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08 Luglio 2026


Geometrie del ‘fatto lieve’. Sollevata dalla Cassazione questione di costituzionalità della preclusione alla sospensione dell’esecuzione della pena per la rapina di lieve entità

Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497, Pres. Rocchi, Rel. Natalini



1. Con l’ordinanza in commento, la Prima sezione della Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis o.p., nella parte in cui precludono la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di rapina aggravata, ex art. 628, comma terzo, c.p., anche nei casi in cui sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024.

 

2. La questione si appunta sul meccanismo sospensivo dell’esecuzione della pena, previsto al comma 5 dell’art. 656 c.p.p.[1] e sulle eccezioni alla sua operatività sancite al comma 9 della medesima disposizione.

Introdotto con la legge 27 maggio 1998, n. 168 ed espressione di favor libertatis, l’art. 656, comma 5, c.p. è istituto funzionale ad evitare il passaggio in carcere a condannati a pene che, rientrando nei limiti edittali per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, potrebbero essere scontate interamente extra moenia: in simili ipotesi, si prevede infatti che l’esecuzione della sanzione sia sospesa in attesa della decisione del magistrato di sorveglianza in merito alla possibilità di eseguire la pena fuori dal carcere, e così potenzialmente non entrarvi mai in contatto[2].

La legge traccia, in questo senso, un parallelismo «tra la possibilità, in astratto, di immediato accesso alle misure alternative […] e obbligo del pubblico mistero di disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentire al condannato di presentare detta istanza senza essere, nelle more della relativa decisione, privato della libertà personale»[3]. Tale “regola aurea” discende, tra le altre cose, dalla necessità di preservare, per quanto possibile, i legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e lavorativo, evitando di compromettere un percorso di risocializzazione magari già in atto[4]; un obiettivo tanto significativo da condurre la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 2018[5], a censurare la disciplina allora vigente, nella parte in cui ammetteva un disallineamento tra affidamento in prova ‘allargato’ ex art. 47, comma 3-bis, o.p., concedibile per condanne inferiori ai quattro anni, e la previsione del diverso limite di tre anni, previsto per la sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. Tale incoerenza di sistema, nata dal mancato coordinamento dell’art. 656 c.p.p. al nuovo art. 47, comma 3-bis, o.p., venne reputata dalla Corte contraria all’art. 3 Cost., in quanto priva di adeguate ragioni giustificatrici.

D’altro canto, a imporre la soluzione sospensiva, sarebbe anche la patologica situazione di sovraccarico che affligge gli uffici di sorveglianza[6] e che comporta il rischio che, in presenza di pene detentive brevi, la decisione del giudice della sorveglianza intervenga a condanna oramai interamente scontata in carcere[7].

 

2.1. L’allineamento tra pena da scontare e limiti per l’accesso alle misure alternative è però solo «tendenziale», dal momento che «appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti»[8].

Oltre all’ipotesi disciplinata alla lettera b), e relativa ai casi in cui il condannato già si trovi in custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l’art. 656, comma 9, c.p.p. elenca una serie di ipotesi tassative che derogano alla regola della sospensione, nonché, al medesimo fine, richiama più in generale i reati previsti all’art. 4-bis o.p.: norma dell’ordinamento penitenziario che stabilisce, per una serie composita di delitti, un trattamento particolarmente rigoroso, in quanto preclusivo dell’accesso ai benefici a coloro che si siano resi responsabili di tali fatti, ritenuti dal legislatore di particolare allarme sociale.

Storicamente legata al contesto della criminalità organizzata di stampo mafioso e al terrorismo politico[9], la norma ha conosciuto nel tempo un processo di espansione, che ne ha ampliato l’operatività anche rispetto a settori tradizionalmente estranei alla dimensione della lotta alla mafia o al terrorismo: la preclusione opera oggi per una serie di reati piuttosto eterogenea, in virtù del fatto che il particolare allarme sociale sotteso a simili manifestazioni criminose sia tale da richiedere un passaggio in carcere dell’autore del fatto[10], reputato socialmente pericoloso.

Pur prevedendo condizioni diverse per il superamento dell’ostatività a seconda che il reato si collochi tra quelli di prima (art. 4-bis, comma 1, o.p.), seconda (comma 1-ter) o terza fascia (comma 1-quater), «il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l’esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosità del condannato, presunta in via generale dall’ordinamento in relazione allo specifico titolo di reato posto a base della sentenza di condanna»[11]; del tutto coerentemente con questo ordine di idee, l’art. 4-bis o.p. è richiamato dall’art. 656, comma 9, c.p.p., che impedisce la sospensione dell’esecuzione, senza peraltro operare alcuna distinzione a seconda della fascia a cui il reato appartiene.

La presunzione di pericolosità sottesa a tale meccanismo pare però alla Cassazione «ontologicamente incompatibile con l’ipotesi della rapina aggravata per il quale sia stata riconosciuta l’attenuante di lieve entità»[12]: di qui la rimessione della questione alla Corte costituzionale nei termini che seguono.

 

3. In punto rilevanza, la Corte evidenzia anzitutto che l’accoglimento della questione avrebbe l’effetto – decisivo – di impedire l’ingresso in carcere del ricorrente nell’attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Il caso di specie originava dal ricorso presentato in Cassazione contro la decisione del giudice dell’esecuzione di non disporre la sospensione della condanna per rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 1) c.p., ritenuta soccombente rispetto alla attenuante della lieve entità. Tale diminuente, introdotta ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024[13] quale “valvola di sicurezza” in relazione ai casi in cui “per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto sia di lieve entità”, veniva applicata in considerazione delle modalità del fatto, oltre che della giovane età dell’imputato all’epoca dei fatti e della sua incensuratezza; di qui l’istanza, presentata dalla difesa, diretta a sospendere l’ordine di esecuzione, sul presupposto che la nuova attenuante dovesse disinnescare l’effetto preclusivo alla sospensione stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, o.p.

La Corte d’appello, nondimeno, rigettava l’istanza, sul presupposto che il solo riconoscimento dell’attenuante, avente la funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, non avrebbe però inciso anche sulla pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie, che giustifica l’ostatività ex art. 4-bis o.p. e impedisce la sospensione della pena anche a fronte di fatti di lieve entità.

Contro tale decisione, la difesa presentava ricorso in Cassazione, prospettando una violazione di legge in relazione agli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, o.p.: in via principale, veniva invocata un’interpretazione ‘correttiva’ di tali norme, suscettibile di consentire in via ermeneutica la sospensione dell’esecuzione della pena; in via subordinata, si eccepiva invece l’illegittimità costituzionale delle stesse, sollecitando la rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

 

4. La Cassazione rileva anzitutto l’impossibilità di accogliere il ricorso sposando la lettura costituzionalmente orientata proposta dalla difesa: l’assetto normativo vigente non consente invero di ritenere esclusi dal raggio della preclusione ostativa i reati di rapina aggravata in cui la circostanza della lieve entità sia stata ritenuta sussistente e finanche prevalente sulla aggravante.

Allo stato, infatti, l’esclusione degli effetti dell’ostatività, ex art. 4-bis o.p., rimane legata al titolo astratto di reato giudicato, rispetto a cui opera una «presunzione di specifica pericolosità di coloro che ne siano stati ritenuti responsabili a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di trattamento punitivo e di bilanciamento tra circostanze eterogenee»[14].

Restano esclusi solamente i casi in cui sia la legge a stabilire espressamente un trattamento differenziato in relazione alla singola attenuante, come tipicamente avviene per l’art. 609-bis c.p.: ai sensi del comma 1-quater dell’art. 4-bis o.p., invero, la sospensione dell’esecuzione, normalmente esclusa per i reati di violenza sessuale, torna operativa nelle ipotesi qualificate di minore gravità ai sensi dell’art. 609-bis, ultimo comma, c.p.

In assenza di una analoga presa di posizione legislativa in merito alla rapina di lieve entità, la soluzione prospettata dal ricorrente non è percorribile in via interpretativa e impone, al più, la rimessione di una questione di legittimità che si appunta proprio sull’assenza di tale previsione.

 

5. Rinnegata la possibilità di una soluzione in chiave meramente interpretativa, la Corte conviene però con la difesa in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorso in via subordinata: i medesimi parametri costituzionali invocati dal ricorrente per fondare una rilettura costituzionalmente orientata del sistema – gli artt. 3 e 27 Cost. – sono quindi valorizzati, dalla Corte, per censurare la legittimità costituzionale delle norme in questione, nella parte in cui non escludono, dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena, i fatti di rapina aggravata, ex art. 628, comma 3, c.p., in relazione ai quali sia stata riconosciuta l’attenuante ‘pretoria’ della lieve entità: a tale ipotesi circostanziata la Cassazione attribuisce un ruolo di grande significato, posto che la stessa appare funzionale a mutare in misura consistente «le coordinate dell’astratta risposta sanzionatoria al fatto»[15], ridefinendo verso il basso tanto il disvalore del singolo episodio criminoso quanto la pericolosità dell’autore dello stesso.

Lo stesso art. 4-bis o.p., del resto, presenta una «“tipizzazione” circostanziale»[16]: da una parte, proprio in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p., la presunzione di pericolosità, ex art. 4-bis o.p., è riferita dalla legge alle sole manifestazioni aggravate, così presupponendo la necessità di operare, ai fini dell’ostatività, una distinzione interna allo stesso art. 628 c.p. Dall’altra, nella parte in cui esclude espressamente talune ipotesi attenuate dall’effetto preclusivo (come nel caso già menzionato della violenza sessuale di minore gravità ex art. 609-bis, ultimo comma, c.p.), la disciplina censurata già evidenzierebbe, «quantomeno in nuce, l’idea di una valorizzazione del ruolo di talune attenuanti da parte dello stesso legislatore penitenziario (“storico”)»[17].

 

5.1. Quanto al vulnus evidenziato dalle norme censurate in rapporto all’art. 3 Cost., il ragionamento della Corte muove dalla constatazione secondo cui, pur mantenendo il legislatore uno spazio di discrezionalità nella selezione di reati per cui la sospensione non possa operare, le scelte effettuate restano soggette ad uno scrutinio di ragionevolezza particolarmente stringente, in virtù  di quella che è stata definita «la dimensione normativa ancillare della sospensione rispetto alle finalità delle misure alternative»[18]: poiché costituiscono «eccezioni al ‘punto di equilibrio ottimale’ rappresentato dalla regola aurea generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l’accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione»[19], eventuali deroghe all’art. 656, comma 5, c.p.p. impongono dunque una «verifica a ‘rime serrate’»[20].

Del resto, come osservato in passato dalla stessa Corte costituzionale, «la natura servente dell’istituto […] lo espone a profili di incoerenza normativa ogni qual volta venga spezzato il filo che lega la sospensione dell’ordine di esecuzione alla possibilità riconosciuta al condannato di sottoporsi ad un percorso risocializzante che non includa il trattamento carcerario»[21]: ne deriva che una eventuale «valutazione legislativa circa la necessità che l’esecuzione detentiva abbia comunque inizio deve […] trovare ragionevole giustificazione in presunzioni non arbitrarie sulla sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio»[22].

 

5.2. Ebbene, a giudizio della Corte, le norme censurate non superano tale vaglio: gli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, o.p. sarebbero invero «intrinsecamente irragionevoli […] determinando una risposta trattamentale sproporzionata per eccesso»[23].

A fronte della attenuante di lieve entità, introdotta dalla Corte costituzionale proprio per temperare il rigore sanzionatorio di una norma connotata da una notevole latitudine semantica, la Cassazione ritiene infatti irragionevole la presunzione, sottesa alle norme censurate, in virtù della quale l’autore di tale reato sarebbe «sempre e comunque pericoloso a tal punto da dover essere avviato immediatamente a pena detentiva in carcere»[24]. Proprio la circostanza che la fattispecie incriminatrice si estenda ad abbracciare fatti caratterizzati in concreto da disvalore e gravità marcatamente eterogenei tra loro rende irragionevole una equiparazione di tutti i casi ricompresi nel perimetro letterale della stessa; in questo senso, anzi, il riconoscimento della lieve entità sarebbe circostanza che «smentisce, in concreto, la presunzione di pericolosità del suo autore che costituisce la base giustificatrice razionale dell’art. 4-bis o.p.»[25].

Sarebbe, del resto, irragionevole considerare parimenti pericolosi, sulla scorta del meccanismo dell’art. 4-bis o.p., tanto il condannato per rapina aggravata tanto colui che, pur condannato per il medesimo titolo di reato, si sia visto riconoscere l’attenuante del fatto di lieve entità: oltre che intrinsecamente irragionevole, la preclusione in parola appare dunque contraria anche al canone di eguaglianza, finendo per equiparare situazioni dissimili e determinando così conseguenze irragionevoli, destinate ad avere un impatto significativo sull’esecuzione della pena.

Infine, come più volte ribadito dalla Consulta[26], «le presunzioni assolute, lì dove limitano un diritto fondamentale della persona, finiscono con il violare il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit»[27]: proprio nei casi di rapina di lieve entità, perlopiù riferibili a episodi isolati e privi di connotazioni modali particolarmente allarmanti, sarebbe agevole secondo la Cassazione smentire l’esistenza di quei «collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»[28], costituenti ad un tempo la ratio dell’art. 4-bis o.p. e della presunzione di pericolosità ad essa sottesa.

 

5.3. Ulteriori censure vengono poi riferite dalla Cassazione al principio di proporzionalità, che sarebbe disatteso in virtù di un passaggio in carcere non necessario, e dunque per definizione «sproporzionato, oltreché desocializzante e irragionevolmente afflittivo»[29]: in forza del meccanismo risultante dagli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, o.p., situazioni di gravità dissimile, espressione di una capacità criminale anche profondamente eterogenea, finirebbero ad essere equiparate sotto un medesimo regime ostativo, prescindendo del tutto dalla pericolosità di cui è espressione la singola vicenda concreta e così istituendo una risposta sperequata per eccesso in tutti i casi di lieve entità.

La censura si salda con l’ulteriore vulnus che la Corte individua in rapporto al principio di rieducazione sancito al comma 3 dell’art. 27 Cost.: il finalismo rieducativo sarebbe invero radicalmente compromesso dall’applicazione di una disciplina che, ritardando uno sbocco che dovrebbe essere «fruibile ab origine»[30], imporrebbe medio tempore al singolo un trattamento non solo sproporzionato per eccesso, ma anche disfunzionale rispetto agli obiettivi di prevenzione speciale positiva[31].

 

6. A corredo della propria ricostruzione, la Cassazione ripercorre la giurisprudenza costituzionale che si è pronunciata in passato sulle norme in questione, muovendo anzitutto dalla sentenza n. 125 del 2016[32]: in tale occasione, la Consulta caducò il divieto di sospensione per il reato di furto con strappo, ex art. 624-bis, comma 2, c.p., richiamato al comma 9 dell’art. 656 c.p.p. tra le ipotesi nominalmente escluse dal beneficio sospensivo. La declaratoria di incostituzionalità si fondò, in tale occasione, sulla illogicità di un sistema in cui, preclusa per l’art. 624-bis c.p., la sospensione era invece consentita per la rapina semplice: figura delittuosa non solo più grave, ma in cui il furto con strappo può anche facilmente degenerare, con la conseguenza paradossale di riservare un trattamento più favorevole ai casi connotati da un disvalore maggiore.

Analoga soluzione è stata però negata, pochi anni dopo, rispetto alla fattispecie di furto in abitazione, ex art. 624-bis, comma 1, c.p. Con la sentenza n. 216 del 2019[33] la Corte costituzionale ha infatti dichiarato infondata la questione, reputando che l’eccezione alla sospensione fosse immune da censure, considerate la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore; circostanze che rendevano, ad avviso della Corte, non irragionevole la presunzione legislativa che determina il diniego della sospensione ex art. 656, comma 9, c.p.p. in attesa che sia la magistratura di sorveglianza a valutare, caso per caso, la possibilità di un percorso extra-carcerario. Del resto, a differenza di quanto avviene nel caso della “progressione criminale” da furto con strappo a rapina semplice, il furto in abitazione che degeneri in un reato più grave dà luogo ad una rapina aggravata (art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p.), a sua volta esclusa dalla sospensione in quanto ricompresa nel catalogo dell’art. 4-bis o.p., e dunque inidonea a sostenere l’argomento della irragionevolezza ex art. 3 Cost.

Ancora, con la sentenza n. 238 del 2021[34], la Consulta ha ritenuto non irragionevole il divieto di sospensione stabilito per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato (art. 291-ter, comma 1, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), in virtù della elevata pericolosità evidenziata da colui che realizzi la condotta in parola servendosi di mezzi altrui, che ne giustifica oltretutto l’inserimento nel catalogo dei reati di seconda fascia ex art. 4-bis o.p.

 

6.1. L’indirizzo restrittivo ha però conosciuto, in anni più recenti, una battuta d’arresto significativa: dapprima, con la sentenza n. 3 del 2023[35], la Corte ha censurato la scelta normativa di escludere dalla sospensione il delitto di incendio boschivo colposo, di cui all’art. 423-bis, comma 2, c.p.: ipotesi delittuosa, a dire il vero, «talmente fuori contesto rispetto al pur variegato quadro di eccezioni nel quale quella ipotesi risultava compresa, da apparire come la svista - una delle tante - di un legislatore frettoloso e poco avvezzo (e probabilmente anche poco interessato) alla buona pratica della verifica sistematica»[36].

Persino più significativa, ai fini della questione oggi rimessa alla Corte, è infine la recentissima sentenza n. 68 del 2026, con cui è stato censurato il combinato disposto degli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis, comma 1-quater, o.p., nella parte in cui si applica ai condannati per il reato di atti sessuale con minorenne, ex art. 609-quater c.p., ai quali sia stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità, sancita al comma sesto della disposizione codicistica. La pronuncia si appuntava, in tale occasione, sul particolare meccanismo ex art. 4-bis, comma 1-quater, o.p. che impone ai condannati per taluni reati una osservazione inframuraria almeno annuale, durante la quale restano precluse tanto la possibilità di accedere a misure alternative, quanto la sospensione dell’esecuzione.

 

6.2. La Cassazione si sofferma inoltre a considerare due ulteriori precedenti, con cui la Consulta ha rigettato le censure di costituzionalità, dirette al solo art. 4-bis o.p., nella parte in cui non esclude dal novero dell’ostatività di prima fascia il sequestro di persona a scopo estorsivo, ex art. 630 c.p., a cui sia stata riconosciuta l’attenuante della lieve entità, anch’essa introdotta dalla Corte con sentenza n. 68 del 2012: trattasi delle sentenze n. 188 del 2019[37] e n. 52 del 2020, entrambe di infondatezza delle censure sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

Nel rigettare le questioni, in particolare, la Corte ha evidenziato l’inidoneità del solo riconoscimento della attenuante in parola «ad incidere […] sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione»[38]. Tale conclusione viene motivata dalla Corte, da una parte, in ragione dell’attuale conformazione dell’art. 4-bis o.p., che non risulta più limitato a manifestazioni tipiche della criminalità organizzata ma ad un insieme di fattispecie «complesso, eterogeneo e stratificato»[39], accomunato dal particolare allarme sociale derivante dal titolo di reato di cui si tratta; dall’altra, sul presupposto che, in ogni caso, «natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, oppure particolare tenuità del danno o del pericolo […] non sono necessariamente in contraddizione, anche sul piano empirico, con l’adesione o la partecipazione del condannato a pericolose organizzazioni criminali, stabili e strutturate»[40].

Rispetto alla questione in commento, nondimeno, tali affermazioni non paiono alla Cassazione risolutive, anzitutto perché i reati di cui si tratta appartengono a sottogruppi differenti: prima fascia per il sequestro estorsivo ex art. 630 c.p., seconda fascia per la rapina, peraltro solo nella forma aggravata ex art. 628, comma 3, c.p.

Con espresso riferimento alla preclusione per i reati di seconda fascia, che disvela una pericolosità per ‘tipo d’autore’, la Cassazione ravvisa una chiara illogicità nella scelta legislativa di riferire tale valutazione anche alle ipotesi di rapina di lieve entità, evidentemente collocabili «al di fuori di tali circuiti “di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva”»[41]. Mancherebbe, cioè, quella «congrua base logico-empirico-criminologica capace di sostenere ragionevolmente l’avvenuta qualificazione della rapina aggravata – anche quando sia stata applicata la fattispecie attenuante della lieve entità – come fondante la descritta presunzione legale di accentuata pericolosità agli effetti della norma penitenziaria […] e, quindi, della norma processuale»[42]; fondamento che, nel caso di specie, la Cassazione reputa chiaramente deficitario.

 

7. La Corte conclude offrendo un ultimo argomento, di carattere “sistematico”. L’accoglimento della questione sarebbe imposto, a parere del giudice rimettente, anche dal «nuovo contesto sanzionatorio che ha visto l’avvento delle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.)»[43].

Tale innovazione avrebbe invero donato nuova linfa all’idea di pena detentiva come extrema ratio del sistema, praticabile solo ove non esista alternativa meno afflittiva che sia parimenti adeguata ad assolvere gli scopi preventivi della sanzione penale; se ne trarrebbe, cioè, un chiaro segnale nel senso del rigetto dell’impianto carcerocentrico, in radicale controtendenza rispetto alle norme censurate che invece istituiscono una risposta in vinculiis in situazioni ove ciò non parrebbe realmente necessario.

I giudici sono però consapevoli dell’effetto dell’art. 59, lett. d), legge n. 689/1981, che istituisce un divieto generale di applicazione delle pene sostitutive per i reati ostativi ex art. 4-bis o.p. Tale preclusione, peraltro già vagliata dalla Corte costituzionale e reputata non irragionevole con la recente sentenza n. 139 del 2025[44], non toglierebbe vigore, secondo la Cassazione, alla sensazione che il sistema si stia muovendo verso un’idea di pena detentiva realmente residuale, che impone di evitare ogni forma di detenzione che appaia non strettamente necessaria.

 

***

 

8. Nell’attesa di conoscere la posizione che assumerà il giudice delle leggi, è possibile rilevare sin d’ora che uno degli ostacoli più consistenti all’accoglimento della questione consiste nel fatto che la stessa si appunti sull’effetto preclusivo tipico dell’art. 4-bis o.p.: nel giudizio di stretta ragionevolezza a cui devono essere sottoposte le deroghe al meccanismo sospensivo ex art. 656 c.p.p., infatti, la giurisprudenza costituzionale sembrerebbe aver sinora assunto, in relazione a tale norma, un atteggiamento piuttosto accomodante.

Posto che tra le possibili deroghe al meccanismo sospensivo rientrano non solo quelle ipotesi in cui il reato sia ritenuto generalmente espressivo di una particolare pericolosità, che giustifichi o imponga un ‘passaggio in carcere’ del soggetto condannato[45], ma anche i casi in cui la disciplina della misura alternativa si caratterizzi per condizioni tanto rigorose da rendere la sua concessione meramente eventuale, «sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all’esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione»[46], la Corte costituzionale sembrerebbe riconoscere quest’ultima condizione proprio in relazione ai reati ostativi ex art. 4-bis o.p.: come sostenuto in passato, infatti, «la ragionevolezza del divieto di sospensione dell’esecuzione della condanna detentiva per i delitti elencati dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 sta già nella considerazione che riguardo ad essi l’accesso alla misura alternativa è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale»[47].

Emerge così una sorta di automatica ragionevolezza nel corredare la deroga alla sospensione a ipotesi delittuose che, proprio e solo perché contenute nell’art. 4-bis o.p., appaiono comunque soggette a stringenti requisiti per la concedibilità dei benefici: circostanza – così sembrerebbe emergere dal ragionamento della Corte costituzionale – sufficiente di per sé a recidere la “regola aurea” del parallelismo e giustificare un regime più rigoroso dell’esecuzione penale.

Non è un caso che, nella maggior parte delle pronunce che hanno accolto le questioni di legittimità sollevate in relazione all’art. 3 Cost., si sia trattato delle ipotesi nominalmente indicate alla lettera a) dell’art. 656, comma 9, c.p.p., e non anche di figure delittuose ivi richiamate per il tramite dell’art. 4-bis o.p.[48]: l’accoglimento delle questioni si è così raggiunto bypassando l’argomento, ben più impegnativo, della qualificazione del reato come ‘ostativo’ ai sensi della disciplina penitenziaria dei benefici.

 

9. Neppure sembra destinata a sorte migliore una eventuale valorizzazione della irragionevolezza derivante dal raffronto, tutto interno all’art. 4-bis o.p., con altre ipotesi attenuate espressamente escluse dalla norma dal meccanismo preclusivo – segnatamente l’art. 609-bis, ultimo comma, c.p. nonché, all’indomani della sentenza n. 68 del 2026, l’art. 609-quater, sesto comma, c.p. – sulla falsariga di quanto avvenuto proprio con la sentenza che ha esteso la deroga alla preclusione al reato di atti sessuali con minorenne di minore gravità.

Al netto della non perfetta sovrapponibilità tra i concetti di ‘minore gravità’ e ‘lieve entità’, ad opporsi a simili considerazioni è anzitutto il problema della scarsa omogeneità del tertium comparationis invocato dal rimettente rispetto alla rapina aggravata: se, in passato, la censura aveva trovato terreno fertile in ragione della stretta contiguità tipologica tra violenza sessuale e atti sessuali con minorenne, qui ci si troverebbe dinnanzi a reati significativamente differenti, non solo sul fronte del bene giuridico tutelato ma anche su quello della modalità e della struttura normativa di fattispecie.

Ad accomunare tali ipotesi sarebbe, in definitiva, solo la connotazione di minore gravità/lieve entità che fa scattare l’attenuante, ma tale elemento, lungi dal favorire una soluzione nel senso della fondatezza, produce semmai l’effetto opposto: la valorizzazione di tale circostanza incontrerebbe infatti uno scoglio nelle decisioni della Corte, già richiamate[49], con cui si è invece negata cittadinanza alla censura dell’art. 4-bis o.p. in relazione alle ipotesi di sequestro a scopo d’estorsione lieve, e in cui oltretutto già la Corte aveva avuto modo di sottolineare come l’esclusione dei fatti meno gravi neppure operi con riferimento al reato di sequestro a scopo di terrorismo e di eversione, ex art. 289-bis c.p., ab origine dotato della attenuante di lieve entità di cui all’art. 311 c.p.[50]

 

10. Resta tuttavia da valutare se, e in che misura, l’evoluzione prodottasi nella recente giurisprudenza costituzionale proprio in materia di lieve entità[51] potrà incidere sulle valutazioni della Corte, conducendola eventualmente a rimeditare la propria posizione alla luce della rinnovata centralità della ‘valvola di sicurezza’ in parola; uno strumento che la Corte costituzionale si è trovata a valorizzare proprio in chiave correttivo-equitativa, rinvenendo nella stessa un modello suscettibile di espansione anche in campi distanti da quelli originariamente concepiti dallo stesso legislatore.

Spunti interessanti emergono, in questo senso, dalla recente sentenza n. 203 del 2025: in tale occasione la Corte, interpellata sulle preclusioni all’accesso alla MAP minorile introdotte dal decreto Caivano in relazione a specifiche ipotesi delittuose, ha censurato l’effetto di automatica esclusione dei reati ex artt. 609-bis e 609-octies c.p. alla diversion processuale, proprio e solo laddove commessi nella loro manifestazione ‘di minore gravità’[52].

Pur nella consapevolezza della distanza che connota il sistema penale minorile e la delicatezza persino maggiore delle preclusioni ivi istituite, ad emergere sarebbe una sorta di statuto differenziato dei fatti lievi, capace di enfatizzare la differenza qualitativa – oltre che quantitativa – di tali ipotesi circostanziali rispetto alle fattispecie-base.

 

10.1. Il segno più chiaro di questo possibile cambio di rotta appare, del resto, proprio la sentenza n. 68 del 2026, con cui si è censurata la scelta legislativa di impedire la sospensione dell’esecuzione della pena per il reato ex art. 609-ter c.p., ricompreso nel novero dei reati ostativi ex art. 4-bis o.p., anche nei casi in cui sia stata riconosciuta la attenuante della minore gravità.

Emblematiche le parole espresse della Corte in tale occasione: «a fronte di una circostanza attenuante ad effetto speciale di tal genere, che per l’appunto si fonda sulla presa d’atto dell’ampiezza della formulazione normativa dell’art. 609-quater cod. pen. e sulla connessa idoneità a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore, è irragionevole presumere che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto, che sia necessario avviarlo alla pena detentiva in carcere»[53].

Permangono, naturalmente, alcune differenze considerevoli rispetto alla questione oggi all’esame del giudice delle leggi: non solo, come già accennato, l’assenza di un forte tertium comparationis, ma anche il fatto che la Corte costituzionale fosse chiamata, in tale sede, a valutare il meccanismo di osservazione inframuraria ex art. 4-bis, comma 1-quater, o.p., che opera con l’effetto di «render[e] impossibile l’accesso a misure alternative prima di un anno, con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva», qui viceversa assente.

Resta però un rilievo di fondo circa la legittimità di una presunzione di pericolosità, ex art. 4-bis o.p., in relazione ad ipotesi delittuose caratterizzate da una latitudine semantica tale da abbracciare una moltitudine di manifestazioni concrete marcatamente distanti tra loro[54]: l’irragionevolezza di una presunzione che ingloba tutti i possibili episodi, compresi quelli di minore entità, appare evidente anche oltre lo scoglio della discrezionalità legislativa.

 

10.2. In questo senso, se è vero – come è vero – che l’elenco dei reati ostativi ex art. 4-bis o.p. è venuto ad assumere una portata diversa ed ulteriore rispetto alla originaria sfera dei reati di criminalità organizzata di stampo mafioso e terroristico, potendosi ritenere ormai il condensato di una serie di ipotesi accomunate tra loro solo dal particolare allarme sociale che le connota, è proprio qui che si scorgono i maggiori limiti dell’atteggiamento di self restraint sinora serbato dalla Corte costituzionale in merito a tali scelte legislative.

Da una parte, si può invero dubitare che quello spiccato allarme sociale, elevato a minimo comun denominatore di tutte le ipotesi ostative, possa davvero ritenersi esistente anche rispetto a episodi di lieve entità. Dall’altra, e soprattutto, sembra evidente l’intrinseca irragionevolezza di un catalogo ormai ampiamente eterogeneo, di cui però la Corte non si è sinora spinta a sindacare apertamente la legittimità[55]; il rischio è che si finisca così per legittimare, dietro lo scudo della discrezionalità legislativa, l’inserimento di qualsiasi ulteriore ipotesi delittuosa ad un catalogo che, più che aver superato la sua ratio originaria, sembrerebbe più radicalmente aver smarrito una ratio tout court.

 

11. Da questo punto di vista, è possibile avanzare allora l’idea che non sia tanto – o perlomeno non solo – il riconoscimento della lieve entità a evidenziare una illogicità nella disciplina penitenziaria, per effetto della ‘derubricazione’ del fatto normalmente ostativo in un quid non solo quantitativamente ma anche qualitativamente differente; ben più radicalmente, sarebbe la selezione dei fatti ricompresi nel gruppo dei reati ostativi ex art. 4-bis o.p. ad essere talora carente di razionalità rispetto alle finalità della norma.

La presunzione sembrerebbe, cioè, fallire a monte, in quel «eterogeneo e stratificato elenco di reati»[56] previsto dall’art. 4-bis o.p. e che, richiamato dalla norma processuale attraverso un rinvio non recettizio, ha «l’effetto di ‘comunicare’ all’art. 656 c.p.p. le irragionevolezze che hanno segnato la evoluzione interna del catalogo di reati contemplato dall’art. 4-bis o.p.»[57], propagandone anche i profili distonici, in una sorta di effetto esponenziale che moltiplica le criticità e i dubbi di razionalità del sistema.

La questione esula dal petitum rimesso al giudice delle leggi, ma rende ancor più evidente la delicatezza delle valutazioni ad essa sottese: solo l’abbandono del self restraint sinora serbato sul punto dalla Corte costituzionale potrebbe, in definitiva, tentare di rimettere ordine in una disciplina ormai affetta da numerosi difetti di coerenza e da un’evidente carenza di razionalità interna. In un quadro così complesso e affastellato, può forse essere proprio la lieve entità il grimaldello per forzare le porte del catalogo ex art. 4-bis o.p.?

 

[1] Sul tema, in dottrina, F. Fiorentin, L'esecuzione della pena e il difficile bilanciamento tra istanze di difesa sociale e rieducazione dei condannati, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 2221 ss.; S. Fiore, "Color che son sospesi" e quelli che mai lo saranno. Un breve percorso ad ostacoli nella giurisprudenza costituzionale sul co. 9 dell'art. 656 Cpp., in Leg. pen., 4 febbraio 2024.

[2] Si evita così il c.d. «effetto “porte girevoli” – cioè l’ingresso in carcere di persona che potrebbe poi scontare la pena all’esterno»: P. Balducci – A. Macrillò – L. Violi, Esecuzione penale e ordinamento penitenziario, Milano, 2024, 117.

[3] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[4] Considerazione che si rinviene in Corte cost., n. 3 del 2023, poi ribadita in Corte cost., n. 68 del 2026.

[5] Corte cost. n. 41 del 2018, con nota di G. Malavasi, Illegittimo l’art. 656, c. 5, c.p.p. nella parte in cui si prevede la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anziché a quattro anni, in Arch, pen., 2018, 1, 1 ss.; F. Gianfilippi, L'illegittimità costituzionale dell'articolo 656 comma 5 c.p.p. nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione delle pene non superiori a quattro anni di detenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 936 ss.; M. Miedico, Nuovi limiti per l’accesso all’affidamento in prova, fra scelte legislative e ragionevolezza costituzionale, ivi, 2242 ss.; D. Vicoli, Un decisivo passo verso il recupero degli equilibri sistematici: elevata a quattro anni la soglia per la sospensione dell'ordine di esecuzione, in Giur. Cost., 2018, 492 ss; Id., Sospensione dell'ordine di esecuzione e affidamento in prova: la Corte costituzionale ricuce il filo spezzato dal legislatore, in Dir. pen. cont., 2018, 4, 89 ss. C. Trapella, Automatica sospensione dell’ordine di esecuzione e accesso alle misure alternative: un binomio da tutelare in attesa della riforma, in Cass. pen., 2018, 1924 ss.; M. Passione, La Consulta riallinea l'ordine di esecuzione e l'affidamento in prova: uno sguardo prospettico per nuovi e diversi scenari, in Dir. pen. proc., 2019, 57 ss.; L. Barontini, L'affidamento in prova al servizio sociale 'allargato' e mancato 'allargamento' del termine di sospensione dell'ordine di esecuzione. L'anomalia di un decreto "svuotacarceri" che impone la carcerazione, in Dir. pen. cont., 5 febbraio 2016.

[6] Su cui, da ultimo, F. Fiorentin, Magistratura di sorveglianza: una proposta per la riduzione delle tempistiche di definizione dei procedimenti, in questa Rivista, 15 giugno 2026. Sul problema dei c.d. liberi sospesi, nella giurisprudenza costituzionale, v. Corte cos. n. 84 del 2024, n. 176 del 2024 e n. 201 del 2025.

[7] Tale evenienza era già stata segnalata da Corte cost., n. 216 del 2019, e in seguito ribadita da Corte cost., n. 3 del 2023.

[8] Corte cost., n. 41 del 2018.

[9] P. Balducci – A. Macrillò – L. Violi, op. cit., 121.

[10] Tale evoluzione è valorizzata anche nelle parole della Corte costituzionale che ha affermato che «le numerose modifiche intervenute negli anni, rispetto al nucleo della disciplina originaria, hanno variamente ampliato il catalogo dei reati ricompresi nella disposizione, in virtù di scelte di politica criminale tra loro disomogenee, accomunate da finalità di prevenzione generale e da una volontà di inasprimento del trattamento penitenziario, in risposta ai diversi fenomeni criminali di volta in volta emergenti», ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis o.p. in relazione ad ipotesi prive, secondo il rimettente, di un nesso con forme di criminalità organizzata (sent. n. 188 del 2019).

[11] Così, da ultimo, Corte cost., n. 139 del 2025.

[12] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[13] Corte cost., n. 86 del 2024, con nota di G. Ruggiero, La “valvola di sicurezza”. Il minimo ombra nel compasso edittale del delitto di rapina, in Dir. pen. proc., 2025, 39 ss.

[14] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[15] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[16] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[17] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[18] Corte cost. n. 41 del 2018.

[19] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[20] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[21] Corte cost. n. 41 del 2018.

[22] S. Fiore, op. cit., 7.

[23] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[24] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[25] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[26] Ex multis, Corte cost., n. 265 del 2010 in tema di misura cautelare in carcere; Corte cost., n. 185 del 2015 in relazione alla recidiva obbligatoria ex art. 99, comma 5 c.p.; Corte cost., n. 253 del 2019, che ha censurato l’art. 4-bis o.p., nella parte in cui precludeva l’accesso ai permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia.

[27] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[28] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[29] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[30] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[31] Si veda a tal proposito anche Corte cost., n. 90 del 2017, con cui il combinato disposto ex artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis o.p. è stato reputato in contrasto con gli artt. 27 e 31 Cost nella parte in cui si applicava anche all’autore di reato minorenne, istituendo un «automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, dirette a perseguire, con il recupero del minore, la finalità rieducativa della pena».

[32] E. Aprile, Per la Consulta è irragionevole l'esclusione della sospensione dell'esecuzione della sentenza per i condannati per furto con strappo, in Cass. pen., 2016, 3179 ss.; L. Caraceni, Ancora una bocciatura per l'art. 656 comma 9 c.p.p.: ripristinata, seppur in parte, la ragionevolezza del meccanismo di sospensione delle pene detentive brevi, in Giur. Cost., 2016, 1003 ss.

[33] E. Aprile, È costituzionalmente legittima l'esclusione della sospensione dell'esecuzione della sentenza per i condannati per furto in abitazione, in Cass. pen., 2020, 160 ss.; D. Vicoli, Il meccanismo sospensivo dell'ordine di esecuzione resta insensibile alle finalità rieducative della pena: legittima la deroga per il furto in abitazione, in Giur. cost., 2019, 2549 ss. Le medesime ragioni si trovano ribadite anche in Corte cost., ord. n. 67 del 2020, di manifesta infondatezza.

[34] E. Aprile, È legittima la non sospendibilità della esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri con uso di mezzo di trasporto di terzi, in Cass. pen., 2022, 1412 ss.

[35] D. Colombo, Divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656 c.9 c.p.p.): la Corte costituzionale ribadisce i limiti entro cui il legislatore può prevedere preclusioni al meccanismo sospensivo, in questa Rivista 2023, 2, 147 ss.; A. Tassi, Illegittimo il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per il reato di incendio boschivo colposo, in Cass. pen., 2023, 2353 ss.; G. Colaiacovo, Sospensione dell'ordine di esecuzione e accesso alle misure alternative alla detenzione: un meccanismo che richiede cure costanti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 283 ss.; D. Vicoli, Illegittimo il divieto di sospendere l'ordine di esecuzione nel caso di condanna per il reato d'incendio boschivo colposo: un (piccolo) passo in avanti nella prospettiva dell'art. 27 comma 3 Cost., in Giur. cost., 2023, 26 ss.

[36] S. Fiore, op. cit., 4.

[37] F. Fiorentin., La Corte costituzionale "salva" lo sbarramento dell'art. 4-bis ord. penit. (e la discrezionalità del legislatore), in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1734 ss.; C. Fiorio, Sequestro di persona e "lieve entità del fatto": ancora una decisione di infondatezza, ivi, 2020, 1146 ss.

[38] Corte cost., n. 188 del 2019.

[39] Così già nelle sentenze n. 239 del 2014 e n. 32 del 2016.

[40] Corte cost. n. 52 del 2020 e Corte cost. n. 188 del 2019.

[41] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[42] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497.

[43] Cass., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 18497. Per tutti, in dottrina, D. Bianchi, Le pene sostitutive, Torino, 2024; Id., Il rilancio delle pene sostitutive nella legge delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi, in questa Rivista, 21 febbraio 2022; E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le sanzioni sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022, ivi, 30 agosto 2022.

[44] Corte cost., n. 139 del 2025, con nota di F. Palazzo, Preclusioni “soggettive” delle pene sostitutive e principi costituzionali di politica sanzionatoria, in Dir. pen. proc., 2025, 1163 ss. e M. Pelissero, Pene sostitutive e regime di preclusione assoluta. Un non convincente bilanciamento tra funzione rieducativa e difesa sociale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, 1, in corso di pubblicazione

[45] Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2010 che, giudicando della preclusione ex art. 4-bis relativa ai reati sessuali, ha stabilito che il limite alla sospensione opera «in funzione della presunzione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo appena citato».

[46] Corte cost., n. 41 del 2018.

[47] Corte cost., n. 238 del 2021, ma anche Corte cost., n. 41 del 2018 e, in seguito, Corte cost., n. 3 del 2023

[48] Così tanto per il furto con strappo (sent. n. 125 del 2016) che per l’incendio colposo (sent. n. 3 del 2023). Sostiene che, «appena si esce dall’area segnata dall’art. 4-bis o.p. l’argomento comparativo sembra riappropriarsi - anche se, come vedremo, con molti limiti - del suo ruolo nello scrutinio di ragionevolezza circa le scelte legislative» S: Fiore, op. cit., 12.

[49] Corte cost., n. 188 del 2019 e n. 52 del 2020.

[50] «[N]ell’elenco di cui all’art. 4-bis ordin. penit. figurano, ab origine, i reati commessi con finalità di terrorismo, tra cui il reato previsto dall’art. 289-bis cod. pen. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), fattispecie la cui invocazione quale tertium comparationis ha determinato, con la sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando il fatto risulta di lieve entità. In effetti, il reato di sequestro a scopo di terrorismo e di eversione – introdotto dal decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati) convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 1978 n.191 – “nasce” comprensivo dell’attenuante di lieve entità di cui all’art. 311 cod. pen., riferita specificamente ai delitti contro la personalità dello Stato, per consentire al giudice di rendere le pertinenti previsioni sanzionatorie, tutte di eccezionale asprezza, adeguate e proporzionate al reato commesso nel caso concreto. Ebbene, se l’espressa e contestuale previsione dell’art. 311 cod. pen. in riferimento al sequestro a scopo di terrorismo o eversione non ha impedito l’inserimento del reato nell’elenco di cui all’art. 4-bis ordin. penit., non si vede perché, ora, l’estensione dell’attenuante della lieve entità all’“omologo” reato di cui all’art. 630 cod. pen., conseguente alla sentenza n. 68 del 2012, dovrebbe comportare, per necessità costituzionale, l’espunzione della fattispecie del sequestro estorsivo, in tale specifico caso, dal medesimo elenco»: Corte cost., n. 188 del 2019.

[51] A partire dalla sent. n. 68 del 2012, relativa al sequestro a scopo di estorsione, il meccanismo della ‘valvola di sicurezza’ ha trovato spazio in numerose altre ipotesi: si veda la sentenza n. 120 del 2023 in tema di estorsione, le sentenze n. 86 del 2024 in tema di rapina e n. 83 del 2025 relativamente all’art. 583 quinquies c.p.; analogamente, seppure riferite all’attenuante della «minore gravità», si vedano le sentenze n. 91 del 2024 in tema di produzione di materiale pedopornografico e n. 202 del 2025 in tema di violenza sessuale di gruppo. Si veda, infine, anche la sent. n. 344 del 2022, riferita al reato militare ex art. 167 c.p.m.p. Contra, Corte cost., sentenza n. 171 del 2025 e n. 193 del 2025, che hanno negato l’incostituzionalità dell’assenza di un’attenuante di lieve entità rispettivamente per il reato di furto con strappo e in abitazione.

[52] Corte cost., n. 203 del 2025, con nota di S. Larizza, Legittime le preclusioni alla messa alla prova minorile fissate dal Decreto “Caivano”, in Dir. pen. proc., 2026, 606 ss.

[53] Corte cost., n. 68 del 2026.

[54] Sul tema, indagando in particolare i rapporti tra proporzionalità e comminatoria edittale, C. Sotis, Il cono d’ombra della

proporzionalità, tra «episodi marcatamente dissimili» e «fattispecie tendenzialmente omogenee», in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, 965 ss.

[55] Velate critiche emergono, su tale profilo, nella sentenza n. 139 del 2025, in cui si legge che la preclusione alle pene sostitutive in relazione a tutti reati ex art. 4-bis o.p. «non appare, in via generale, manifestamente irragionevole o arbitraria, salva la verifica di una sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalità rispetto a singole ipotesi criminose, tra quelle richiamate negli ormai foltissimi elenchi di cui ai vari commi dell’art. 4-bis ordin. penit».

[56] Corte cost., n. 188 del 2019.

[57] S. Fiore, op. cit., 7.