Magistrato di Sorveglianza di Bologna, 3.6.2025 (Giud. Romano)
Segnaliamo ai lettori, per l'interesse, l'allegato provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Bologna con il quale, per la prima volta, si è affermato che la modifica in malam partem del regime del differimento dell'esecuzione della pena detentiva per le donne incinte o madri di infanti di età non superiore a un anno è irretroattiva e riguarda, pertanto, solo le persone condannate per fatti commessi dopo l'entrata in vigore del d.l. sicurezza.
In estrema sintesi, il d.l. sicurezza, modificando gli artt. 146 e 147 c.p., ha trasformato da obbligatoria in facoltativa la suddetta ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena, consentendo così che le porte del carcere, pur nella forma degli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri) possano aprirsi per donne incinte o madri di neonati. Si tratta, come è noto, di una delle più controverse disposizioni del d.l. sicurezza.
In sede di prima applicazione delle nuove norme, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ne ha affermato la natura sostanziale, e non processuale, escludendo l'operatività del principio tempus regit actum e applicando il principio costituzionale di irretroattività della sopravvenuta legge penale sfavorevole al reo. Nel caso di specie, continuando ad applicare la previgente disposizione dell'art. 146 c.p. il magistrato di sorveglianza ha prorogato il differimento dell'esecuzione della pena (nella forma della detenzione domiciliare) disposto nei confronti di una donna che, in sede di primo differimento, era incinta e che, attualmente, è madre di un bambino di età inferiore a un anno.
In modo condivisibile, il provvedimento estende alla modifica della disciplina in esame i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, che ha affermato l'applicabilità del principio di irretroattività alle modifiche normative che incidono sulla natura della pena cui si va incontro, determinando, come in questo caso, "lo star dentro o lo star fuori dal carcere". Un bel caso di interpretazione conforme a Costituzione. Quando si presenteranno casi relativi, invece, a fatti di reato commessi dopo l'entrata in vigore del d.l. sicurezza, si potrà prospettare una questione di legittimità costituzionale della controversa modifica normativa.
(Gian Luigi Gatta)