1. La creazione della Corte penale internazionale segna una svolta importante nel definire un ruolo per le vittime di crimini internazionali non solo perché esse possono partecipare alla procedura in maniera autonoma rispetto al Procuratore, presentando le loro preoccupazioni e opinioni, ma altresì perché hanno diritto alla riparazione del danno subito in caso di condanna del prevenuto.
Da vent’anni, l’Ufficio di rappresentanza legale delle vittime (Office of Public Counsel for Victims)[1] garantisce che le vittime di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e aggressione abbiano voce nella ricerca della giustizia. L’Ufficio – che è indipendente – non solo rappresenta le vittime in giudizio, ma fornisce altresì pareri legali in tutte le fasi della procedura (compreso durante le indagini, quando le vittime possono trasmettere al Procuratore informazioni relative ai reati subiti).
Nella fase di riparazione, l’Ufficio aiuta le vittime a quantificare le loro richieste di risarcimento, anche tramite la raccolta di prove documentali e/o testimoniali. Tuttavia, a causa delle oggettive difficoltà a produrre documenti o prove relative al danno subito, derivanti dal fatto che la maggior parte delle vittime di crimini internazionali ha dovuto fuggire dal proprio luogo di residenza, la Corte adotta delle presunzioni in materia di riparazione.
2. Il ricorso a presunzioni fattuali è particolarmente utile nei casi di vittimizzazione di massa, quando è trascorso molto tempo dagli eventi e quando questi hanno avuto come conseguenza la distruzione della maggior parte della documentazione che potrebbe essere utilizzata nel contesto dei procedimenti di risarcimento (come titoli di proprietà, diplomi, carte d’identità, ecc.).
Inoltre, per quanto riguarda specificamente i crimini sessuali e di genere, i criteri e le procedure probatorie tengono in conto le difficoltà per le vittime di ottenere e produrre prove e documentazione, senza pregiudicare i diritti della persona condannata. Pertanto, ai fini della riparazione, una domanda intrinsecamente coerente, credibile e affidabile da parte di una vittima può avere un valore probatorio sufficiente, alla luce delle circostanze del caso, affinché le informazioni ivi contenute soddisfino l'onere della prova, anche in assenza di documenti di supporto. Questo ragionamento è in linea con l'attuale regime probatorio speciale previsto dai testi giuridici della Corte in relazione agli atti di violenza sessuale,[2] che riflette i principi riconosciuti dal diritto penale internazionale.
3. Per quanto riguarda i danni subiti, la Corte riconosce e applica una presunzione di danno materiale, fisico e psicologico per la maggior parte dei crimini commessi, in particolare per reati di violenza sessuale e di genere, arruolamento, reclutamento e utilizzo attivo di bambini di età inferiore ai quindici anni in ostilità, attacchi diretti contro la popolazione civile e reati connessi quali omicidi, tortura, oltraggio alla dignità personale, deportazione. Invece, per il reato di saccheggio e distruzione di proprietà il danno materiale viene presunto.
Conformemente all’articolo 75 dello Statuto di Roma, la Corte emette un’ordinanza di riparazione che può avere la forma di restituzione, indennizzo o riabilitazione[3]. Per la loro natura, i crimini di competenza della Corte provocano inevitabilmente un numero elevato di vittime. Di conseguenza, nella pratica le ordinanze di riparazione assumono spesso la forma di misure collettive atte a ‘riparare’ un pregiudizio causato alla collettività, pur mantenendo una ‘componente individuale’. I servizi forniti ai beneficiari variano infatti in base al tipo di danno subito. In tal senso, le riparazioni collettive possono includere provvedimenti individuali, tra cui il supporto psicologico, l’assistenza medica, l’avviamento al lavoro o il sostegno scolastico. Inoltre, le riparazioni possono avere un carattere materiale o simbolico. Quelle materiali mirano a compensare danni quantificabili in termini economici e si traducono in un miglioramento materiale delle condizioni di vita dei beneficiari. Quelle simboliche, invece, si esprimono attraverso azioni di tipo commemorativo, solitamente di natura pubblica.
4. Il principale procedimento di risarcimento attualmente in corso presso la Corte riguarda il caso Ongwen (Uganda)[4], in cui è stata emessa un’ordinanza di riparazione per un importo di circa 52,4 milioni di euro per quasi 50.000 vittime. L’ordinanza prevede una combinazione di pagamenti simbolici in denaro, programmi di riabilitazione basati sulla comunità e attività simboliche. Procedure di riparazione sono attualmente in corso anche nei casi Lubanga[5] e Ntaganda[6] (Repubblica Democratica del Congo), ove sono state emesse ordinanze di riparazione per un totale di 31,3 milioni di dollari per 10,500 beneficiari. In questi casi, le misure adottate prevedono programmi di riabilitazione medica e psicologica e sostegno economico e scolastico.
Infine, le riparazioni si sono concluse nel caso Katanga[7] (Repubblica Democratica del Congo), che ha comportato un risarcimento simbolico, sostegno all'istruzione, all'alloggio e cure mediche e psicologiche; e nel caso Al Mahdi[8] (Mali) relativo alla distruzione della città di Timbuctu, con misure che hanno incluso il restauro di edifici, cerimonie commemorative e supporto all’economia locale.
5. In tutti i casi citati, poiché le persone condannate sono indigenti, le riparazioni sono state attuate tramite il Fondo di garanzia per le vittime (Trust Fund for Victims), creato dagli Stati parte del sistema della Corte, conformemente all’articolo 79 dello Statuto di Roma.
Il Fondo ha un duplice mandato: 1) attuare le ordinanze di riparazione nel caso di indigenza delle persone condannate; 2) promuovere programmi di assistenza a beneficio delle vittime e delle loro famiglie. Il Fondo è alimentato tramite donazioni volontarie degli Stati membri della Corte e di privati.
6. L’effettiva e tempestiva attuazione delle ordinanze di riparazione rimane una questione aperta, in ragione sia del tempo che solitamente intercorre tra la consumazione dei crimini ed un’eventuale sentenza di condanna, sia della cronica mancanza di fondi.
Sebbene la condanna dei responsabili sia di per sé una forma di riparazione, la giustizia va oltre l'aula di tribunale. Il danno causato dai crimini deve essere riconosciuto e riparato attraverso risarcimenti che garantiscano alle vittime un sostegno tangibile per ricostruire le proprie vite, ripristinare la dignità e assicurare un futuro a sé stessi, alle famiglie e alle rispettive comunità. Per queste ragioni le risorse sono essenziali.
In questo contesto, in occasione del 20° anniversario della sua creazione, l’Ufficio ha lanciato una Campagna di raccolta fondi (“OPCV20 Victims Donation Campaign”). Lo scopo è supportare i programmi di riparazione del Fondo per le vittime di crimini internazionali.
La Campagna è un'opportunità per fare una differenza significativa e duratura nella vita di coloro che hanno sopportato sofferenze inimmaginabili, in particolare:
La Campagna non è solo una raccolta fondi. È un invito a riconoscere che la giustizia penale internazionale non può limitarsi all’accertamento delle responsabilità penali e alla punizione dei colpevoli.
Occorre un impegno condiviso per restituire dignità e speranza a coloro che hanno subito atrocità, e che continuano a subire un impatto profondo e duraturo sulle proprie vite, essendosi lacerato il tessuto sociale e culturale delle comunità colpite.
Donare significa schierarsi dalla parte delle vittime, aiutandole a ritrovare la dignità, la speranza e il futuro che meritano. Un piccolo gesto può trasformarsi in un grande atto di solidarietà.
La Campagna è aperta fino al 31 dicembre 2025.
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[1] Per approfondire, consultare Representing Victims before the International Criminal Court.
[2] Vedere le norme 70 e 71 del Regolamento di procedura e di prova.
[3] Per un approfondimento, vedere le ordinanze di riparazione: caso Lubanga, Order for Reparations, 3 marzo 2015; caso Katanga, Order for Reparations pursuant to Article 75 of the Statute, 24 marzo 2017; caso Al Mahdi, Reparations Order, 17 agosto 2017; caso Ntaganda, Reparations Order, 8 marzo 2021; e caso Ongwen, Reparations Order, 24 febbraio 2024.
[4] Dominic Ongwen era comandante della brigata Sinia del Lord’s Resistance Army (LRA), un gruppo armato ugandese che ha commesso gravi crimini contro l'umanità, tra cui omicidi, rapimenti e mutilazioni, oltre a reclutare e usare bambini di età inferiore ai 15 anni. Nel 2021, è stato condannato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi tra il 1 luglio 2002 e il 31 dicembre 2005, inclusi attacchi diretti contro la popolazione civile in diverse aree del Nord Uganda nei quali sono stati commessi omicidi, tortura, riduzione in schiavitù, oltraggio alla dignità personale, distruzione di proprietà e saccheggio; reclutamento e uso in ostilità di minori di anni 15; crimini di genere (incluso matrimonio e gravidanza forzati, stupro, violenza sessuale). Per approfondire, consultare https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-04/OngwenEng.pdf.
[5] Thomas Dyilo Lubanga era il leader dell’Unione dei Patrioti Congolesi (UPC) e del suo braccio armato, le Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC), attive nell’Ituri (Repubblica Democratica del Congo) durante il conflitto dei primi anni 2000. Nel 2012, è stato condannato per il crimine di guerra di arruolamento, reclutamento e uso di minori di anni 15 in ostilità commesso nella regione congolese dell’Ituri tra il 1 settembre 2002 e il 13 agosto 2003. Per approfondire, consultare https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CaseInformationSheets/LubangaEng.pdf.
[6] Bosco Ntaganda era comandante delle Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC), braccio armato dell’Unione dei Patrioti Congolesi (UPC). Nel 2019, è stato condannato per crimini contro l’umanità e crimini di guerra relativi all’attacco diretto contro la popolazione civile (omicio, stupro, violenza sessuale, persecuzione, trasferimento forzato e deportazione); arruolamento, reclutamento e uso di minori di anni 15in ostilità commessi nella regione congolese dell’Ituri tra il 6 agosto 2002 e il 31 dicembre 2003. Per approfondire, consultare https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CaseInformationSheets/NtagandaEng.pdf.
[7] Germain Katanga era comandante della Force de Résistance Patriotique en Ituri (FRPI). Nel 2014 è stato condannato per crimini contro l’umanità (omicidio) e crimini di guerra (omicidio, attacco diretto contro la popolazione civile, distruzione di proprietà e saccheggio) commessi durante l’attacco al villaggio di Bogoro (Repubblica democratica del Congo) avvenuto il 24 febbraio 2003.
[8] Ahmad Al Faqi Al Mahdi, noto anche come Abu Tourab, era membro del gruppo islamista Ansar Dine, legato ad Al Qaeda nel Maghreb islamico. Nel 2016, è stato condannato per il crimine di guerra di attacco diretto intenzionalmente contro monumenti storici e edifici dedicati a religione commesso a Timbuctu (Mali) tra il 30 giugno e l’11 luglio 2012. Per approfondire, consultare https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CaseInformationSheets/Al-MahdiEng.pdf.