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18 Marzo 2025


41-bis: la Corte costituzionale dichiara illegittima la limitazione della permanenza all'aperto per una durata non superiore a due ore al giorno (art. 41-bis, co. 2 quater, lett. f)

Corte cost., 18 marzo 2025 (ud. 25 febbraio 2025), n. 30, Pres. Amoroso, Red. Petitti



Con la sentenza n. 30/2025, depositata oggi, la Corte costituzionale torna a pronunciarsi in tema di art. 41-bis ord. pen., dichiarando incostituzionale un’altra delle singole e specifiche misure restrittive che compongono il regime differenziato. A essere ritenuta incompatibile con la Carta costituzionale, e più precisamente con gli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., è stata, questa volta, la limitazione per i ristretti al 41-bis della permanenza all’aperto per una durata non superiore a due ore al giorno di cui alla lett. f) del comma 2 quater.

Pur chiarendo di non mettere in dubbio la legittimità della stessa previsione del regime speciale, la Corte ha ripreso le fila di un discorso intrapreso in diverse sentenze precedenti. Da un lato, infatti, ha affermato che lo scrutinio nel merito della questione di legittimità proposta «non pone in alcun modo in discussione l’impianto complessivo del regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., ma interessa esclusivamente un segmento particolare della relativa disciplina, qual è quello concernente la permanenza del detenuto all’aperto». Dall’altro, ha richiamato alcune note pronunce per ribadire che le compressioni legate a tale regime detentivo sono legittime fintanto che rispondono allo scopo di contenere la persistente pericolosità delle persone detenute e non risultano eccedenti e sproporzionate rispetto a tale scopo.

Riproponendo l’iter argomentativo delle declaratorie d’incostituzionalità dei limiti “quantitativi” ai colloqui con i difensori (sentenza n. 143 del 2013, red. Frigo, pubblicata su Diritto penale contemporaneo – Riv. trim. con una nota di V. Manes e V. Napoleoni) e del divieto di scambiare oggetti all’interno del gruppo di socialità (sentenza n. 97 del 2020, red. Zanon, pubblicata su questa Rivista con una nota di I. Giugni), i giudici costituzionali hanno rilevato l’irragionevolezza e la contrarietà al principio rieducativo della limitazione del numero di ore d’aria concesse alle persone detenute in regime di 41-bis.

«Il divieto di stare all’aperto oltre la seconda ora, come sancito dalla norma censurata, mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza».  Alla salvaguardia di questa esigenza, ha obiettato la Corte, «provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità», vale a dire un’ulteriore restrizione della quotidianità detentiva delle persone recluse in regime di c.d. carcere duro prevista dall’ordinamento.

Esorbitando la funzione istituzionale del regime differenziato, la limitazione a due ore d’aria giornaliere determina «un improprio “surplus di punizione”» e, per questo motivo, viola il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e il finalismo rieducativo della pena di cui al co. 3 dell’art. 27 Cost.

Infine, la Corte ha precisato che l’espunzione della previsione del limite massimo di due d’aria per il regime speciale determina la riespansione della disciplina generale prevista dall’art. 10 o.p.: anche per le persone ristrette al 41 bis o.p. vale la regola della durata ordinaria di almeno quattro ore d’aria al giorno, suscettiva di riduzione a due da parte della direzione dell’istituto per giustificati motivi.

 

In attesa di ospitare contributi a commento, pubblichiamo in allegato il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte. 

(Ilaria Giugni)