Sezione della Corte di cassazione, al fine di risolvere alcune questioni controverse, aveva chiesto che le Sezioni unite chiarissero «se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione, ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 24 settembre scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti “a castello”».
In attesa delle motivazioni, che pubblicheremo non appena depositate, può leggersi l’ordinanza di rimessione pubblicata in questa Rivista.