Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sui territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e Israele: Analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la punizione del reato di genocidio (A/HRC/60/CRP.3)
Segnaliamo ai lettori la pubblicazione del rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sui territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e Israele, contenente l’Analisi giuridica della condotta di Israele a Gaza ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la punizione del reato di genocidio (A/HRC/60/CRP.3).
La Commissione è stata istituita nel 2021 al fine di indagare tutte le presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e gli abusi del diritto internazionale dei diritti umani verificatisi prima e dopo il 13 aprile 2021, oltre che esaminare tutte le cause profonde delle tensioni ricorrenti, dell'instabilità e del protrarsi del conflitto, comprese la discriminazione sistematica e la repressione basate sull’identità nazionale, etnica, razziale o religiosa (A/HRC/RES/S-30/1). Dal 7 ottobre 2023, la Commissione ha pubblicato rapporti sulle operazioni militari effettuate da Israele e dai gruppi armati palestinesi (A/HRC/56/CRP.4, A/HRC/56/CRP.3, A/HRC/56/26), sul trattamento dei detenuti e degli ostaggi, e gli attacchi contro strutture e personale medico (A/79/232), sull’uso sistematico da parte di Israele di violenza sessuale, riproduttiva e altre forme di violenza di genere (A/HRC/58/CRP.6) e sugli attacchi contro strutture scolastiche e siti religiosi e culturali (A/HRC/59/26).
Sulla base dei precedenti rapporti, e di ulteriori elementi raccolti dal 7 ottobre 2023 al 31 luglio 2025, la Commissione d’inchiesta ha concluso che "lo Stato di Israele è responsabile per non aver impedito il genocidio, per aver commesso genocidio e per non aver punito il genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza" (§255).
In particolare, relativamente all’actus reus, la Commissione ha evidenziato che le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno commesso e continuano a commettere atti di genocidio quali: (i) uccidere membri del gruppo; (ii) causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; (iii) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica, totale o parziale; e (iv) imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo (§252).
Per quanto concerne la mens rea, invece, ha riconosciuto la presenza del dolo specifico, volto alla distruzione, in tutto o in parte, dei palestinesi nella striscia di Gaza, sottolineando che "le dichiarazioni rese dalle autorità israeliane costituiscono una prova diretta dell'intenzione genocida" e che l’insieme delle condotte costituisce una prova indiziaria dell’intenzione genocida e che tale intenzione è l’unica conclusione ragionevole che si possa trarre dalla totalità delle prove (§254). Inoltre, la Commissione ha dichiarato che il presidente israeliano Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e l’allora ministro della Difesa Yoav Gallant hanno incitato al genocidio e le autorità israeliane non hanno preso provvedimenti contro di loro per punire tale incitamento – una condizione asseritamente estendibile ad altri leader politici e militari israeliani, tra cui il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich (§253).
Alla luce di ciò, la Commissione ha raccomandato al governo israeliano una serie di misure volte ad interrompere la commissione del crimine di genocidio, tra cui il pieno rispetto delle misure provvisorie disposte dalla Corte internazionale di giustizia nelle sue ordinanze del 26 gennaio, 28 marzo e 24 maggio 2024. Rivolgendosi poi a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, la Commissione ha raccomandato di:
(a) Impiegare tutti i mezzi ragionevolmente a loro disposizione per impedire la commissione di genocidio nella Striscia di Gaza;
(b) Cessare il trasferimento di armi e altre attrezzature o articoli, compreso il carburante per aerei, allo Stato di Israele o a Stati terzi laddove vi sia motivo di sospettare che essi siano utilizzati in operazioni militari che hanno comportato o potrebbero comportare la commissione di genocidio;
(c) Garantire che gli individui e le società presenti nei loro territori e sotto la loro giurisdizione non siano coinvolti nella commissione di genocidio, nell’aiuto e nell’assistenza alla commissione di genocidio o nell’istigazione a commettere genocidio e indagare e perseguire coloro che potrebbero essere implicati in questi crimini ai sensi del diritto internazionale;
(d) Facilitare le indagini e i procedimenti interni e adottare misure (compresa l'imposizione di sanzioni) nei confronti dello Stato di Israele e delle persone fisiche o giuridiche coinvolte o che facilitano la commissione di genocidio o l’istigazione a commettere genocidio;
(e) Cooperare con le indagini dell'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale.
Infine, la Commissione ha raccomandato al Procuratore della Corte penale internazionale di esaminare, nell’ambito delle indagini in corso sulla situazione nello Stato di Palestina, il reato di genocidio ai fini della modifica dei mandati di arresto esistenti e dell'aggiunta di futuri mandati di arresto, ed esaminare il coinvolgimento dei funzionari citati nella presente relazione ai fini della loro inclusione tra i principali responsabili dei crimini internazionali commessi nel territorio palestinese occupato.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al report completo, nonché al relativo comunicato stampa ed infografica.
(Lavinia Parsi)


